Per il cittadino

Istituti di partecipazione

​​Un principio fondamentale della costituzione italiana stabilisce che la sovranità appartiene al popolo; ma questi la esercita nelle forme consentite dalla costituzione stessa.

L'attuale complessità delle funzioni pubbliche e l'estensione del popolo stesso hanno raggiunto un grado così alto che in genere sarebbe impossibile, per il popolo, esercitare direttamente i poteri decisionali. Lo strumento idoneo per esprimere la sovranità popolare, così, diventa il parlamento. In una democrazia rappresentativa, quindi, il popolo esercita la sovranità scegliendo le persone che rivestono cariche pubbliche: e anzitutto eleggendo il parlamento, l'organo abilitato a determinare ed esprimere la volontà generale. Tra esso e il popolo ci sono meccanismi reciproci di responsabilità e di controllo.

Nel nostro sistema costituzionale, d'altronde, il popolo può intervenire direttamente nei procedimenti parlamentari attraverso la presentazione di petizioni, disegni di legge e referendum. Gli stessi meccanismi sono previsti nel sistema statutario trentino, per quanto riguarda i rapporti fra i cittadini e il consiglio provinciale.

La petizione

Presentare una petizione è un diritto che spetta a tutti: quindi ognuno, facendosi carico di un interesse generale, ha la possibilità di informare il consiglio su una questione, esponendo necessità comuni a più persone, ma anche chiedendo l'adozione di un provvedimento.

La petizione è un documento che illustra una determinata situazione e le ragioni per le quali si chiede un intervento del consiglio. Usualmente è corredata da un consistente numero di firme, a dimostrare l'interesse generale a quell'argomento.

La petizione dev'essere presentata alla segreteria del consiglio. Dopo un esame preliminare da parte dell'ufficio di presidenza, che ne verifica l'ammissibilità, il presidente del consiglio trasmette la petizione alla commissione permanente competente per materia.

In commissione si esamina la tematica della petizione. Quest'istruttoria di solito comprende, oltre allo studio delle problematiche tecniche e sociali, l'audizione dell'assessore provinciale che tratta la materia e la consultazione di una rappresentanza dei promotori della petizione. La commissione può decidere anche di prendere diretta conoscenza dei problemi portati alla sua attenzione, programmando dei sopralluoghi sul territorio. Termina la sua attività presentando una relazione conclusiva che, oltre a illustrare l'attività svolta, può contenere ipotesi di soluzione delle problematiche analizzate.

Il presidente del consiglio trasmette la relazione agli interessati, a tutti i consiglieri e alla giunta provinciale.

L'iniziativa legislativa popolare

Sia la costituzione che lo statuto speciale stabiliscono che l'iniziativa legislativa, cioè la possibilità di presentare un documento potenzialmente idoneo a diventare una legge, spetta anche al popolo.

Le regole che i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni provinciali devono osservare per farsi promotori di un disegno di legge sono stabilite da un'apposita legge provinciale.

La segreteria del consiglio provinciale, su richiesta di almeno tre proponenti​, fornisce i moduli necessari per raccogliere le firme e per redigere il testo della proposta. La proposta, che non può riguardare la materia tributaria o di bilancio, dev'essere redatta in articoli e preceduta da una relazione che ne illustra le finalità. Per scriverne il testo i promotori possono chiedere al presidente del consiglio di essere assistiti dagli uffici del consiglio.

La proposta dev'essere accompagnata dalle firme autenticate di duemilacinquecento elettori. Se la proposta riguarda interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre le sottoscrizioni necessarie sono ridotte a cinquecento.

Le firme si devono raccogliere entro novanta giorni, decorrenti dalla data di consegna dei moduli. La legge prevede modalità per rimborsare le spese necessarie per l'autenticazione delle firme.

Depositata la proposta legislativa il presidente del consiglio - valutata entro quindici giorni la sua ammissibilità, in termini di rispetto della costituzione, dello statuto speciale e della legge - la assegna alla commissione competente per materia, ai cui lavori può​ partecipare il primo proponente; a lui, in questa fase del procedimento, sono riservati i diritti di un consigliere provinciale proponente.

Altre regole, soprattutto di carattere temporale, assicurano al procedimento legislativo dei disegni di legge d'iniziativa popolare particolari agevolazioni.

Ulteriori informazioni sull'iniziativa legislativa popolare, e in particolare su come presentare le relative proposte, si possono leggere cliccando qui.

Il referendum propositivo e consultivo

Il referendum propositivo e quello consultivo sono forme importanti di partecipazione politica popolare, che trovano il suo fondamento negli articoli 2 e 3 della costituzione. Attuano una modalità di verifica della consonanza di volontà tra la comunità e gli organi rappresentativi, e può avere rilevanza in termini di​ responsabilità politica.

La disciplina del referendum propositivo e di quello consultivo è stabilita da un'apposita legge provinciale. Le due forme referendarie si differenziano a seconda della qualità dei promotori.

Il referendum propositivo può essere richiesto da un comitato promotore composto da almeno dieci persone, che si incaricano di raccogliere ottomila sottoscrizioni autenticate di elettori provinciali (per gli elettori residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbri il numero delle firme è ridotto a millecinquecento). Ulteriori informazioni sui referendum propositivi, e in particolare su come presentare le relative proposte, si possono leggere cliccando qui.  

Il referendum consultivo può essere richiesto dalla maggioranza dei componenti del consiglio provinciale, dalla giunta provinciale, da dieci consigli comunali che rappresentino il cinque per cento della popolazione residente in provincia, dal consiglio delle autonomie locali. Ulteriori informazioni sui referendum consultivi, e in particolare su come presentare le relative proposte, si possono leggere cliccando qui.

Il referendum deve riguardare questioni di particolare interesse provinciale, ma non può interessare tematiche in materia tributaria, di bilancio o già sottoposte a referendum negli ultimi cinque anni.

L'ammissibilità e la chiarezza della questione che s'intende sottoporre a referendum è valutata da un'apposita commissione per i referendum, istituita presso il consiglio, che può chiedere la riformulazione del quesito. Se il referendum è ammesso il comitato promotore ha novanta giorni di tempo per la raccolta delle firme.

Non si possono presentare richieste di referendum dopo quattro anni dalle ultime elezioni provinciali, fino all​​'elezione del nuovo consiglio.

Il referendum è indetto con decreto del presidente della provincia, che fissa la data di svolgimento della consultazione in una domenica compresa fra il 1° febbraio e il 31 maggio​.

Dopo la decisione di ammissibilità del referendum e fino alla conclusione della consultazione non possono essere adottati provvedimenti amministrativi sulle questioni oggetto del referendum.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia partecipato al voto almeno il 40 per cento ​degli aventi diritto.

Se il referendum ha esito positivo il consiglio o la giunta provinciale devono adottare le iniziative e i provvedimenti di loro competenza entro tre mesi.

Il referendum abrogativo

Il referendum abrogativo è un atto di carattere sostanzialmente legislativo, attraverso il quale il popolo espunge dall'ordinamento vigente una determinata legge. La disciplina delle modalità di esercizio del referendum abrogativo delle leggi provinciali è stabilita da un'apposita legge provinciale.

Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi tributarie o di bilancio, le leggi di tutela delle minoranze linguistiche e le leggi in materia elettorale e sulla forma di governo.

La proposta di referendum dev'essere presentata da un comitato promotore - che in seguito deve raccogliere ottomila sottoscrizioni autenticate - o da venti consigli comunali. La legge prevede modalità per rimborsare le spese necessarie per l'autenticazione delle firme. Il numero delle firme è ridotto a millecinquecento per i residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbri, quando essi chiedono l'abrogazione totale o parziale di una legge che coinvolge i loro interessi.

La regolarità della proposta è verificata da un'apposita commissione per i referendum, istituita presso il consiglio, che comunica la propria decisione al primo proponente e la pubblica nel bollettino ufficiale della regione. Le firme si devono raccogliere entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della dichiarazione di ammissibilità del referendum.

Non si possono presentare richieste di referendum dopo quattro anni dalle ultime elezioni provinciali, fino all​​'elezione del nuovo consiglio.

Il referendum è indetto con decreto del presidente della provincia, che fissa la data di svolgimento della consultazione in una domenica compresa fra il 1° febbraio e il 31 maggio.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia partecipato al voto almeno il 40 per cento ​degli aventi diritto.

Se il referendum ha esito positivo l'abrogazione della normativa in esame è dichiarata con decreto del presidente della provincia.

Ulteriori informazioni sui referendum abrogativi, e in particolare su come presentare le relative proposte, si possono leggere cliccando qui.