L'autonomia
Ordinamento e gli organi provinciali

Il sistema degli organi statutari

Sono qui indicati gli elementi fondamentali che caratterizzano l'ordinamento statutario degli organi regionali e provinciali relativamente ai contenuti principali della forma di governo, all'elezione-nomina degli organi, alla loro composizione, alle vicende della loro vita istituzionale. Accanto ai principali tratti comuni e ad alcuni aspetti di collegamento, sono indice tra le differenze che corrono fra la regione e la provincia autonoma, e - talvolta - fra le due stesse province autonome. Autonoma e successiva trattazione è riservata al sistema elettorale e alla forma di governo della provincia di Trento.

Sistema elettorale

Il sistema elettorale non è più regionale, ma provinciale:

  • la competenza in materia spetta alle due province (mentre prima della riforma del 2001 essa spettava alla regione);

  • il sistema previgente (unica elezione del consiglio regionale da cui derivavano i due consigli provinciali) è quindi sostituito da due distinte elezioni a livello provinciale: ognuna delle due province elegge il proprio consiglio;
  • il consiglio regionale è composto dai componenti dei due consigli provinciali autonomamente eletti (art. 47 e art. 25, primo comma, dello statuto), e non viceversa, come era prima della riforma introdotta con la legge costituzionale n. 2 del 2001.

Il procedimento elettorale, svolto a livello provinciale, si duplica sia per i contenuti della disciplina sulle elezioni sia per le procedure elettorali (art. 48 dello statuto):

  • il presidente di ciascuna provincia indice le nuove elezioni del rispettivo consiglio provinciale (con decreto pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione);

  • le elezioni dei due consigli provinciali devono avvenire contestualmente nella medesima giornata e si svolgono a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio della legislatura;

  • se un consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica fino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

I principi statutari sulla disciplina elettorale per il Trentino sono i seguenti:

  • non esiste più il vincolo del sistema proporzionale (il sistema per eleggere il consiglio provinciale di Trento può essere di tipo proporzionale o maggioritario);

  • un seggio del consiglio provinciale dev'essere assegnato al territorio dei comuni dove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo la disciplina della legge elettorale e sulla forma di governo (art. 48, terzo comma, dello statuto);

  • per l'elettorato attivo è richiesto il requisito della residenza in provincia per un periodo ininterrotto di un anno (art. 25, secondo comma, dello statuto), anziché di quattro anni come accadeva prima della riforma.

I principi statutari sulla disciplina elettorale per l'Alto Adige sono i seguenti:

  • rimane il vincolo del sistema proporzionale (art. 47, terzo comma, dello statuto);

  • la legge elettorale deve garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino (art. 48, secondo comma, dello statuto);

  • un'eventuale legge per l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia dev'essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio provinciale: questa legge non è soggetta al referendum previsto per la legge provinciale elettorale e sulla forma di governo (art. 47, terzo e quinto comma, dello statuto);

  • per l'elettorato attivo rimane il requisito della residenza in provincia per un periodo ininterrotto di quattro anni (art. 25, secondo comma, dello statuto).

La forma di governo

E' fondata sulle regole che disciplinano i rapporti fra gli organi fondamentali e alcuni altri aspetti strategici del governo locale. Il sistema elettorale è un suo contenuto fondamentale. Con la riforma statutaria del 2001 non è più uniforme e omogenea per i tre enti:

  • la forma di governo della regione rimane quella tradizionale, di tipo parlamentare (presidente della regione eletto dal consiglio al suo interno e rapporto fiduciario); con la rilevante novità di un consiglio regionale non eletto direttamente a livello regionale, ma composto dalla sommatoria dei due consigli provinciali autonomamente eletti. La disciplina della forma di governo della regione è contenuta nello statuto, e non è affidata ad una specifica legge regionale;

  • la forma di governo provinciale, invece, è de costituzionalizzata, poiché lo statuto contiene solo una serie di principi vincolanti per il legislatore provinciale, cui è attribuita la competenza di approvare una specifica legge sulla forma di governo e sul sistema elettorale (legge statutaria).

Lo statuto non predefinisce in modo vincolante la forma di governo della provincia, quindi, ma rinvia la disciplina a una legge provinciale specifica: ne viene che le province possono scegliere forme di governo fra loro diverse. Nel far questo  hanno da rispettare vincoli statutari in parte diversi. Lo statuto, in particolare:

  • differenzia il regime fondamentale delle due province in alcuni punti di rilievo (ad esempio: per la sola provincia di Bolzano mantiene l'obbligo del sistema elettorale proporzionale; aggrava le procedure per l'approvazione dell'elezione diretta del presidente della provincia di Bolzano);

  • prevede un contenuto vincolante della legge provinciale sulla forma di governo e ne disciplina la procedura atipica di approvazione (art. 47 dello statuto);

  • nel rispetto dei contenuti vincolanti e di alcuni principi predefiniti, attribuisce al legislatore provinciale la facoltà di articolare i contenuti della forma di governo. Le opzioni della forma di governo possono essere diverse: ad esempio, la legge provinciale può scegliere per l'elezione diretta del presidente oppure per la sua nomina da parte del consiglio provinciale; potrebbe scegliere un sistema elettorale proporzionale, oppure adottare un sistema maggioritario (questo solo in Trentino); potrebbe escludere la nomina di assessori esterni al consiglio, ecc.;

  • prescrive alcuni principi vincolanti per l'ipotesi in cui il legislatore si orienti verso determinate scelte strategiche (ad esempio, se il presidente della provincia viene eletto dal consiglio provinciale ne deriva necessariamente - per obbligo statutario - lo scioglimento del consiglio quando non sia in grado di funzionare per impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente; la sfiducia al presidente eletto direttamente dal corpo elettorale comporta le sue dimissioni ma anche lo scioglimento del consiglio).

La legge provinciale elettorale e sulla forma di governo

Questa legge è caratterizzata da alcuni aspetti peculiari:

  • la procedura di approvazione (art. 47, quarto, quinto e sesto comma, dello statuto), che è atipica e rinforzata, ed è stata disegnata in modo simile a quella stabilita dalla costituzione per l'approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria (art. 123 della costituzione):

    • la legge è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio provinciale; nel caso in cui la provincia di Bolzano preveda l'elezione del presidente della provincia a suffragio universale e diretto, questa legge è approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri (art. 47, terzo comma, dello statuto);
    • salva quest'ultima ipotesi, la legge è sottoposta a referendum provinciale (su richiesta di un cinquantesimo degli elettori o di un quinto dei componenti del consiglio provinciale) e non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi;
    • se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio si fa luogo a referendum solo se, entro tre mesi dalla pubblicazione, lo chiede un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio provinciale;
    • è escluso il controllo governativo sulla legge (esclusione che vale ormai per tutte le leggi provinciali, in seguito alla riforma del titolo V della costituzione adottata con la legge costituzionale n. 3 del 2001), ma il governo può impugnarla davanti alla corte costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale; quindi entro un termine più ristretto rispetto a quello di sessanta giorni previsto in via ordinaria per le impugnative costituzionali in applicazione dell'art. 127, primo comma, della costituzione;

  • il contenuto della legge, che è indicato dall'articolo 47, secondo comma, dello statuto e gira intorno a:

    • le modalità di elezione del consiglio provinciale;

    • le modalità di elezione del presidente della provincia e degli assessori;

    • i rapporti fra gli organi della provincia;

    • la disciplina sulla presentazione e approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della provincia;

    • i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le cariche di presidente e di assessore;

    • l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo;

    • la promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali, al fine di conseguire l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi;

  • i limiti e principi che devono essere rispettati dal legislatore provinciale nell'approvare questa legge, che sono di vario tipo:

    • alcuni sono di carattere generale (armonia con la costituzione e coi principi dell'ordinamento giuridico della repubblica, rispetto degli obblighi internazionali); altri sono stabiliti direttamente dallo statuto;

    • si tratta quindi di un tipo di competenza più ampio di quella tradizionalmente qualificata come primaria o esclusiva. Non è  soggetta, in particolare, al limite degli interessi nazionali e delle norme fondamentali di riforme economico-sociale della repubblica;

    • questo significa, fra l'altro, che il consiglio provinciale, nell'approvare la legge elettorale non è tenuto al rispetto dei principi fondamentali dettati con legge del parlamento per le elezioni delle regioni ordinarie (in base all'articolo 122, primo comma, della costituzione), a meno che questi principi non si possano ricondurre a principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale;

    • è simile alla legge regionale che approva lo statuto delle regioni ordinarie (art. 123 della costituzione), ma ne differisce significativamente sotto alcuni profili: le leggi che approvano gli statuti regionali hanno contenuto più ampio (dettano anche i principi sull'organizzazione e il funzionamento della regione); il sistema elettorale delle regioni ordinarie è vincolato ai principi stabiliti da legge dello Stato; gli statuti ordinari sono soggetti a limiti più laschi (devono solo essere in armonia con la Costituzione, e non anche rispettare - come nelle leggi sulla forma di governo delle regioni a statuto speciale - i principi dell'ordinamento della Repubblica).

La posizione dei consiglieri regionali e provinciali

E' simile (ma non uguale), quanto a stato giuridico e condizioni d'esercizio del mandato rappresentativo:

  • il consigliere provinciale (eletto secondo il sistema elettorale della sua provincia) svolge contemporaneamente le funzioni di consigliere regionale;

  • rispetto al sistema statutario in vigore prima delle riforma del 2001 c'è un ribaltamento di ruoli: non è più il consigliere regionale che - in quanto tale - è anche consigliere provinciale, ma è quest'ultimo che - una volta eletto - va automaticamente a comporre, assieme agli altri consiglieri provinciali, il consiglio regionale;

  • sono peculiarità dello status:

    • il giuramento dei consiglieri, con formula diversa rispetto all'originaria (non comprende più l'impegno di esercitare l'ufficio allo scopo del bene inseparabile della regione e dello Stato), avviene solo nei consigli provinciali (art. 48 bis, primo comma, dello statuto) e non più (anche e prioritariamente) presso il consiglio regionale;

    • le norme sulla rappresentanza politica, che sono distintamente riferite sia ai consiglieri regionali (art. 28 dello statuto) che ai consiglieri provinciali (art. 48 bis dello statuto): uguali sono le garanzie di insindacabilità e il divieto di mandato imperativo;

    • alcune cause d'incompatibilità sono stabilite direttamente dallo statuto (art. 28, terzo comma): l'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di componente del parlamento nazionale, del parlamento europeo e con quello di componente di un altro consiglio regionale;

    • la competenza relativa al trattamento economico dei consiglieri (indennità di funzione, regime previdenziale, trattamenti accessori) col nuovo sistema elettorale potrebbe essere ricondotta a livello provinciale e quindi anch'essa - in teoria - potrebbe differenziarsi, nelle due province; cosa che finora non è avvenuta, però.

L'organizzazione della regione e delle province autonome

Presso la regione e presso ciascuna delle due province autonome operano tre organi fondamentali, che sono quelli tipici dell'ordinamento regionale (articoli 24 e 47 dello statuto):

  • un organo assembleare (eletto in ambito provinciale), cui è affidata la funzione legislativa e alcune altre competenze d'indirizzo e controllo politico: è il consiglio della Provincia autonoma di Trento, il consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e il consiglio della Regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol (non eletto direttamente ma costituito dalla sommatoria dei primi due);

  • un organo monocratico la cui nomina - salvo il presidente della regione che viene comunque eletto dal consiglio regionale - non è a schema fisso e vincolato, perché lo statuto individua solo specifiche forme e discipline di elezione nell'ambito di due opzioni di forma di governo (elezione popolare diretta; elezione da parte del consiglio provinciale). Ha funzioni di indirizzo e direzione delle giunte e dell'intera amministrazione, compiti di rappresentanza dell'ente e attribuzioni specifiche indicate dallo statuto. E' il presidente della Provincia di Trento, il presidente della Provincia di Bolzano e il presidente della Regione;

  • un organo collegiale, con compiti esecutivi e amministrativi: è la giunta della Provincia autonoma di Trento, la giunta della Provincia autonoma di Bolzano e la giunta regionale.

Il consiglio regionale e i consigli provinciali

Sono gli organi rappresentativi delle rispettive comunità ed esercitano, nei loro ambiti di competenza, la funzione legislativa e le altre funzioni tradizionalmente attribuite agli organi politico-legislativi regionali.

Per quanto riguarda la loro composizione e formazione occorre distinguere:

  • il consiglio regionale non è eletto, ma è la sommatoria dei due consigli provinciali di Trento e di Bolzano. E' quindi composto da 70 consiglieri (art. 25, primo comma, dello statuto);

  • il consiglio provinciale di Bolzano e il consiglio provinciale di Trento sono eletti dal popolo ogni cinque anni (la legislatura corrisponde alla durata in carica del consiglio e decorre dalle elezioni provinciali - art. 48 dello statuto), con elezioni separate e sistemi elettorali distinti, in base alle rispettive leggi. Il sistema elettorale per l'elezione del consiglio provinciale di Trento è disciplinato dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2; l'elezione del consiglio provinciale di Bolzano è stata disciplinata in maniera organica solo recentemente, con la legge provinciale n. 14 del 2017.

I consiglieri provinciali, quindi, sono anche consiglieri regionali: funzioni e status sono simili, ma vengono svolti presso due diverse istituzioni (consigli), e quindi a titolo diverso.

L'organizzazione e l'attività dei consigli (l'articolazione degli organi interni, la procedura di funzionamento, con particolare riguardo al procedimento legislativo e alle funzioni d'indirizzo e controllo politico, gli istituti tipici della loro autonomia organizzativa e funzionale, ecc.) non sono disciplinati dallo statuto, se non in minima parte: infatti lo statuto rinvia ad appositi regolamenti interni (negli articoli 31 e 49), approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri. Peculiare del consiglio regionale è la regola che ne determina il luogo d'attività in due sessioni per legislatura, da tenersi la prima (i primi due anni e mezzo) a Trento, la seconda a Bolzano (art. 27 dello statuto).

Quanto alla convocazione dei consigli:

  • a inizio legislatura il presidente della provincia in carica convoca in prima riunione il nuovo consiglio provinciale, non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti (art. 48, quinto comma, dello statuto); a sua volta il consiglio regionale viene convocato, per la prima volta, dal presidente della regione in carica entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali (art. 27, secondo comma, dello statuto);

  • per le altre convocazioni dispongono i regolamenti interni; lo statuto prevede comunque l'istituto della convocazione straordinaria (articoli 34 e 49), su richiesta della giunta o del suo presidente o di un quinto dei consiglieri in carica; e quello della convocazione in via d'urgenza (articoli 32 e 49), per il caso della revoca del presidente o del vicepresidente del consiglio.

Il consiglio regionale e quello provinciale di Bolzano hanno regole simili sul presidente e sul vicepresidente, che devono assicurare la rappresentanza alternata di componenti del gruppo linguistico italiano e tedesco (articoli 30 e 48 ter dello statuto):

  • può essere eletto presidente del consiglio regionale (art. 30, terzo comma, dello statuto) e presidente del consiglio provinciale di Bolzano (art. 48 ter, terzo comma, dello statuto) anche un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino: ma per i primi trenta mesi della legislatura è prevista l'elezione a presidente del consiglio di un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano; per il successivo periodo di un consigliere appartenente al gruppo linguistico tedesco (disciplina opposta vale per il consiglio provinciale di Bolzano); l'elezione a presidente di un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino è ammessa previo assenso della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco, al posto del presidente appartenente al relativo gruppo;

  • se c'è un solo rappresentante ladino in consiglio provinciale di Bolzano, che sia stato eletto presidente o vicepresidente di quel consiglio, e questi viene successivamente eletto in giunta provinciale, egli deve rinunciare all'incarico di presidente o vicepresidente del consiglio provinciale (art. 50, terzo comma, dello statuto);

  • sono previsti due vicepresidenti del consiglio regionale (art. 30 dello statuto) e del consiglio provinciale di Bolzano (art. 48 ter dello statuto), eletti fra appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del presidente;

  • il presidente del consiglio sceglie fra i due vicepresidenti quello destinato a sostituirlo in caso di assenza e impedimento (articoli 30, quinto comma, e 48 ter, secondo comma, dello statuto).

I regolamenti del consiglio regionale e dei consigli provinciali dettano norme sull'appartenenza dei consiglieri ai diversi gruppi linguistici (art. 31, secondo comma, dello statuto).

Uniforme per il consiglio regionale e i consigli provinciali è il particolare regime di revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio che non abbia adempiuto agli obblighi d'ufficio, sulla base di un procedimento articolato e cogente (articoli 32 e 49 dello statuto).

Quanto alle funzioni, esse sono simili (ovviamente nei rispettivi ambiti di competenza); non sono tutte espressamente disciplinate dallo statuto, e sono ricostruibili anche sulla base della disciplina dei rispettivi regolamenti interni o di leggi di settore. Sono essenzialmente riconducibili:

  • alla funzione legislativa (limitata all'approvazione delle leggi e dei regolamenti consiliari, perché gli altri regolamenti sono approvati dalla giunta e adottati con decreto del presidente);

  • alle funzioni d'indirizzo e controllo politico, che sono svolte attraverso gli strumenti regolamentari tipici del diritto parlamentare (come l'approvazione delle mozioni e degli ordini del giorno, la trattazione delle interrogazioni ecc.), o attraverso l'esercizio di altri poteri di vario contenuto e finalità (come le ratifiche, le nomine, i pareri ecc.);

  • con la riforma statutaria del 2001 s'è ulteriormente ridotta la differenza di ruoli originaria fra consiglio regionale e consigli provinciali: sia il consiglio regionale che quello provinciale, infatti, possono approvare voti e formulare progetti al parlamento (articoli 35 e 49 dello statuto); inoltre i consigli regionale e provinciali condividono ora l'esercizio dell'iniziativa legislativa per la modifica dello statuto (art. 103 dello statuto).

Quanto allo scioglimento dei consigli lo statuto contiene una disciplina piuttosto articolata (articoli 47, 49 bis e 33), che oggi dev'essere letta - per alcuni aspetti - assieme alla disciplina della legge elettorale e sulla forma di governo. Quindi occorre distinguere le ipotesi di scioglimento funzionale da quelle di tipo sanzionatorio. Queste le ipotesi di scioglimento anticipato del consiglio, per cause che attengono alla funzionalità della forma di governo:

  • se il presidente della provincia è eletto dal consiglio provinciale è previsto lo scioglimento del consiglio provinciale quando esso non è in grado di funzionare per impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente della provincia (art. 47, secondo comma, dello statuto);

  • le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri provinciali comportano lo scioglimento del consiglio con l'elezione contestuale del nuovo consiglio, e - se il presidente della provincia è stato eletto a suffragio universale e diretto - l'elezione del nuovo presidente (art. 47, secondo comma, dello statuto);

  • è previsto lo scioglimento del consiglio provinciale (e le dimissioni dell'intera giunta) in caso di approvazione di mozione di sfiducia nei confronti del presidente della provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché in caso di rimozione (per atti contrari alla costituzione, reiterate e gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale) o dimissioni dello stesso presidente (art. 50, quarto comma, dello statuto).

Sono peculiari gli effetti dello scioglimento dei consigli:

  • in caso di scioglimento del consiglio regionale si procede - entro tre mesi - alla nuova elezione dei consigli provinciali (art. 33, primo comma, dello statuto);

  • lo scioglimento del consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del consiglio regionale; i componenti del consiglio disciolto continuano a esercitare le funzioni di consigliere regionale fino all'elezione del nuovo consiglio provinciale (art. 49 bis, sesto comma, dello statuto);

  • i consigli provinciali disciolti continuano a esercitare le loro funzioni fino alla elezione dei nuovi consigli provinciali (art. 33, terzo comma, dello statuto);

  • i componenti della giunta regionale appartenenti a un consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'elezione del nuovo consiglio provinciale (art. 37, secondo comma, dello statuto).

La giunta regionale e le giunte provinciali

Sono gli organi collegiali di vertice delle rispettive amministrazioni; svolgono funzioni esecutive e amministrative (articoli 44 e 54 dello statuto), anche di tipo normativo (in quanto approvano i regolamenti che saranno emanati con decreto del presidente).

Nomina, composizione, rapporti con il consiglio sono disciplinati dallo statuto: ma mentre prima della riforma del 2001 il regime era sostanzialmente omogeneo, in ragione della comune la forma di governo parlamentare, con la riforma - e in particolare con l'approvazione in provincia di Trento di una legge sulla forma di governo che prevede elezione diretta del presidente - i regimi si sono significativamente differenziati.

Per la composizione e la nomina della giunta della Provincia autonoma di Trento occorre far riferimento alla legge elettorale e sulla forma di governo di questa provincia. Qui si ricordano le regole ricavabili dallo statuto:  

  • la giunta regionale è composta dal presidente della regione, da due vicepresidenti e da un numero variabile di assessori effettivi e supplenti, ed è eletta dal consiglio regionale fra i suoi componenti (art. 36 dello statuto). Considerato il vincolo statutario e la mancanza di una competenza regionale in materia di forma di governo, non è possibile l'elezione diretta del presidente della regione, né la scelta di assessori esterni al consiglio regionale:
    • la composizione della giunta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in consiglio regionale: al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza in giunta anche in deroga alla rappresentanza proporzionale (art. 36 dello statuto); sono stabilite regole per garantire la rappresentanza dei gruppi nella scelta dei vicepresidenti e degli assessori supplenti;
    • i componenti della giunta regionale appartenenti a un consiglio provinciale disciolto continuano a esercitare il loro ufficio fino all'elezione del nuovo consiglio provinciale (art. 37, secondo comma, dello statuto).

  • La giunta provinciale (art. 50 dello statuto) è composta dal presidente della provincia e da un numero variabile di assessori (non superiore a sette): le modalità di elezione sono stabilite dalla legge provinciale sulla forma di governo (art. 47 statuto) cui spetta stabilire le regole sulla composizione della giunta e i casi d'ineleggibilità e d'incompatibilità delle cariche. Pertanto:

    • in provincia di Trento il presidente è eletto direttamente dal popolo, contestualmente al consiglio. Gli assessori sono nominati dal presidente: uno può essere scelto anche fuori da consiglio (assessore esterno). La disciplina, oltre che nello statuto, è collocata nella legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2;

    • in provincia di Bolzano il presidente è a tutt'oggi eletto dal consiglio provinciale al proprio interno. La composizione della giunta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel consiglio; sono previsti due vicepresidenti (uno del gruppo linguistico italiano e uno del gruppo linguistico tedesco); è il presidente della provincia che sceglie quale dei due vicepresidenti ha il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento (art. 50, primo e secondo comma, dello statuto); gli assessori che non siano consiglieri devono essere eletti dal consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta di uno o più gruppi consiliari, purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la giunta; al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza in giunta provinciale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale (art. 50, secondo e terzo comma, dello statuto).

Le attribuzioni delle giunte (articoli 44 e 54 dello statuto) presentano un regime in parte uniforme a livello regionale e provinciale; per alcuni aspetti di rilievo le competenze della giunta provinciale sono però diverse da quelle attribuite alla giunta regionale:

  • generale è l'esercizio delle funzioni esecutive, e quindi le funzioni di amministrazione del personale, degli uffici, del patrimonio e lo svolgimento degli affari amministrativi di competenza dell'ente; in particolare la giunta svolge (da sola o col consiglio) funzioni di programmazione, di indirizzo, di controllo;

  • comune è anche l'adozione - in caso d'urgenza e salvo successiva ratifica - di provvedimenti di competenza del consiglio; nonché lo svolgimento - in via residuale - di compiti attribuiti dallo statuto o da altre leggi;

  • comune, poi, è la funzione di approvare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi;

  • solo la giunta regionale può essere delegata dal consiglio regionale alla trattazione di affari di competenza consiliare, a eccezione dei compiti legislativi (art. 46 dello statuto);

  • compito specifico delle giunte provinciali è - per statuto - l'esercizio della funzione di vigilanza e tutela sugli atti e sugli organi dei comuni e degli altri enti locali (art. 54, n. 5 dello statuto): funzione che in parallelo alla riforma del titolo V della Costituzione è stata ridotta al solo controllo sugli organi.

Il presidente della regione e i presidenti delle province

Con la riforma dello statuto introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 il presidente delle giunta regionale e della giunta provinciale assumono la nuova denominazione di "presidente della regione" e di "presidente della provincia".

  • Elezione:

    • il presidente della regione non può essere eletto direttamente dal popolo, come il presidente della provincia, ma viene eletto dal consiglio regionale fra i suoi componenti (art. 36 dello statuto) e rimane in carica (con la giunta) fino a quando dura il consiglio regionale (art. 37 dello statuto);

    • il presidente della provincia, invece, viene eletto con le modalità stabilite dalla legge provinciale sulla forma di governo: questa legge può stabilire l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente (art. 47, secondo comma, dello statuto). Questo vale anche per la provincia di Bolzano: in questo caso però la legge va approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri provinciali e non è soggetta a referendum confermativo (art. 47, terzo comma, dello statuto).
    • Attualmente il presidente della provincia di Trento è eletto dal popolo contestualmente al consiglio provinciale, secondo la disciplina della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2; mentre il presidente della provincia di Bolzano è eletto dal consiglio provinciale al suo interno.

  • Attribuzioni dei presidenti: ai presidenti della regione e delle province è attribuito un nucleo di competenze e di attribuzioni tradizionali e uniformi rispetto al ruolo ricoperto, che è un ruolo di rappresentanza, di impulso e di indirizzo, ovviamente dimensionato sulle attribuzioni e sulle competenze dell'ente che presiedono. Queste norme sono rintracciabili nello statuto o nelle norme di attuazione, in parte collocate in altre norme di natura settoriale o generale (come nelle leggi elettorali o sull'ordinamento del personale e degli uffici, o in quelle sull'azione amministrativa). Fra le attribuzioni generali si ricordano:

    • la rappresentanza dell'ente di riferimento (articoli 40 e 52 dello statuto);

    • la ripartizione degli affari fra i singoli assessori (articoli 42 e 52 dello statuto);

    • la promulgazione delle leggi (art. 55, quarto comma, dello statuto);

    • l'emanazione dei regolamenti deliberati dalla giunta (articoli 43 e 53 dello statuto);

    • la partecipazione alle sedute del consiglio dei ministri in cui si trattano questioni di interesse del rispettivo ente (articoli 40 e 52 dello statuto);

    • compiti di supplenza: come nel caso di convocazione del consiglio per la revoca del suo presidente o vicepresidente, quando non vi provvedono i soggetti obbligati (art. 32, terzo comma, dello statuto);

    • compiti di impulso o di tutela (ad esempio la convocazione della prima riunione dei consigli; o la proposizione dei ricorsi in sede giurisdizionale - art. 98 dello statuto);

    • ai soli presidenti delle province spetta adottare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse di popolazioni di due o più comuni (art. 52 dello statuto); l'esercizio di una serie di attribuzioni in materia di polizia e di sicurezza pubblica (esercizi pubblici, industrie pericolose ecc.), avvalendosi, quale autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia (art. 20 dello statuto); alcuni compiti di impulso collegati alla forma di governo provinciale (ad esempio l'indizione delle elezioni provinciali: art. 48, quarto comma, dello statuto);

    • più in generale, i presidenti esercitano la funzione di indirizzo della politica locale, nei confronti della giunta e dell'amministrazione. Questa funzione è oggi più marcata dove è stata adottata (come in provincia di Trento) una forma di governo a elezione diretta del presidente, che attribuisce a quest'ultimo - accanto alla nomina e alla revoca degli assessori - la direzione e la responsabilità della politica della giunta, la predisposizione del programma di legislatura, la presentazione al consiglio di atti di strategia politico-legislativa.

  • Alcune vicende patologiche  possono riguardare la funzione presidenziale:

    • sia il presidente della regione che il presidente della provincia sono soggetti (assieme alle rispettive giunte) alla revoca da parte del consiglio in caso di non adempimento di obblighi stabiliti dalla legge (articoli 38 e 49 dello statuto);

    • ugualmente comune è la possibilità dell'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del consiglio. Diversi gli esiti, però: la sfiducia porta - di regola - alle dimissioni del presidente sfiduciato, ma mentre la sfiducia del presidente della regione e del presidente della provincia eletto dal consiglio comportano le dimissioni del presidente ma non la caduta del consiglio e le nuove elezioni, in caso di presidente della provincia eletto direttamente dal popolo la sfiducia comporta le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio, con l'indizione di nuove elezioni (art. 50, quarto comma, dello statuto);

    • rientra fra i provvedimenti sanzionatori l'ipotesi della rimozione del presidente della provincia (art. 49, settimo comma, dello statuto).