L'autonomia
Tutela delle minoranze linguistiche

Principi sulla tutela delle minoranze in provincia di Trento

In provincia di Trento non si applicano gli istituti e le forme di ampia tutela che sono garantiti ai gruppi linguistici dell'Alto Adige; in particolare non si applica il principio della proporzionale linguistica.

Le minoranze cui sono assicurate forme particolari di tutela sono la minoranza ladina (residente nei comuni della Val di Fassa) e le numericamente meno consistenti minoranze mochene (nel territorio della Val dei Mocheni) e cimbre (presso Luserna), di origine tedesca. L'ambito di tutela di queste minoranze è più circoscritto rispetto a quello applicato alle minoranze della provincia di Bolzano.

Tuttora il trattamento dei ladini trentini non è parificato a quello dei ladini della provincia di Bolzano (ad esempio non si applicano ai ladini di Fassa le garanzie di rappresentanza nell'organo di direzione del consiglio provinciale stabilita dall'art. 48 ter, terzo comma dello statuto speciale, la facoltà d'impugnativa per la lesione della parità dei diritti stabilita dall'art. 56 dello statuto, la disciplina sulla votazione per gruppi dei bilanci provinciali stabilita dall'art. 84 dello statuto).

Fino alla riforma dello statuto del 2001 la tutela delle minoranze trentine non trovava fondamento in statuto (salvo la garanzia per tutti i ladini alla valorizzazione delle loro iniziative e attività culturali e il rispetto della toponomastica, già stabilita all'articolo 101 dello statuto), ma solo in norme d'attuazione dello statuto e in leggi provinciali. Con la riforma del 2001 la tutela delle minoranze in provincia di Trento ha avuto un significativo sviluppo.

Le nuove disposizioni introdotte nello statuto a tutela delle minoranze linguistiche trentine sono queste:

  • la garanzia di una rappresentanza ladina in consiglio provinciale: il seggio ladino è assegnato in rappresentanza del territorio dei comuni ladini della valle di Fassa dov'è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito al candidato consigliere che ha ottenuto più voti nell'ambito della lista più votata in quel territorio (art. 48, terzo comma, dello statuto e legge elettorale provinciale 2003);

  • la garanzia statutaria di idonei stanziamenti provinciali per la promozione della tutela e dello sviluppo della popolazione ladina e delle popolazioni mochena e cimbra, sulla base dell'entità e dei bisogni specifici delle popolazioni (art. 15, terzo comma, dello statuto);

  • la facoltà di impugnare davanti al TAR di Trento (da parte dei consiglieri regionali, provinciali o comunali, a seconda della natura degli atti impugnati) gli atti amministrativi degli enti e organi della pubblica amministrazione con sede in regione ritenuti lesivi del principio di parità fra cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra residenti in provincia; in caso di provvedimenti dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre la facoltà d'impugnativa spetta anche ai consiglieri comunali dei comuni interessati, se la lesione è riconosciuta da un quinto del consiglio comunale (art. 92, secondo comma, dello statuto);
  • l'estensione della previgente disciplina statutaria di tutela e valorizzazione culturale dei ladini (compreso il rispetto della toponomastica e delle tradizioni) alle popolazioni mochena e cimbra  (art. 102 dello statuto);
  • la garanzia d'insegnamento delle lingue ladina e tedesca nelle scuole dei comuni della provincia di Trento dov'è parlato il ladino, il mocheno e il cimbro (art. 102 dello statuto).

Ulteriori norme a tutela delle minoranze sono contenute nelle modificazioni allo statuto speciale approvate nel 2017.

Sulla tutela delle popolazioni ladine, mochene e cimbre in provincia di Trento, inoltre, esistono apposite norme d'attuazione dello statuto (decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, modificato più volte negli anni successivi). In particolare questo decreto - che diversifica, in parte, il trattamento dei ladini rispetto alle altre due minoranze - disciplina l'uso delle lingue minoritarie nelle pubbliche amministrazioni e nei procedimenti davanti ai giudici di pace, i criteri per l'insegnamento della lingua ladina nelle scuole delle località ladine, i criteri per la collocazione del personale in possesso dell'attestato di conoscenza di quella lingua presso gli uffici pubblici situati nelle località ladine, gli interventi di promozione culturale delle popolazioni ladine, mochene e cimbre.