L'autonomia
Amministrazione, enti locali, finanza

L'amministrazione provinciale

Lo statuto speciale non disciplina i sistemi con cui sono organizzate le strutture amministrative e vengono esercitate le attività di governo locali, né stabilisce in modo organico principi o regole sull'azione amministrativa: regione e province hanno quindi disciplinato con legge l'ordinamento dei loro uffici, il regime del personale utilizzato per svolgere le loro attribuzioni, le regole sull'attività amministrativa. Per esercitare le attività amministrative rientranti nelle competenze provinciali la provincia ha privilegiato la forma della gestione diretta, in cui l'amministrazione e l'esercizio dei poteri pubblici avvengono attraverso uffici e personale organizzati secondo leggi e regolamenti e posti alle dirette dipendenze della giunta provinciale.

I principi fondamentali che regolano l'ordinamento del personale dipendente e l'organizzazione degli uffici della provincia autonoma di Trento sono essenzialmente questi:

  • sono stati recepiti i principi stabiliti dalle grandi leggi di riforma statali sull'impiego pubblico (come la legge 23 ottobre 1992, n. 421 e il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, più volte modificato e oggi confluito nel testo unico sul pubblico impiego approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Quindi il sistema provinciale, come avviene negli altri enti pubblici, è oggi ispirato ai principi della privatizzazione, delegificazione e contrattualizzazione;
  • accanto ad una legge organica sul personale della provincia (legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) la disciplina è oggi collocata parte in norme di grado regolamentare, attuative della legge, e parte nei contratti collettivi di lavoro (sono stati istituiti vari comparti: personale delle autonomie locali, personale della scuola, personale del servizio sanitario provinciale), ferma rimanendo l'applicazione ai singoli rapporti di lavoro - per quanto non disposto da queste fonti locali - delle norme del diritto comune;
  • in particolare sono ormai riservate alla contrattazione collettiva tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali (come i diritti sindacali, i contenuti e la struttura del rapporto di lavoro, le norme disciplinari, il trattamento economico e il regime professionale), mentre rimangono disciplinati con legge soprattutto il sistema organizzativo degli uffici, i rapporti fra l'attività d'indirizzo politico e la direzione amministrativa, la disciplina degli incarichi alla dirigenza, le dotazioni organiche, le procedure di conferimento degli uffici e degli incarichi pubblici (concorsi ecc.);
  • altro principio fondamentale in questo settore è quello della separazione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione: le prime (definizione di obiettivi, programmi, funzioni di controllo, quantificazione delle risorse, conferimento degli incarichi) sono riservate alla giunta provinciale; le seconde (gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, direzione degli uffici, attuazione di obiettivi e programmi) ai dirigenti. Conseguentemente cambia il regime delle responsabilità, che vede un notevole e generalizzato ampliamento di quelle dirigenziali, con l'istituzione di idonee forme di valutazione e di controllo;
  • l'assetto organizzativo della provincia oggi disciplinato specialmente dalla legge sul personale dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sulla riforma istituzionale; ma in parte la disciplina è delegificata. Si articola in alcune strutture di vertice, con compiti prevalenti di coordinamento generale (i dipartimenti), cui fanno riferimento i servizi, che sono le unità fondamentali della struttura organizzativa e che si possono articolare - a loro volta - in uffici. Le attribuzioni dei servizi sono indicate in atti amministrativi di organizzazione, e si spingono al dettaglio delle singole funzioni e delle tipologie dei vari adempimenti, in correlazione con le competenze legislative e amministrative della provincia. Specifiche disposizioni garantiscono un collegamento fra l'esercizio dei poteri degli organi politici (presidente e assessori) e l'esercizio delle attribuzioni svolte dal personale amministrativo.

I principi fondamentali che regolano l'azione amministrativa svolta dalle strutture provinciali sono questi:

A seguito del recepimento nell'ordinamento provinciale dei nuovi principi di riforma sull'organizzazione degli uffici pubblici e sull'esercizio delle attività amministrative, il quadro statutario che attribuisce alla giunta l'esercizio delle attività amministrative riguardanti gli affari d'interesse provinciale (articolo 54 dello statuto) dev'essere letto, oggi, alla luce di questi principi: la giunta rimane l'organo collegiale di vertice dell'amministrazione (con compiti prevalenti di programmazione, indirizzo e controllo), che fa capo al presidente della provincia, cui è affidata la responsabilità complessiva dell'azione amministrativa; ma molte attribuzioni e competenze sono esercitate direttamente dal personale dirigenziale, sebbene delle leggi, non ancora aggiornate ai nuovi principi, le pongano in capo alla giunta.

Frequente è poi la presenza di enti funzionali o strumentali o di altre modalità organizzative: aziende o agenzie (come l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), enti culturali (come gli enti museali) o economici (es.: società di capitali a partecipazione pubblica), fondazioni ecc. Si tratta di forme flessibili e autonome (di solito rette - per gli enti funzionali - da statuti, secondo norme di legge) e collegate alla finanza provinciale, con le quali la provincia gestisce settori strategicamente importanti, quali l'edilizia abitativa (l'istituto trentino per l'edilizia abitativa - ITEA), la sanità (l'azienda provinciale per i servizi sanitari), gli interventi previdenziali (l'azienda provinciale per la previdenza e l'assistenza integrativa), la politica del lavoro (l'agenzia del lavoro), la politica energetica (l'agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia) ecc.

Altra forma rilevante attraverso la quale vengono concretamente svolte le attività amministrative facenti capo alla provincia autonoma è l'attribuzione di funzioni agli enti locali: in primo luogo ai comuni, a titolo di delega (art. 18  dello statuto) o di attribuzione diretta di funzioni (decreto del presidente della repubblica n. 526 del 1987). L'applicazione dei nuovi principi costituzionali sulla collocazione delle funzioni amministrative a livello locale (e specialmente del principio di sussidiarietà) sono destinati ad accentuare queste strategie di politica legislativa. In quest'ambito una svolta importante la si è avuta con l'approvazione della legge sulla riforma istituzionale (legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3) che ha ridefinito il quadro dei rapporti fra provincia ed enti locali (comuni e comunità).

Non è un organo previsto dallo statuto il difensore civico: ufficio che opera a vantaggio dei soggetti che vengono a contatto con la pubblica amministrazione, costituito per contribuire ad assicurare il buon esercizio dell'attività amministrativa da parte dei pubblici poteri operanti a livello provinciale:

  • è istituito da un'apposita legge (legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28), sulla base di una competenza non espressamente indicata in statuto ma riconducibile a quella primaria sull'organizzazione degli uffici;
  • è nominato dal consiglio provinciale; dura in carica quanto il consiglio ed è istituzionalmente collocato presso l' assemblea, da cui riceve gli strumenti per operare;

  • svolge le proprie funzioni - su richiesta o d'ufficio - nell'ambito dei procedimenti amministrativi facenti capo alla provincia, dove interviene per sollecitarne e assicurarne la tempestività e la regolarità, segnalando eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni;
  • può esercitare poteri di stimolo, di sollecito e d'informazione nei confronti dell'amministrazione, e riferisce periodicamente al consiglio provinciale sulla sua attività;
  • estende la sua attività all'azione amministrativa svolta da enti funzionali o delegatari di competenze provinciali, dai comuni preventivamente convenzionati e da amministrazioni statali decentrate, sulla base di apposite norme statali.