L'autonomia
Rapporti con lo Stato e con l'Unione Europea

I rapporti internazionali e con l'Unione europea

Nell'ambito dei rapporti internazionali ed europei regione e province autonome esercitano poteri e funzioni di varia natura e contenuto: in parte condividendo con le altre regioni regole e procedure, sulla base di principi dettati da fonti statali e secondo la ricostruzione elaborata dalla corte costituzionale (ad esempio nell'ambito del cosiddetto potere estero); in parte utilizzando regole proprie e distinte rispetto al regime ordinario (come nel caso del regime di adeguamento a livello locale del diritto europeo); in parte ancora svolgendo un proprio specifico ruolo nel settore dei rapporti transfrontalieri (soprattutto col mondo tedesco: euregio ecc.).

La riforma del titolo V della costituzione ha introdotto in questo settore una disciplina che sembra di generale applicazione, attraverso il riconoscimento a tutte le regioni di una (limitata) soggettività in campo europeo e internazionale, peraltro da svolgere entro ambiti di regia statale, e salvo il controllo sostitutivo stabilito dall'art. 120, secondo comma, della costituzione.

Su questo detta norme più specifiche anche la legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'applicazione della riforma del titolo V della costituzione, e la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 234. Gli aspetti di maggior rilievo si possono così sintetizzare:

  • competenza legislativa: in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea tutte le regioni (e quindi anche le province autonome) si vedono riconosciuta una competenza legislativa di tipo concorrente, da svolgere quindi nell'ambito dei principi contenuti in legge statale (art. 117, terzo comma, della costituzione).
  • Attuazione a livello locale del diritto europeo (e degli accordi internazionali): si costituzionalizza il principio secondo cui regioni e province autonome provvedono all'attuazione e all'esecuzione delle norme europee e degli accordi internazionali, nelle materie di loro competenza e nel rispetto di norme procedurali stabilite da leggi statali, che prevedono anche il potere sostitutivo in caso di inadempienza (art. 117, quinto comma, della costituzione). Su quest'aspetto - e limitatamente all'attuazione del diritto europeo - per la regione e le province autonome opera una specifica norma d'attuazione dello statuto speciale (articoli 6 - 8 del decreto del presidente della repubblica 19 novembre 1987, n. 526):
    • regione e province autonome (nelle materie esclusive e concorrenti) provvedono direttamente all'attuazione dei regolamenti europei, se c'è bisogno di una normativa integrativa o di attività amministrativa esecutiva;
    • regione e provincie provvedono direttamente (nelle materie di competenza esclusiva) all'immediata attuazione delle direttive e delle raccomandazioni, salvo adeguamento successivo alle norme statali di attuazione degli obblighi europei;

    • è previsto un regime di controllo sostitutivo del governo in caso di accertata inattività comportante inadempimento agli obblighi europei.
  • Partecipazione alla definizione delle politiche europee. Vale lo stesso principio relativo all'attuazione del diritto europeo: regioni e province autonome concorrono direttamente alla formazione degli atti europei. La legge n. 131 del 2003 dettaglia questo principio prevedendo la loro partecipazione - nell'ambito delle delegazioni governative - ai lavori del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e comitati (fra i quali da ricordare il Comitato delle regioni, organo di consulenza obbligatoria - del Consiglio e della Commissione europea - per le questioni regionali), ma garantendo l'unitarietà della rappresentanza dello Stato da parte del capo della delegazione governativa. E' anche prevista la facoltà per il governo, su richiesta delle regioni, di presentare ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro atti normativi ritenuti illegittimi.
  • La legge 24 dicembre 2012, n. 234 definisce le norme sulla partecipazione italiana alle fasi ascendente e discendente concernenti le norme europee. In particolare le regioni sono coinvolte nei processi decisionali europei che riguardano materie di competenza regionale e anche materie d'interesse statale. La disciplina della partecipazione regionale alle decisioni dell'Italia relative alla formazione e all'attuazione degli atti normativi europei avviene attraverso appositi canali informativi stato-regioni che debbono passare per il tramite degli organismi rappresentativi delle giunte e dei consigli costituiti a livello interregionale.
  • Potere estero: rispetto agli ambiti fino ad oggi riconosciuti, si costituzionalizza una disciplina di principio che si deve intendere estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (art. 117, nono comma, della costituzione):
    • la facoltà - nelle materie di competenza - di concludere accordi e intese, entro limiti (casi e procedure) stabiliti con leggi dello Stato;
    • la legge n. 131 del 2003 dettaglia questo principio: regioni e province autonome possono - nell'ambito delle proprie competenze - attuare direttamente gli accordi internazionali ratificati; possono concludere intese - con enti territoriali interni ad altri stati - per favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale; possono realizzare attività di mero interesse internazionale; possono concludere - con altri stati - accordi esecutivi di accordi internazionali entrati in vigore, accordi di natura tecnico-amministrativa o programmatica finalizzati a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale.
  • Controllo sostitutivo del governo: è previsto dall'articolo 120, secondo comma, della costituzione, e opera (fra le altre ipotesi) in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o di norme europee. La legge n. 131 del 2003 precisa i limiti di quest'intervento, e attribuisce l'esecuzione dei provvedimenti governativi all'organo statale a competenza regionale individuato nello statuto (commissario del governo). Su questo punto, però, dovrebbe prevalere in Trentino - Alto Adige l'applicazione della specifica disciplina sui controlli sostitutivi contenuta nelle norme di attuazione (in particolare nel decreto del presidente della repubblica n. 526 del 1987).
  • Da ricordare che la stessa legge n. 131 del 2003 affida a nuove norme d'attuazione il compito di disciplinare l'esercizio delle attività in materia internazionale ed europea da parte delle regioni ad autonomia speciale (art. 10).