Il Consiglio In breve
Le funzioni

Altre funzioni

​Nomine e designazioni

Nell'esercizio della funzione di indirizzo e controllo il Consiglio provinciale partecipa ai procedimenti di nomina e designazione, scegliendo direttamente i soggetti cui affidare incarichi pubblici o partecipando al processo di individuazione degli stessi da parte della Giunta provinciale.

Le nomine di competenza diretta del Consiglio riguardano normalmente incarichi di alto rilievo istituzionale, che richiedono un soggetto che rappresenti trasversalmente l'assemblea legislativa. E' questo il caso, ad esempio, della nomina del Difensore civico o dei rappresentanti della Provincia nella Commissione dei dodici, nel Comitato provinciale per le comunicazioni e nell'Autorità per le minoranze linguistiche. Il Consiglio procede invece ad una "designazione" quando, in relazione ad un incarico, individua un soggetto che successivamente è nominato dalla Giunta provinciale. Si tratta, spesso, di nomine relative a componenti di comitati e commissioni con compiti di natura tecnica, e hanno l'importante funzione di rappresentare le minoranze consiliari. Tali designazioni  sono previste da singole leggi provinciali di settore.

Infine, il Consiglio partecipa indirettamente alle nomine della Provincia in organi di amministrazione e controllo in società, enti e fondazioni mediante il parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, espresso dalla Commissione consiliare permanente competente in materia di nomine sulle candidature presentate da singoli cittadini interessati all'incarico, ai sensi della legge provinciale n. 10 del 2010.

 

Pareri

Le commissioni consiliari svolgono, accanto alla funzione legislativa, un'importante funzione consultiva. Essa consiste nel rendere pareri sui provvedimenti amministrativi di maggior rilievo prima che essi siano adottate definitivamente dalla Giunta provinciale. Tali pareri sono previsti da singole leggi provinciali, sono obbligatori poiché la Giunta è tenuta a chiederli, ma non vincolanti dato che la Giunta non è obbligata ad adeguarsi al parere della commissione. Essa può quindi adottare il provvedimento anche se la commissione ha reso parere negativo, sebbene debba chiarire il motivo per cui non ha seguito le indicazioni dell'organo consiliare. Talvolta le commissioni completano il parere con osservazioni in merito a singoli passaggi o questioni. Anche tali osservazioni non sono vincolanti.

La funzione consultiva rappresenta un'attività molto importante per le commissioni permanenti. In primo luogo consente alle stesse di partecipare all'attuazione di leggi provinciali, dato che la maggior parte dei provvedimenti sottoposti a parere sono regolamenti o delibere di attuazione di leggi provinciali; tramite l'istituto del parere inoltre, le commissioni permanenti possono partecipare all'azione amministrativa fornendo alla Giunta provinciale elementi di discussione diversi e ulteriori da quelli considerati al proprio interno. Il parere delle commissioni, infatti, non è tecnico ma di natura politica e per questo motivo interviene nella fase finale del procedimento, una volta concluso il percorso tecnico di scrittura del provvedimento e una volta definito il contenuto della delibera.

 

Esame della relazione del Difensore civico

Il Difensore civico segue, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di competenza della Provincia e dei suoi enti delegati e, previa stipula di una convenzione, anche dei comuni, comprensori, case di riposo, ecc. Il suo compito quindi è di facilitare il dialogo tra i cittadini e le istituzioni, intervenendo in caso di difficoltà. La legge istitutiva del Difensore civico (legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28) prevede inoltre alcuni specifici settori di intervento, come la tutela dell'ambiente.

Presso l'ufficio del Difensore civico operano inoltre il Garante dei diritti dei detenuti e il Garante dei diritti dei minori, di recente istituzione.

Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio provinciale e svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza. È scelto dall'Assemblea all'inizio di ogni legislatura tra persone con un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riferimento ai settori rientranti nelle sue competenze. Per la nomina del Difensore civico è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, quindi una maggioranza superiore a quella prescritta per altre nomine e designazioni proprio per sottolineare che si tratta di un'istituzione al di sopra delle parti politiche.

L'opera che il Difensore civico svolge, non solo nei confronti dei cittadini ma anche nei confronti dell'amministrazione, viene riassunta in una relazione annuale presentata al Consiglio; se lo ritiene opportuno il Difensore civico può presentare anche altre relazioni su determinate tematiche. La pubblica discussione delle relazioni rappresenta l'occasione per effettuare un'analisi sullo stato della pubblica amministrazione, sulle mancanze di natura legislativa, regolamentare e organizzativa emerse nei rapporti con le strutture degli enti pubblici ed anche sulle possibilità di intervenire per migliorare e correggere l'azione pubblica. A tal fine, durante la discussione ogni consigliere può presentare proposte di ordini del giorno, documenti politici con i quali si danno istruzioni alla Giunta in merito ad una questione determinata. Con l'approvazione della proposta il Consiglio impegna l'Esecutivo all'attuazione delle direttive impartite.

 
Esame della relazione della Commissione per le pari opportunità
La commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, istituita nel 1993, è stata di recente disciplinata dalla legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13.
La commissione ha ora sede presso il Consiglio provinciale ed è nominata dal Presidente del Consiglio provinciale ad inizio legislatura; è formata da rappresentanti designati da associazioni per la promozione delle pari opportunità di genere, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni dei datori di lavoro e da due esperti in materia di pari opportunità. Svolge funzioni di consulenza e promozione nel settore delle pari opportunità.
Ogni anno la commissione presenta al Consiglio una relazione che dà conto dell'attività e che è discussa nella competente commissione permanente rappresentando un'occasione per svolgere una ricognizione degli interventi di promozione delle pari opportunità, delle problematiche di particolare rilievo e di conseguenti proposte di modifica. 
 
Esame dei progetti di legge
La Costituzione prevede che i consigli regionali possano partecipare ad attività proprie dello Stato, innanzitutto all'attività legislativa, con la presentazione di progetti di legge alle Camere. I consigli regionali possono in questo modo attivare il procedimento di formazione della legge statale.
Lo Statuto riconosce tale potere anche al Consiglio provinciale quale forma di esercizio dell'iniziativa legislativa statale. Si tratta dunque di un particolare collegamento tra diversi livelli istituzionali, Provincia e Stato, secondo un processo ascendente che va dal Consiglio provinciale al Parlamento.
Il progetto di legge, sottoscritto da almeno cinque consiglieri, è riservato alla disciplina di materie non appartenenti alla competenza della Provincia ma che presentano per essa particolare interesse. Il Consiglio provinciale, pertanto, come organo rappresentativo degli interessi generali della comunità, con l'esame dei progetti di legge può promuovere iniziative in materie particolarmente sentite dalla popolazione provinciale, non riguardanti l'attività della Provincia ma riservate alla competenza dello Stato.
Al progetto di legge si applica la disciplina prevista per il procedimento legislativo, che si articola in una fase istruttoria compiuta dalla commissione permanente competente per materia e poi nell'esame deliberativo spettante al Consiglio.
I progetti di legge approvati dal Consiglio, corredati da una relazione illustrativa, sono inviati al Presidente della Provincia, che li trasmette al Governo, al quale compete la loro presentazione a una delle due Camere del Parlamento.
L'esito dei progetti di legge di iniziativa regionale è stato sinora insoddisfacente e le stesse regioni hanno finito con il privilegiare altre modalità di partecipazione alle attività dello Stato, anche tramite forme di consultazione e di contatto che nel tempo si sono dimostrate più efficaci. Si consideri a tale proposito che i regolamenti parlamentari non contengono alcuna disposizione specifica che disciplini e magari favorisca l'esame dei progetti di legge di iniziativa regionale, ai quali si applica la disciplina ordinaria del procedimento legislativo.
 

Esame dei voti

Tra i momenti di partecipazione all'attività dello Stato che sono concessi al Consiglio provinciale rientra l'adozione di voti in materie non appartenenti alla competenza della Provincia ma che presentano per essa particolare interesse.

Il voto è una richiesta motivata di intervento del Parlamento, non corredata da un testo articolato e promossa su iniziativa di almeno cinque consiglieri.

Al voto si applica la disciplina prevista per l'esame delle proposte di mozione. I voti approvati dal Consiglio sono inviati al Presidente della Provincia che li trasmette al Governo, al quale compete la loro presentazione a una delle due Camere del Parlamento.

Per l'esame dei voti presentati dalle regioni l'unica disposizione esistente a livello di regolamenti parlamentari è rinvenibile nel regolamento del Senato, il quale stabilisce che essi, dopo essere stati comunicati all'Assemblea, sono trasmessi alla commissione competente per materia; se i voti hanno attinenza con disegni di legge già pendenti presso la commissione sono discussi congiuntamente a tali disegni di legge. È infine previsto che il loro esame possa concludersi o con una relazione all'Assemblea o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere in merito. Il voto pertanto si presenta come lo strumento ideale per sollecitare un'iniziativa di legge statale o per richiedere emendamenti a iniziative in corso.

 

Modalità di revisione dello Statuto

Il Consiglio provinciale è uno dei soggetti istituzionali cui è riconosciuto il potere di avviare il procedimento per la modifica dello Statuto di autonomia, procedimento che si snoda in una serie di passaggi complessi in ragione del valore istituzionale e politico dello Statuto.

Il progetto di modificazione dello Statuto (questo è il nome ufficiale della proposta) può essere presentato da ciascun consigliere o dalla Giunta provinciale; per il suo esame si applica per quanto possibile la disciplina del procedimento legislativo e una volta approvato è comunicato al Consiglio provinciale di Bolzano e trasmesso al Consiglio regionale. E' quest'ultimo infatti che, approvando a sua volta il progetto, lo deposita ufficialmente presso il Parlamento per dar corso all'esame delle Camere secondo il  procedimento di revisione della Costituzione.

Il processo di revisione dello Statuto può essere avviato anche dal Parlamento o dal Governo. In questo caso il Consiglio provinciale, dopo un'istruttoria della commissione consiliare competente, rende un parere entro due mesi, poi comunicato al Consiglio provinciale di Bolzano e al Consiglio regionale,​ che si esprimono a loro volta.