Difensore civico
Il Difensore civico nella Provincia autonoma di Trento

FAQ

Quanto costa rivolgersi al Difensore civico?
Nulla, il servizio è gratuito

Il Difensore civico interviene anche d’ufficio?
Sì, può intervenire anche d’ufficio nei casi di notizie di cattiva amministrazione da parte di Enti pubblici

Cosa può fare il Difensore civico

Il Difensore civico può:

  • chiedere informazioni, chiarimenti o documenti; 
  • intervenire in casi di disfunzioni, ritardi o cattiva amministrazione in generale, anche per suggerire soluzioni o formulare proposte; 
  • convocare i funzionari responsabili del procedimento o della struttura operativa per un esame congiunto della questione controversa;
  • intervenire a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in caso di diniego espresso o tacito dell'Amministrazione interessata;
  • costituirsi parte civile nei procedimenti penali per determinati reati nei quali sia offesa una persona affetta da handicap.

Cosa non può fare il Difensore civico?
Il Difensore civico 
  • non svolge funzioni di avvocato, quindi non può rappresentare il cittadino in giudizio;
  • non è un magistrato, quindi non può emettere sentenze né può modificare sentenze emesse dal Giudice Amministrativo od Ordinario;
  • non può intervenire nelle controversie tra privati, per le quali è necessario rivolgersi ad un avvocato, con possibilità di instaurare apposito procedimento innanzi all'Autorità giudiziaria, salvo stare in giudizio, laddove sia consentito dall'ordinamento, senza patrocinio di un legale;
  • non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione: quindi non può emettere provvedimenti amministrativi, né imporre all'Amministrazione stessa l'adozione di un determinato provvedimento, né può annullarlo o revocarlo;
  • non può comminare sanzioni, ma può segnalare all'Amministrazione di appartenenza, ai fini dell'eventuale azione disciplinare, il funzionario che ostacoli o impedisca le funzioni di difesa civica.

Quali sono i requisiti e i criteri di nomina del Difensore civico?
Il Difensore civico è istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale; è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti fra persone in possesso di un'elevata competenza ed esperienza giuridica ed amministrativa. Il Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di importanti funzioni istituzionali e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e può essere revocato dal Consiglio provinciale solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.