Comitato provinciale per le comunicazioni (CORECOM)
Registro operatori (ROC)

FAQ

Le domande di iscrizione devono essere sempre corredate da una copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante o titolare dell'impresa
  • Cosa è il ROC:
    Il ROC, o Registro degli Operatori di Comunicazione, è un registro unico adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire l'applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

  • Chi sono i soggetti che devono iscriversi al ROC?
    I seguenti soggetti, elencati nell'articolo 2, comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC, sono obbligati all'iscrizione nel registro: a.gli operatori di rete; b.i fornitori di contenuti; c.i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; d.i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione; e.le imprese concessionarie di pubblicità; f.le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; g.le agenzie di stampa a carattere nazionale; h.gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste; i.i soggetti esercenti l'editoria elettronica; j.le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica. Va sottolineato che lo svolgimento delle attività appena elencate è condizione sufficiente ma anche necessaria per l'iscrizione: solamente i soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all'iscrizione al ROC.

  • Come ci si iscrive al ROC?
    Per l'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione non sono richiesti documenti in copia autentica, ma in ossequio alle norme sulla semplificazione amministrativa, il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC prevede soltanto la trasmissione al Servizio Ispettivo e Registro di questa Autorità di modelli, che variano in base alla natura giuridica ed all'attività svolta dagli operatori che richiedono l'iscrizione.

  • Quali modelli occorre presentare per l'iscrizione al ROC?
    Modelli comuni I modelli 1/ROC (Domanda d'iscrizione) e 2/ROC (Dati anagrafici generali) devono essere presentati da tutti gli operatori di comunicazione. Le società di capitali, le società cooperative,le società di persone, le fondazioni o associazioni devono altresì produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, il modello 3/ROC, contenente l'indicazione dell'oggetto sociale o associativo ed il modello 4/ROC, contenente l'indicazione della composizione, della durata e delle generalità dell'organo amministrativo. Gi enti pubblici presentano i modelli 1/ROC, 2/ROC e 4/ROC. Le imprese individuali presentano i modelli 1/ROC e 2/ROC. La domanda di iscrizione deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'operatore di comunicazione richiedente l'iscrizione o del titolare (nel caso di impresa individuale). Modelli relativi all'attività svolta: oltre ai predetti modelli, comuni per tutti gli operatori che richiedono l'iscrizione nel registro, dovrà essere presentata la modulistica specificamente riguardante l'attività propria dell'operatore di comunicazione richiedente l'iscrizione. Operatori di rete (21/ROC) Fornitori di contenuti (22/ROC) Fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (23/ROC) Attività di radiodiffusione (6/ROC) Concessionaria di pubblicità da trasmettere su radio o televisione (7/1/ROC e 7/2/ROC) Concessionaria di pubblicità su testate quotidiane o periodiche anche telematiche di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (7/1/ROC e 7/2/ROC) Concessionaria di pubblicità su testate periodiche anche telematiche non dotate dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (7/1/ROC e 7/2/ROC) Produttori o distributori di programmi radiotelevisivi (8/1/ROC e 8/2/ROC) Agenzie di stampa a carattere nazionale (10/ROC) Editori di testate quotidiane o periodiche, anche telematiche, che pubblicano almeno 13 numeri l'anno ed hanno alle loro dipendenze non meno di 5 giornalisti a tempo pieno da un anno (9/ROC) Editori di testate periodiche, anche telematiche, che pubblicano meno di 13 numeri l'anno o che hanno alle loro dipendenze meno di 5 giornalisti a tempo pieno da un anno (9/ROC) Servizi di comunicazione elettronica (11/ROC) I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell'iscrizione nel registro devono presentare un'unica domanda corredata dai modelli relativi a ciascuna attività esercitata. Qualora successivamente all'iscrizione, il soggetto iscritto dia inizio ad una nuova attività rilevante ai fini del presente regolamento, ne dà comunicazione entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza secondo quanto indicato all'art. 10 del Regolamento. Le imprese esercenti l'attività di concessionaria di pubblicità su radio o televisione e le imprese di produzione o distribuzione programmi radiotelevisivi presentano, altresì, il modello di autocertificazione antimafia.

  • Entro quanto tempo ci si deve iscrivere?
    La domanda di iscrizione è presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell'attività rilevante ai fini del registro. Nel caso in cui l'inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l'iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Nei confronti dei soggetti obbligati che non richiedono l'iscrizione nei termini prefissati si applicano le sanzioni previste dall'articolo 24 del Regolamento.

  • Dove si trovano i modelli?
    Tutti i modelli sono reperibili nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 gennaio 2009, n. 25 - Serie Generale - Parte I. E' possibile inoltre scaricare i modelli completi delle istruzioni per la compilazione dai seguenti collegamenti: Modelli da 1/ROC a 23/ROC Modello 17/ROC (richiesta di certificazione) Modello di autocertificazione antimafia I modelli per l'iscrizione al ROC, presenti in questa sezione del sito internet, sono compilabili in modo informatizzato in quanto presentano dei campi (di colore grigio) all'interno dei quali è possibile scrivere utilizzando la tastiera del vostro computer. Ciascun modello è contenuto in un file in formato Word, scaricabile dai sottostanti link, e presenta in accompagnamento una pagina nella quale sono riportate sommarie indicazioni sulle corrette modalità di compilazione del modello stesso. Prima di procedere alla compilazione di ciascun modello, si raccomanda l'approfondimento delle suddette indicazioni.

  • Come si può ottenere un certificato d'iscrizione?
    Il modello per richiedere un certificato d'iscrizione è il 17/ROC, reperibile nella stessa Gazzetta Ufficiale ed allo stesso indirizzo Web già indicati nella FAQ precedente. La richiesta di certificazione (in bollo da 14,62 euro) di cui all'art. 15 della Delibera n. 666/08/CONS è trasmessa in forma cartacea, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa individuale) in corso di validità ed è inviata, a mezzo raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Servizio Ispettivo e Registro Registro degli Operatori di comunicazione Centro Direzionale Isola B5 - Torre Francesco 80143 NAPOLI L'art. 14, comma 2 del Regolamento prevede comunque che l'attribuzione del numero di iscrizione nel Registro può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.

  • Come si può chiedere la cancellazione dal ROC?
    La domanda di cancellazione deve essere trasmessa in via telematica, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione, compilando il modello 16/ROC, reperibile all'indirizzo www.roc.agcom.it.

  • E' obbligatorio comunicare le variazioni?
    I soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (v. FAQ n° 2) sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al registro. Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività: 1.concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'art. 2, lett. h 2) ed i 2); 2.editori di testate periodiche di cui all'art. 2, lett. h 2), ed i 2). Le variazioni sono trasmesse, esclusivamente in via telematica, compilando il modello 15/ROC, che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i diversi modelli utilizzati per l'iscrizione al registro (i modelli da 2/ROC ad 23/ROC), contenenti l'indicazione della specifica variazione intervenuta.

  • Cosa è la COMUNICAZIONE ANNUALE?
    E' la comunicazione, prevista dall'articolo 11 del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC, con la quale i soggetti iscritti al Registro producono un aggiornamento dei dati societari comunicati all'atto delle presentazione della domanda di iscrizione. I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro 30 giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio, aggiornata alla data dell'assemblea; i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data. La comunicazione annuale da effettuarsi esclusivamente in via telematica, previa registrazione sull sito www.roc.agcom.it deve essere trasmessa, ogni anno, anche in assenza di variazioni. I modelli da trasmettere sono indicati nell'allegato B nella parte relativa alla Comunicazione Annuale e si distinguono in base alla natura giuridica (società di capitali, società di persone, imprese individuali, associazioni ed altre) dell'operatore di comunicazione iscritto.

  • E' necessaria la registrazione in Tribunale della testata edita?
    Ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1947, n. 48 "Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi". L'art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede che i soggetti obbligati all'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione sono esonerati dall'obbligo di registrare la propria testata in Tribunale. L'iscrizione al ROC è condizione per l'inizio delle pubblicazioni. Ne consegue, pertanto, che nei casi in cui l'editore sia anche proprietario della testata può avvalersi della facoltà sopra indicata procedendo solo alla presentazione della domanda di iscrizione al ROC ed evitando la registrazione in Tribunale della testata.

  • Quali "testate" rilevano ai fini dell'individuazione delle agenzie di stampa a carattere nazionale?
    Ai fini del rispetto della previsione di cui all'art. 2 lett. g) relativa ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, sono da considerare le testate giornalistiche quotidiane cartacee o diffuse in modalità elettronica nonché le testate giornalistiche radiofoniche e televisive, quali radiogiornali (o giornali radio) e telegiornali.

  • Indirizzo a cui spedire la modulistica
    Tutta la modulistica relativa alla richiesta d'iscrizione nel ROC o ad una comunicazione all'ufficio del registro va spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Comitato provinciale per le Comunicazione

c/o Consiglio provinciale di Trento

Via Manci, 27

38122 Trento