Codice provinciale

Sintesi dei contenuti

​​​​​I testi e le informazioni contenuti nelle banche dati informatiche del consiglio non hanno valore ufficiale: riproducono documenti degli archivi cartacei che sono i soli a far fede, se ne è il caso. Nella riproduzione potremmo aver commesso errori che ci impegnamo a ridurre al minimo e a correggere quanto prima.

Nella banca dati del codice provinciale sono compresi questi atti:

  • tutte le leggi provinciali. E' possibile risalire dalle leggi provinciali successive al 1993 ai progetti di legge da cui esse sono nate, cliccando sull'apposita indicazione (originato da …) che si trova nella parte iniziale della pagina;
  • tutti i regolamenti provinciali. A partire dai testi pubblicati il 17 aprile 2001 i regolamenti, prima emanati con la denominazione di decreto del presidente della giunta provinciale, prendono il nome di decreto del presidente della provincia (salvo un caso di denominazione errata): di questo bisogna tener conto nel cercare i regolamenti partendo dal campo "tipo atto";
  • i regolamenti interni del consiglio provinciale;
  • alcune deliberazioni della giunta provinciale in materia di edilizia abitativa che pur non essendo emanate in forma di decreto - come i regolamenti propriamente detti - hanno carattere regolamentare; e le deliberazioni che hanno modificato leggi provinciali (delegificate). Di altre deliberazioni a carattere generale si dà notizia in nota agli articoli di legge che le prevedono. Si ricorda che i testi delle deliberazioni sono consultabili nel sito della provincia (https://delibere.provincia.tn.it/​​​)
  • un piccolo numero di leggi e regolamenti della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol recepiti nell'ordinamento provinciale - e che funzionano, quindi, come se fossero atti provinciali. Si ricorda che nel sito della regione (www.regione.taa.it) è consultabile la normativa regionale;
  • diversi atti statali d'interesse provinciale: costituzione, accordo Degasperi - Gruber (decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 28 novembre 1947, n. 1430), statuto speciale, norme d'attuazione dello statuto ecc. Dello statuto speciale non è riportato solo il testo unico emanato con decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ma anche, per la sua importanza storica, l'originaria legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. A partire dal 1990 le norme d'attuazione, prima emanate con la denominazione di decreto del presidente della repubblica, prendono il nome di decreto legislativo: ma la loro sostanza non muta.

Gli uffici del consiglio coordinano questi provvedimenti con le modifiche testuali derivanti da disposizioni successive (che comandano di sostituire o aggiungere un testo, chiudendolo fra virgolette e facendolo precedere da formule standardizzate): le modificazioni sono estrapolate dal provvedimento modificativo e trascritte in quello modificato, conformemente alla volontà del legislatore. Quindi il testo della disposizione modificativa è omesso (con l'indicazione "omissis"); una nota spiega che cosa faceva, rinviando al testo modificato. Ma se l'efficacia di una modifica è subordinata a un evento successivo (come l'emanazione di un regolamento) il testo viene modificato solo quando l'evento si verifica: anche perché fino ad allora i cittadini dovranno applicare il testo antecedente la modificazione. Anche in questo caso, comunque, una nota dà notizia di quel che è successo. Per leggere la disposizione modificativa, inoltre, si può consultare il testo originale dell'atto.

Gli stessi criteri valgono per le abrogazioni; il testo delle disposizioni abrogate, in particolare, è omesso.

La banca dati, dunque, permette di fare ricerche sui testi dei provvedimenti coordinati con le modificazioni subite fino alla data di aggiornamento del codice. L'aggiornamento segue immediatamente la pubblicazione dei nuovi atti, e fa riferimento alla loro data di entrata in vigore (di norma successiva di quindici giorni). Eccezionalmente, nel caso di atti molto complessi (come alcune leggi connesse alla manovra di bilancio) o che richiedono un particolare trattamento informatico (come i regolamenti che contengono immagini) l'aggiornamento può tardare di qualche giorno.

Una volta individuata la legge o il regolamento che interessa si possono consultare anche le sue versioni vigenti prima di quella attualmente in vigore: di norma, però, si può risalire solo fino ai testi vigenti alla data del 31 dicembre 1999. In considerazione della loro importanza storico-giuridica o del loro interesse per il consiglio, però, abbiamo recuperato tutti i testi previgenti della costituzione, dello statuto speciale e del regolamento interno del consiglio. Sono consultabili, inoltre, i testi originali (testi storici) di tutti gli atti; in calce a quelli delle leggi sono riportate le notizie principali sul loro procedimento d'approvazione. Mentre i testi in vigore si possono leggere in formato html o pdf, sia i testi originali che quelli precedenti sono disponibili solo nel formato pdf, che - fra l'altro - non consente la navigazione ipertestuale.

Sono conservate, quindi, versioni precedenti dei singoli atti: anche per questo la banca dati deve dare un'indicazione sulla data relativa alla nuova versione dell'atto. Questa data si riferisce non solo alla vigenza dell'atto, ma anche alla presenza di nuovi provvedimenti citati in nota; inoltre non rileva la vigenza di singole disposizioni comprese nell'atto originale, se diversa da quella dell'atto. In generale, comunque, s'inserisce in banca dati la nuova versione di un atto ogni volta che esso subisce modifiche da parte di altri atti, assumendo come data della nuova versione la data di entrata in vigore delle modificazioni oppure, in casi particolari (come le modificazioni retroattive), la data da cui decorre la loro efficacia.

Quando le modificazioni non sono testuali (cioè quando non è individuato con precisione il testo da modificare) o sono implicite il coordinamento fra testo base e modifiche è impossibile. Anche in questi casi abbiamo cercato di fornire qualche indicazione, in nota alle disposizioni modificate non testualmente o implicitamente; però non ne abbiamo toccato il testo, perché le operazioni non riconducibili a semplici modificazioni testuali derivano dall'interpretazione delle norme, e quindi sono controvertibili.

In base a criteri analoghi, mentre non è riportato il testo delle disposizioni abrogate esplicitamente, di quelle abrogate implicitamente si conserva il testo e - quando la cosa è palese - si segnala in nota l'abrogazione implicita. Solo in casi isolati abbiamo estrapolato disposizioni abrogate implicitamente: l'abbiamo fatto, in particolare, per qualche norma d'attuazione dello statuto speciale, perché questi atti non sono scritti in maniera tecnicamente ineccepibile e perché il consiglio provinciale non può intervenire sulla loro formulazione.

Criteri simili a quelli usati per le abrogazioni regolano l'omissione dei testi dichiarati illegittimi in sede giurisdizionale. Oltre che delle sentenze che dichiarano l'illegittimità, le note informano delle altre decisioni di rilievo e dei ricorsi costituzionali non ancora trattati. Il testo delle decisioni della corte costituzionale che riguardano gli atti inseriti nel codice è consultabile in un'apposita banca dati: basta cliccare sull'indicazione della sentenza o dell'ordinanza costituzionale, in nota alle disposizioni interessate.

Non è riportato il testo degli atti - o dei loro allegati - che contengono un termine di vigenza preciso e scaduto, come quelli a carattere meramente finanziario (per esempio: vecchie leggi di bilancio) e a termine (ad esempio le leggi di proroga). Comunque le disposizioni non conservate sono consultabili risalendo al testo originale.

La determinazione d'una data di vigenza, in singoli casi, può derivare da operazioni complesse (come quando un'abrogazione dipende dall'approvazione di atti successivi). Soprattutto per tali questioni vale l'avvertenza che i testi e le indicazioni contenute nel codice non hanno valore ufficiale: in caso di dubbi l'interprete dovrà consultare i testi originali degli atti.

E' possibile limitare la ricerca agli atti in vigore, escludendo gli atti esplicitamente abrogati, quelli non più vigenti perché contengono un termine scaduto, quelli che si limitano a modificare altri atti (il cui contenuto normativo, quindi, è trasfuso negli atti modificati) e quelli dichiarati illegittimi.

Gli atti sono classificati per materia. Lo schema per la classificazione è analogo a quello adottato nelle altre banche dati del consiglio. Singole disposizioni di un atto che riguardino una materia diversa da quella in cui è stato classificato l'atto nella sua interezza sono classificate a parte, come disposizioni intruse. Anche queste disposizioni possono essere rintracciate con una ricerca per materia. Sono classificate per materia tutte le disposizioni intruse successive al 31 dicembre 1999: prima la classificazione è completa solo per le disposizioni incluse in leggi finanziarie o collegate alla manovra di bilancio e per le norme d'attuazione dello statuto.

Fra le funzionalità della banca dati bisogna ricordare almeno la navigazione ipertestuale dai punti di un atto dove sono citati altri atti a questi ultimi atti (inclusi nella nostra banca dati, in quelle dello stato o dell'Unione europea): la s'intraprende cliccando gli estremi degli atti citati, che sono messi in evidenza con un carattere apposito. Da notare che non solo le funzioni di navigazione, ma la stessa ricerca degli atti è facilitata quando si adottano modalità standard di citazione: per esempio, cercando le parole "1998, n. 114" si possono trovare tutti gli atti che citano (e in particolare che attuano) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In casi del genere, quindi, una corretta applicazione delle tecniche di redazione degli atti permette di rendere più trasparente il sistema normativo. Modalità standard di citazione, però, sono usate sistematicamente nelle sole leggi provinciali, e solo dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso.

La banca dati è nata per provare a rendere più effettivi i principi di certezza del diritto e di pubblicità dell'attività legislativa. Quest'ultimo principio è essenziale, che si parta dal punto di vista di un sistema politico democratico (secondo il concetto per cui la prima funzione del parlamento è rendere pubbliche le decisioni politiche) o da quello del mercato (se le norme servono a ridurre l'incertezza delle transazioni, e lo stesso mercato è un sistema di distribuzione della conoscenza). Se questo è vero le banche dati potrebbero incoraggiare chi scrive le norme ad adottare modalità più trasparenti di redazione, in quanto è egli stesso un fruitore di banche dati. Una banca dati normativa, infatti, diminuisce l'incertezza e dà una pubblicità effettiva se (e solo se):

  • le modificazioni e le abrogazioni di disposizioni preesistenti sono tutte esplicite e testuali;
  • le date di vigenza sono stabilite in maniera inequivoca e immediatamente determinabile;
  • non esistono disposizioni intruse in senso stretto (tranne quelle formulate come modificazioni testuali di leggi vigenti);
  • nella logica (decentrata) della rete, ogni produttore di atti si assume responsabilità dirette riguardo la loro corretta redazione e diffusione.

Anche se queste condizioni fossero soddisfatte, però, le banche dati normative resterebbero oggetti complessi. Per avvicinare le istituzioni ai cittadini saranno utili altri strumenti di semplificazione normativa e linguistica, ma anche di divulgazione. Quindi la banca dati o sue versioni semplificate (come la sezione "Leggi fondamentali della provincia", in questo sito) potranno essere la base di altre iniziative, promosse specialmente dagli uffici che, in ogni materia, hanno più contatti con i cittadini, e quindi conoscono meglio le loro esigenze.

Abbreviazioni usate

  • art. = articolo
  • b.u. = bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige/S​ü​​​​​dtirol
  • del.c.p. = deliberazione del consiglio provinciale
  • del.g.p. = deliberazione della giunta provinciale
  • del.u.p.c.p. = deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio provinciale
  • d.lgs. = decreto legislativo
  • d.p.g.p. = decreto del presidente della giunta provinciale
  • d.p.g.r. = decreto del presidente della giunta regionale
  • d.p.p. = decreto del presidente della provincia
  • d.p.r. = decreto del presidente della repubblica
  • g.u. = gazzetta ufficiale della repubblica italiana
  • l. = legge statale
  • l.cost. = legge costituzionale
  • l.p. = legge provinciale
  • l.r. = legge regionale

Vuoi segnalarci errori, documenti che sarebbe utile inserire nella banca dati ecc.? O desideri semplicemente qualche informazione sul codice provinciale? scrivi una mail: legislativo@consiglio.provincia.tn.it​ - servizio legislativo - ufficio documentazione.​​