DELIBERAZIONI ATTUATIVE DI LEGGI PROVINCIALI - EFFETTIVA CONOSCIBILITÀ E COMPRENSIBILITÀ
Alcuni cittadini hanno evidenziato al Difensore civico la difficoltà di acquisire con compiutezza la disciplina attuativa di leggi provinciali a fronte di una prassi tesa all'adozione di singole deliberazioni a contenuto normativo (sostanzialmente regolamentare), modificate successivamente da altri atti di pari contenuto, senza che venga redatto un testo unificato dei vari atti medio tempore intervenuti. Questo non agevola la conoscenza da parte del cittadino della disciplina attuativa (di tipo secondario), finalizzata a dettare le disposizioni di dettaglio della fonte legislativa (di tipo primario), costringendo ad un'operazione di ricostruzione normativa tutt'altro che agevole per i non addetti ai lavori (ma anche per gli addetti). In buona sostanza al modello dei regolamenti (deliberati dall'esecutivo e adottati ex art. 53 Statuto Speciale dal Presidente della Provincia) sono preferiti strumenti di normazione flessibile a scapito delle garanzie procedurali e conoscitive, ma con il pragmatico vantaggio della rapidità dell'intervento. Vero è che la trasparenza amministrativa costituisce un principio generale dell'attività e dell'organizzazione della p.a., in base al quale quest'ultima è tenuta ad assicurare la conoscibilità e la comprensibilità degli atti che adotta nell'assolvimento dei suoi compiti di cura concreta dell'interesse pubblico, ferma restando l'irrilevanza dell'autoqualificazione della natura dell'atto e, cioè, il suo nomen iuris (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30.11.2016, n. 5035). GM 12.02.2020