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28/03/2024 - Istituzioni: Altri documenti
Le materie di competenza della nostra provincia
Un documento che aiuta a individuarle
Le materie di competenza della nostra provincia
Un documento che aiuta a individuarle
Specialmente dopo le riforme del
2001 non è facile individuare le materie di competenza della nostra provincia. Infatti
la legge costituzionale che nel 2001
ha modificato la costituzione, attribuendo nuove
competenze alle regioni ordinarie, ha stabilito che di ciò potessero giovarsi
pure le regioni ad autonomia speciale, come la nostra. Per stabilire se
una materia rientra fra quelle di competenza della provincia di Trento, quindi,
non è più sufficiente consultare gli elenchi del nostro statuto:
bisogna anche confrontarli con quelli della costituzione, che usano
formulazioni e pongono limiti diversi dallo statuto. Quando la
costituzione tratta le regioni ordinarie in maniera più favorevole di quanto
non faccia lo statuto con la nostra provincia, anche da noi si applica la
costituzione, anziché lo statuto; quando il regime statutario continua ad
avvantaggiarci, invece, bisogna rifarsi ancora ad esso. Cosa ancor più
importante: gli stessi limiti ed elenchi di materie ricavabili dalla costituzione
devono essere riconsiderati in base alla giurisprudenza costituzionale; che
spesso li ha interpretati in maniera non certo
favorevole all'autonomia regionale. Questo è avvenuto, soprattutto, dilatando l'ambito di alcune materie che la costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello stato (come la tutela della concorrenza), e che penetrano i confini delle materie attribuite dallo statuto alle province autonome più di quanto fosse possibile, in passato, usando strumenti come quello dei principi di riforma. Nel farlo, talora, la corte ritiene superati gli stessi meccanismi d'adeguamento previsti dalle norme d'attuazione dello statuto speciale.
Per districarsi in questo
complesso sistema, lo schema che si può consultare qui sotto mette a
confronto le materie individuate dal regolamento interno del consiglio per
attribuire i progetti di legge alle commissioni - e quelle utilizzate nelle
banche dati consiliari - con le materie attribuite alle province autonome (o
alla regione, se del caso) dallo statuto speciale, con le corrispondenti
materie attribuite dalla costituzione alle regioni ordinarie e con le
indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale. In questo modo
dovrebbe essere più facile argomentare sul tipo di competenza esercitato dalla
provincia, caso per caso, e sui relativi limiti; ad esempio verificando che una
materia su cui lo statuto ci attribuisce competenze di tipo concorrente - come il commercio - è
riportabile ora, anche in base alla giurisprudenza costituzionale, alle più
ampie competenze di tipo residuale delle regioni ordinarie.
Sono indicate solo le decisioni della corte che parevano più
importanti per definire il regime di una materia, specialmente quando quest'ultima
rientra fra quelle di competenza residuale delle regioni ordinarie (e non è
espressamente nominata in costituzione, quindi); non le decisioni che specificano, per
ogni singolo istituto, il confine fra interventi statali e regionali.
Si tratta di prime, sommarie indicazioni, insomma: che non bastano a restituire il
pensiero dei giudici costituzionali; i link in fondo a questa pagina consentono
di visualizzare il testo delle sentenze che interessano direttamente la
provincia e di tutte le altre sentenze della consulta, e dunque di approfondire l'argomento.