Comitato provinciale per le comunicazioni (CORECOM)

Comunicazione politica

Periodo elettorale

L'attività del Comitato sul versante della comunicazione politica riguarda sia i periodi di campagna elettorale o referendaria, durante i quali è tenuto a svolgere la verifica del rispetto della cosiddetta "par condicio" sia i periodi non interessati da campagna elettorale o referendaria.

I principali riferimenti normativi per l'attività di vigilanza sono la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, così come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, mentre per i soli referendum in ambito locale si applicano le disposizioni della delibera Agcom n. 89/14/CONS.

Con decreto del Ministro delle Comunicazioni, emanato in data 8 aprile 2004, è stato quindi approvato il Codice di autoregolamentazione, che regolamenta l'attività delle emittenti locali.

La tutela del pluralismo è uno dei compiti principali che la legge istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM - (legge 249/1997) demanda all'Autorità medesima.

Le regole della "par condicio" divengono più stringenti nei periodi elettorali, per i quali sono dettate precise regole dalla legge (legge 28/2000) e in occasione dei quali l'Autorità di vigilanza per le emittenti private e la Commissione parlamentare di vigilanza per la RAI emanano appositi regolamenti volti a disciplinare l'accesso ai mezzi di informazione da parte dei soggetti politici e l'imparzialità degli stessi.

I compiti del Comitato sono :

  • Vigilanza sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione da parte delle emittenti locali nonché delle disposizioni dettate, per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativamente alle trasmissioni a carattere regionale (TGR).
  • Accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per i provvedimenti di sua competenza.
Periodo non elettorale

In periodo non elettorale Commissione e Autorità, previa consultazione, emanano due distinti regolamenti (per l'Autorità è la delibera n. 200/00/CSP); in occasione di ogni singola consultazione elettorale, i due organismi provvedono ad emanare specifici regolamenti.