Dreier Landtag

Regolamenti e linee essenziali


 


 

Linee essenziali

La preparazione e lo svolgimento della seduta congiunta delle tre assemblee legislative, che vede l'incontro e l'adozione di deliberazioni da parte di assemblee legislative che differiscono non solo dal punto di vista dei fondamenti giuridico-costituzionali ma anche in termini di forze politiche rappresentate (per consistenza e posizioni politiche), avvengono secondo regole ben precise, che la seduta congiunta delle tre assemblee legislative si è data nel 1998 approvando un regolamento per la commissione interregionale e un regolamento per la stessa seduta congiunta. L'approvazione di questi due regolamenti nella seduta congiunta del 19 maggio 1998 è stata preceduta da intense consultazioni basate sulle esperienze fatte negli anni precedenti nell'ambito della seduta congiunta delle due assemblee legislative della Provincia autonoma di Bolzano e del Tirolo e nell'ambito delle prime sedute "a quattro" e poi "a tre", tutte svoltesi secondo le regole definite di volta in volta dalla commissione interregionale.
Qui di seguito è riportato un breve riassunto - in forma di domanda e risposta - delle principali disposizioni dei due regolamenti.


 

La Seduta congiunta

Quando si tiene la Seduta congiunta:
ogni due anni, alternativamente ospiti in Alto Adige, in Tirolo e in Trentino.

Quali argomenti si discutono:
si trattano questioni di rilevanza transfrontaliera e altre questioni di interesse comune.

Chi partecipa alla Seduta congiunta:
i consiglieri delle Assemblee legislative della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, i consiglieri e i membri del Governo del Land Tirolo, i membri dell'ufficio di presidenza e i capigruppo dell'Assemblea legislativa del Vorarlberg (il Land del Vorarlberg partecipa in qualità di osservatore ma conserva il diritto di chiedere di parteciparvi come membro ordinario).


 

La Commissione interregionale

Chi organizza la Seduta congiunta:
la Commissione interregionale formata da 21 componenti: i presidenti delle tre Assemblee legislative e sei consiglieri per ogni assemblea, nominati tenendo conto della composizione dei Consigli. La Commissione interregionale ha un forte ruolo decisionale perché predispone l'ordine del giorno della Seduta decidendo l'ammissibilità delle proposte di mozione presentate dai consiglieri.

Chi può presentare proposte di mozione:
i consiglieri delle Province autonome di Bolzano e di Trento nonché i consiglieri e i membri del Governo del Land del Tirolo. È previsto un contingentamento delle proposte di mozione, nel senso che gli appartenenti a ciascun land o provincia autonoma non possono presentare complessivamente più di dieci proposte di mozione; per il calcolo si tiene conto del land di appartenenza del primo firmatario.

Quando si presentano le proposte di mozione:
il termine ordinario per presentare proposte di mozione scade quarantacinque giorni prima della seduta della Commissione Interregionale convocata per la predisposizione dell'ordine del giorno. Durante la seduta della Commissione, con il consenso dei due terzi dei membri presenti, possono essere presentate proposte di mozione fino a raggiungere il limiti delle dieci proposte per assemblea. Oltre il contingentamento complessivo di trenta documenti, possono essere presentate proposte di mozione "urgenti" fino agli otto giorni precedenti la riunione della Seduta congiunta. Sulla loro ammissibilità decide la Commissione a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

Come lavora la Commissione interregionale:
esamina la proposte di mozione presentate deliberando a maggioranza dei presenti (il numero legale sussiste quando è presente più della metà di ciascuna rappresentanza) la loro ammissibilità all'ordine del giorno della Seduta congiunta. La Commissione, su suggerimento dei propri componenti, può emendare le proposte di mozione ai fini della loro trattazione in Seduta congiunta, indipendentemente dal consenso dei proponenti.

Come sono tutelati i componenti di minoranza:
una proposta respinta dalla Commissione deve essere posta all'ordine del giorno della Seduta congiunta su richiesta di almeno un terzo dei membri presenti della Commissione.


 

I lavori della Seduta congiunta

Come sono tutelati i proponenti delle mozioni:
in Seduta congiunta il primo firmatario ha la facoltà di illustrare la proposta di mozione e di intervenire in replica al termine del dibattito. Gli emendamenti presentati in Seduta sono ammissibili solo se ottengono il consenso del primo firmatario, al quale è riconosciuta anche la facoltà di ritirare la propria proposta di mozione in qualsiasi momento ma prima che sia posta in votazione.

Come lavora la Seduta congiunta:
alle riunioni della Seduta congiunta il numero legale è dato alla presenza di più della metà dei componenti ciascuna assemblea legislativa. I lavori hanno inizio con una breve relazione, a cura del Presidente di turno, che riferisce sull'attività della Commissione interregionale. Il dibattito avviene per grandi tematiche, sotto le quali sono poste in discussione abbinata le proposte di mozione. Per ciascuna tematica, al termine del dibattito e dopo le repliche del proponente, le proposte di mozione vengono poste in votazione.

Come avvengono le votazioni:
le votazioni sono generalmente congiunte. È però prevista la possibilità che, su richiesta della maggioranza dei membri presenti di una delle tre assemblee, si proceda a votazione separata per assemblee. In questo caso se una delle tre assemblee esprime voto contrario la proposta di mozione si intende respinta. Interessante segnalare che non è previsto il voto di astensione (né in Seduta né in Commissione): sulle proposte si può votare a favore o contro ma non si può assumere una linea neutrale.
Questa è una particolarità procedurale degna di nota se rapportata all'ordinamento giuridico italiano ma ordinaria nel mondo tedesco: sia nel Land del Tirolo che nel Land del Vorarlberg non è prevista la possibilità di votare astenendosi. Tale regola è stata intenzionalmente recepita dai due regolamenti.

Che cosa succede delle mozioni approvate:
le deliberazioni assunte in Seduta congiunta che impegnano gli Esecutivi sono trasmesse per gli adempimenti di competenza ai Presidenti delle Province autonome e del Tirolo; le deliberazioni che si rivolgono ad altri organismi (Governi nazionali, Unione europea) vengono inoltrate a cura dei Presidenti dei Consigli e del Landtag agli organi competenti.

Come si mantiene il rapporto con gli Esecutivi:
tramite periodiche relazioni informative sullo stato di attuazione delle mozioni approvate, relazioni che devono essere presentate dai presidenti dell'Alto Adige, del Tirolo e del Trentino decorso un anno dall'ultima Seduta e almeno sessanta giorni prima di una Seduta. 


 

I regolamenti

  1. Regolamento per la Seduta congiunta delle Assemblee legislative della Provincia autonoma di Bolzano, del Tirolo e della Provincia autonoma di Trento nonché del Vorarlberg in veste di osservatore

  2. Regolamento per la commissione interregionale delle Assemblee legislative della Provincia autonoma di Bolzano, del Tirolo e della Provincia autonoma di Trento nonché del Vorarlberg in veste di osservatore   [PDF 325 KB]