L'autonomia
Peculiarità storiche e giuridiche

In che cosa siamo diversi dalle altre regioni

​Il Trentino - Alto Adige è costituito in regione autonoma e comprende il territorio delle province di Trento e di Bolzano (art.1 dello statuto speciale). Sul territorio di questa regione, quindi, sono costituiti tre enti distinti:

  • la Provincia autonoma di Trento;
  • la Provincia autonoma di Bolzano;
  • la Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol.

Le due province e la regione formano un sistema di enti autonomi, fra loro collegati, unico all'interno dell'ordinamento regionale italiano.

La specialità del Trentino - Alto Adige, che assieme alle altre regioni a statuto speciale trova il suo fondamento nell'art. 116 della costituzione, si manifesta in una serie di elementi che ne differenziano il regime rispetto alle altre autonomie speciali:

  • un fondamento storico-giuridico di carattere internazionale (ancoraggio internazionale): se l'accordo Degasperi - Gruber del 5 settembre 1946 (reso esecutivo con il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430) venne sottoscritto per garantire particolari tutele e garanzie alle sole popolazioni di lingua tedesca residenti in Alto Adige, esso è stato comunque svolto e attuato (nello statuto speciale e nell'art. 116 della costituzione) in un quadro regionale, cui partecipano - assieme alla provincia autonoma di Bolzano - anche la provincia autonoma di Trento e la regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol. La valenza giuridica di questo peculiare fondamento è stata successivamente riconosciuta dalla giurisprudenza della corte costituzionale, ed è stata anche formalizzata in norme statali (ad esempio nell' art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266);
  • l'esistenza di una forte componente di minoranze linguistiche: sul territorio attualmente facente parte del Trentino - Alto Adige convivono popolazioni di lingua e cultura diversa. Accanto al gruppo linguistico italiano c'è quello tedesco (prevalente in Alto Adige), quello ladino (in Alto Adige e in Trentino), e altre comunità linguistiche quantitativamente meno consistenti (mocheni e cimbri - di origine e lingua tedesca - in Trentino). A questi gruppi linguistici sono riconosciute forme particolari di tutela, che variano in ragione del loro riconoscimento a livello statutario. Al gruppo linguistico tedesco in Alto Adige, che costituisce la minoranza più forte in ambito regionale (la popolazione di lingua tedesca è la maggioranza della popolazione residente in quella provincia) lo statuto attribuisce un regime di garanzie assai articolato e complesso. Il gruppo linguistico ladino è invece caratterizzato da un grado di tutela statutaria parzialmente diverso per le popolazioni residenti in Alto Adige rispetto a quelle residenti in Trentino. La riforma statutaria introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 ha comunque significativamente esteso il regime di tutela dei ladini trentini e ha contestualmente introdotto una serie di garanzie anche per le comunità linguistiche trentine mochene e cimbre, nel passato tutelate solo con disposizioni di carattere legislativo ordinario. Nello stesso senso è intervenuta, successivamente, la legge costituzionale n. 1 del 2017;
  • l'autonomia speciale delle due province nell'ambito di una stessa regione (tri polarità): la regione comprende nel suo territorio le province di Trento e di Bolzano (art. 1 e 3 dello statuto). Queste disposizioni statutarie vanno oggi rilette alla luce della nuova formulazione dell'art. 116, secondo comma, della costituzione, in base al quale sono le due province autonome che costituiscono la regione. Le province sono enti distinti e autonomi rispetto alla regione: ad esse sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo la disciplina statutaria (art. 3, secondo comma, dello statuto). Inoltre la regione e le due province (in quanto enti autonomi dotati di poteri politico-legislativi di pari valore e forza, anche se svolti nell'ambito delle rispettive competenze) si pongono sullo stesso piano nei loro reciproci rapporti, nei confronti dello Stato e delle altre regioni. Provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano non hanno però un identico ordinamento: lo statuto e le sue norme d'attuazione differenziano sensibilmente la provincia autonoma di Bolzano in funzione delle peculiari tutele per la minoranza tedesca. Comunque la provincia autonoma esercita poteri e funzioni che sono propri di una regione: in particolare essa esercita una competenza legislativa (e questa è la più importante differenza con le altre province, che hanno una competenza normativa solo di tipo regolamentare, in un ambito assai circoscritto di materie): approva quindi leggi nei settori più importanti della vita sociale ed economica locale, entro un ampio complesso di competenze assegnate dallo statuto e svolte nelle norme di attuazione;
  • la revisione complessiva dello statuto speciale di autonomia: fra le regioni a statuto speciale è un dato fino ad oggi riscontrabile solo nel Trentino - Alto Adige. Nel 1971 alle due province autonome sono stati attribuiti nuovi o più ampi poteri legislativi e amministrativi (e quindi maggiori finanziamenti). L'incremento delle competenze provinciali è avvenuto togliendole in parte alla regione, che dunque - pur mantenendo la propria autonomia e un nucleo limitato di competenze - esercita ora un ruolo e ha potere molto inferiore a quello originario, e assai ridotto rispetto a quello di ciascuna provincia. Più recentemente la riforma statutaria del 2001 ha ulteriormente circoscritto l'ambito d'intervento della regione, togliendole la competenza elettorale per attribuirla alle province ed estendendo alle province significativi poteri prima riservati alla regione. Quindi oggi quasi tutte le competenze legislative e amministrative esercitate a livello locale, nonché le funzioni di governo strategiche, appartengono alle province autonome;
  • un particolare sistema di rapporti che tiene unite fra loro la regione e le province autonome: pur mantenendo ognuno dei tre enti rilevanza distinta ed autonoma, lo statuto è unico, così come sono uniformi (anche se non sempre uguali per entrambe le province) alcune norme fondamentali approvate con legge regionale, in materia di ordinamento degli enti locali e in altri limitati settori rimasti alla competenza regionale. Tuttavia, con la riforma statutaria del 2001 è venuta a cadere la competenza elettorale regionale: il procedimento elettorale non è più unico e non è più svolto a livello regionale; quindi non è più l'elezione del consiglio regionale a dar vita - in via automatica - ai consigli provinciali, ma sono questi ultimi che, eletti separatamente in base a leggi provinciali distinte, costituiscono assieme il consiglio regionale. Ciononostante, il quadro di riferimento rimane ancora in certa misura unitario e l'autonomia delle due province continua a collocarsi in un'unica cornice regionale. Lo documentano, fra l'altro:
    • lo statuto, che è unico ed è la legge fondamentale d'organizzazione della regione e delle province autonome; nonché le norme per l'attuazione dello statuto, che in gran parte sono uguali per le due province;
    • il quadro regionale in cui continuano a collocarsi le autonomie provinciali (art. 116 della costituzione e articoli 1 e 3 dello statuto);
    • l'esercizio di un nucleo di competenze svolto dalla regione per tutta la comunità regionale (in particolare in base agli articoli 4 e 5 dello statuto);
    • la necessaria contemporaneità delle elezioni provinciali, anche in funzione dell'automatica costituzione del consiglio regionale (art. 48 dello statuto);
    • i collegamenti e i condizionamenti del tutto peculiari che sorgono fra le tre assemblee (secondo la disciplina degli articoli 25 - primo comma, 33, 48 - primo comma - e 49 bis dello statuto speciale) sulla composizione del consiglio regionale, sugli effetti del suo scioglimento, sull'elezione dei consigli provinciali;
    • la disciplina sulla procedura di modifica dello statuto, che l'art. 103 incardina ancora in capo al consiglio regionale, pur dovendo questi deliberare conformemente al parere dei consigli provinciali;
    • la permanenza in capo alla regione di poteri o strumenti istituzionalmente significativi, come la nomina dei delegati per l'elezione del presidente della repubblica (art. 83, primo comma, della costituzione) e il regime di pubblicazione degli atti ufficiali, che è unitario ed è svolto attraverso il bollettino ufficiale della regione (art. 57 e 58 dello statuto).