L'autonomia
Peculiarità storiche e giuridiche

Un po' di storia

Degasperi alla firma

Alla fine della prima guerra mondiale tutto il territorio trentino - sudtirolese viene annesso allo Stato italiano: il trattato di Saint Germain (10 settembre 1919) assegna all'Italia, accanto al Trentino, a prevalente popolazione di lingua e cultura italiana, anche il Sudtirolo, a popolazione di lingua e cultura essenzialmente tedesca.

Fra le due guerre mondiali lo Stato italiano opera secondo una linea di accentramento amministrativo e di snazionalizzazione della popolazione tedesca.

  • Alla fine della seconda guerra mondiale, il 5 settembre 1946, viene firmato da Italia e Austria l'accordo Degasperi - Gruber, con lo scopo di garantire una maggior tutela alla minoranza tedesca attraverso la concessione di forme particolari di autonomia: il quadro entro cui esso deve realizzarsi non è precisato e l'accordo trova una prima, parziale e controversa attuazione con lo statuto speciale del 1948.

Nella costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, l'articolo 116 riconosce alla nostra regione, assieme alle altre quattro regioni ad autonomia speciale, forme e condizioni particolari di autonomia secondo la disciplina di uno statuto speciale, approvato con legge costituzionale.

Lo statuto speciale trentino - sudtirolese viene approvato dall'assemblea costituente con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; le prime elezioni regionali avvengono il 28 novembre 1948.

L'applicazione dello statuto, che attribuisce un ruolo preponderante alla regione, fa sorgere problemi soprattutto in relazione alla reale capacità di autonomia e di autogoverno della provincia di Bolzano, la cui popolazione di lingua tedesca è minoranza in ambito regionale; si osservi che i medesimi problemi, a parti invertite, erano sorti nella contea principesca del Tirolo (che comprendeva la nostra regione, oltre agli attuali Laender austriaci del Tirolo e del Vorarlberg) prima dell'annessione all'Italia. La questione si sviluppa in una controversia internazionale fra Italia e Austria che viene affrontata e discussa anche dalle Nazioni unite (in due risoluzioni del 1960 e del 1961). Negli anni cinquanta e sessanta essa segna momenti di contrapposizione e di forte tensione, e trova una via di soluzione solo alla fine degli anni sessanta con l'approvazione di un Pacchetto di misure normative o amministrative (corredato da un calendario operativo per la loro attuazione).

L'approvazione del Pacchetto apre la strada per una revisione dello statuto speciale, che viene approvata dal parlamento italiano con la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1. Lo statuto del 1948 ne esce profondamente riformato e viene riscritto, confluendo in un testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Sulla revisione statutaria del 1971 s'innesta una nuova stagione dell'autonomia, caratterizzata da una capillare revisione ed estensione delle norme d'attuazione e da un forte incremento della funzione di governo a livello provinciale (con un'estensione notevole delle competenze legislative e amministrative), a scapito di una regione che (accanto a un nucleo minimo di competenze proprie) mantiene ormai una limitata funzione regolativa di alcuni istituti comuni alle due province. L'attuazione completa del Pacchetto risale al giugno del 1992, dopo uno scambio di note fra Italia e Austria, col rilascio da parte di quest'ultima della quietanza liberatoria e la notifica della chiusura della controversia alle Nazioni unite.

Nella seconda metà degli anni novanta - anche in conseguenza di un più ampio processo di riforma che investe la costituzione e l'ordinamento delle autonomie locali e regionali - prende avvio una nuova fase di revisione dello statuto, il cui fine principale è la previsione (sia pur in termini facoltativi) di una disciplina per l'elezione diretta del presidente della provincia: si tratta della riforma contenuta nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Questa legge (riprendendo i nuovi principi sulla forma di governo delle regioni ordinarie introdotti nella costituzione dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1) modifica contemporaneamente - ma in modo parzialmente diverso - tutti gli statuti delle regioni ad autonomia speciale. In particolare l'art. 4, comma 1, modifica il nostro statuto in alcuni aspetti e istituti di grande rilievo, attribuendo la competenza elettorale e sulla forma di governo alle due province autonome e prevedendo l'opzione dell'elezione diretta del presidente della provincia.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione) conferma la speciale autonomia della regione, nella sua nuova denominazione bilingue (Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol) e nella sua peculiare struttura (la regione è costituita dalle due province autonome, per la prima volta nominate in costituzione). Una specifica norma transitoria della legge costituzionale n. 3 del 2001 (art. 10) estende le disposizioni di riforma della costituzione alle regioni a statuto speciale, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già loro attribuite, e fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha introdotto importanti modifiche nella disciplina delle norme sulla finanza regionale e provinciale: in particolare è stato modificato il titolo VI dello statuto speciale e sono state definite nuove regole per la partecipazione della regione e delle province autonome al processo di attuazione della legge delega n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale. Nello stesso senso sono intervenute, successivamente, la legge 27 dicembre 2013, n. 347 (legge di stabilità 2014) e la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); mentre la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio dello Stato) e il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17​ hanno​ trasferito alle province nuovi poteri in materia di concessioni idroelettriche. La legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1, infine, contiene ulteriori misure a favore delle minoranze linguistiche stanziate in regione.