I
principi generali sull'ordinamento finanziario della regione e delle province autonome sono collocati nel titolo VI dello statuto; disposizioni che hanno subito una prima riforma con la
legge 30 novembre 1989, n. 386 (oggi in gran parte abrogata), e una riforma più recente con alcune leggi approvate in occasione della manovra di bilancio statale, negli ultimi dieci anni (vedi specialmente la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e la legge 23 dicembre 2014, n. 190). Essi sono ulteriormente dettagliati in un'apposita norma d'attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268). I contenuti principali di questo regime sono questi:
- un
sistema di finanziamento
prevalentemente derivato da quello statale, attraverso la devoluzione di quote fisse (in misura percentuale molto elevata, di regola pari ai 9/10 del gettito fiscale riscosso sul territorio) di imposte e tasse statali riscosse a livello locale:
- la devoluzione alla regione dei proventi delle imposte ipotecarie e di una serie di quote del gettito di alcune altre imposte (successioni, imposta sul valore aggiunto, proventi del lotto) percepite sul suo territorio (art. 69 statuto);
- la devoluzione alle province (artt. 70, 71, 75 dello statuto) dei proventi di una serie di imposte (imposta erariale sul consumo dell'energia
elettrica, canoni per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche, accise) o di quote fisse di entrate tributarie di spettanza statale, in quanto percepite sul loro territorio (imposte di registro, di bollo, tasse di concessione governativa, tassa di circolazione, imposte di consumo sui tabacchi, IVA, imposta di fabbricazione della benzina; altre imposte dirette o indirette);
- la generale facoltà data alla regione e alle province di istituire propri
tributi, in armonia con i principi del sistema tributario statale (art. 73 dello statuto), con facoltà di ampia manovra sulle leva fiscale; la facoltà data alle province di stabilire imposte e tasse sul turismo (art. 72 dello statuto);
- l'attribuzione alla regione e alle province della facoltà di ricorrere all'indebitamento solo per investimenti (art. 74 dello statuto);
- una disciplina per l'accertamento dei tributi in ambito provinciale da svolgere in collaborazione con la provincia (art. 82 dello statuto);
- il riconoscimento alla province della competenza normativa in materia di
finanza
locale
(art. 80 dello statuto), che comprende la materia dei tributi locali;
- il riconoscimento dell'autonomia di spesa
relativamente ai fondi affluiti in bilancio, attraverso l'approvazione - con legge - dei bilanci (e dei rendiconti) e la disciplina degli strumenti di contabilità finanziaria, che deve rispettare i principi statali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 83 dello statuto). A questo riguardo è peculiare (art. 84 dello statuto):
- la procedura d'approvazione del bilancio e del rendiconto della provincia di Bolzano: la votazione dei singoli capitoli deve avvenire per gruppi linguistici, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, e con l'obbligo di rimettere l'approvazione degli stessi capitoli a una commissione consiliare paritetica o, in ultima istanza, al tribunale amministrativo regionale di Bolzano;
- la procedura di approvazione del bilancio e del rendiconto della regione, che prevede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri provinciali di Trento e dei consiglieri provinciali di Bolzano, oppure - se tale maggioranza non si forma - la devoluzione dell'approvazione a un organo regionale apposito;
- il riconoscimento in capo alla regione e alle province di un proprio
demanio e patrimonio, regionale (articoli 66 e 67 dello statuto) e provinciale (art. 68 dello statuto). Apposite norme d'attuazione, in particolare, individuano i beni del demanio provinciale, costituito a seguito dei trasferimenti da parte della regione e dello Stato per effetto della riforma statutaria del 1971 (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115);
- il riconoscimento alle province di un'autonomia di spesa molto ampia, secondo le norme provinciali di settore.
L'ordinamento finanziario e contabile della provincia di Trento è disciplinato dalla
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7:
la
legge provinciale di contabilità contiene le regole sulla formazione dei bilanci provinciali (pluriennale, preventivo, rendiconti), sull'utilizzo degli altri strumenti legislativi che incidono sulla finanza provinciale (es.: legge di stabilità), sugli strumenti e le procedure per la gestione delle entrate e delle spese;
- il
bilancio annuale di previsione è formato annualmente e approvato con legge (si tratta del bilancio giuridico, documento politico di programmazione finanziaria, suddiviso per funzioni e articolato in unità previsionali di base), cui corrisponde un documento tecnico di gestione operativa, elaborato dalla giunta, che suddivide le unità previsionali di base in capitoli di entrata e di spesa;
- quanto ai
tributi provinciali, la materia è disciplinata in maniera frammentaria. In genere, disposizioni relative ai singoli tributi
sono collocate nelle leggi finanziarie o collegate alla manovra di bilancio. Mentre in passato essi avevano scarso impatto, più recentemente hanno acquisito maggior rilievo - fra le entrate provinciali -, per la consistenza del loro gettito. Fra questi vanno ricordati specialmente: l'IRAP, l'addizionale all'IRPEF, la tassa automobilistica provinciale, l'imposta provinciale di trascrizione e una serie di altri tributi riscossi in settori di competenza provinciale (es.: l'addizionale sull'imposta sul consumo dell'energia elettrica, il tributo per il deposito dei rifiuti solidi in discarica);
- più in generale - anche in relazione al nuovo sistema costituzionale di federalismo fiscale i cui principi, collocati nell'articolo 119 della costituzione e nella legge delega sul federalismo fiscale, hanno recentemente modificato l'assetto complessivo del settore - sulle caratteristiche dell'ordinamento finanziario provinciale si può osservare che la provincia autonoma gode ancora, al momento, di una situazione di vantaggio rispetto alle altre regioni, soprattutto collegata a particolari garanzie e strumenti statutari (come le quote fisse di devoluzione di tributi statali). Sotto il profilo delle disponibilità finanziarie invece il vantaggio (che storicamente era tipico di tutte le autonomie speciali, rispetto alle regioni ordinarie) si è progressivamente ridotto, per effetto dei processi di perequazione e solidarietà. In seguito a questi interventi di perequazione, la quota teorica di nove decimi di tutti i tributi attribuita alla regione o alle province è ridotta, di fatto, a sette-otto decimi.