Giornale Online
26/05/2020 - In aula o in commissione
In Quarta Commissione per poi discutere della norma su distanze e tempi di attuazione
Rimozione delle slot prevista a breve dalla legge provinciale: oggi le audizioni
In allegato, la convocazione
In Quarta Commissione per poi discutere della norma su distanze e tempi di attuazione
Rimozione delle slot prevista a breve dalla legge provinciale: oggi le audizioni
In allegato, la convocazione
Molte
le audizioni in programma stamane a palazzo Trentini sull’obbligo
di rimuovere entro quest’estate gli apparecchi da gioco dai locali (pubblici esercizi, ecc.) che
distano meno di 300 metri da luoghi sensibili nei centri abitati, previsto dalla legge provinciale 13 del 2015 sulla prevenzione e la
cura della ludopatia. Sono stati invitati ad incontrare in
videoconferenza i consiglieri della Quarta Commissione presieduta da
Claudio Cia e gli assessori Segnana e Failoni l’Azienda provinciale servizi sanitari, il
Coordinamento imprenditori, la Federazione italiana tabaccai, il
Sindacato nazionale giornalai d’Italia (Sinagi), Cgil Cisl e Uil, il
Consolida (Consorzio cooperative sociale), il Coordinamento nazionale
delle comunità di accoglienza (Cnca), il Forum delle associazioni
familiari, L’Associazione auto mutuo aiuto (Ama), l’Associazione
Albora, il Consiglio delle autonomie locali-Consorzio dei Comuni e
infine l’Associazione nazionale dei gestori delle sale gioco Sapar.
L’ordine del giorno prevede che dopo le audizioni la Quarta
Commissione discuta del
tema “relativo al termine dell'articolo 14, comma 1, della legge
provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la
cura della dipendenza da gioco), per la rimozione degli apparecchi da
gioco”. La
norma in questione recita così: “..gli
apparecchi da gioco...posti
a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1
(300
metri, ndr),
sono
rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa
legge se collocati nelle sale da gioco
(estate
2022) ed
entro
cinque anni dalla medesima data negli altri casi.
In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1 (la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ciascun
apparecchio. Il comune dispone, inoltre, l'immediata rimozione degli
apparecchi, ndr).