L'autonomia
Amministrazione, enti locali, finanza

Il regime finanziario

​​​I principi generali sull'ordinamento finanziario della regione e delle province autonome sono collocati nel titolo VI dello statuto; disposizioni che hanno subito una prima riforma con la legge 30 novembre 1989, n. 386 (oggi in gran parte abrogata), e una riforma più recente realizzata con alcune leggi approvate in occasione della manovra di bilancio statale (vedi specialmente la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e la legge 23 dicembre 2014, n. 190). Essi sono ulteriormente dettagliati in un'apposita norma d'attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268). I contenuti principali di questo regime sono questi:

  • ​una generale responsabilità della provincia riguardo il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento della propria spesa;
  • un sistema di finanziamento prevalentemente derivato da quello statale, attraverso la devoluzione di quote fisse di imposte e tasse statali, di regola pari ai 9/10 del gettito fiscale riscosso sul territorio, attraverso:
    • la devoluzione alla regione dei proventi delle imposte ipotecarie e di una serie di quote del gettito di alcune altre imposte (successioni, imposta sul valore aggiunto, proventi del lotto) percepite sul suo territorio (art. 69 dello statuto);
    • la devoluzione alle province (artt. 70, 71, 75 dello statuto) dei proventi di una serie di imposte (imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, canoni per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche, accise) o di quote fisse di entrate tributarie di spettanza statale, in quanto percepite sul loro territorio (imposte di registro, di bollo, tasse di concessione governativa, tassa di circolazione, imposte di consumo sui tabacchi, IVA, imposta di fabbricazione della benzina; altre imposte dirette o indirette);
  • la generale facoltà data alla regione e alle province di istituire propri tributi, in armonia con i principi del sistema tributario statale (art. 73 dello statuto), con facoltà di ampia manovra sulle leva fiscale; la facoltà data alle province di stabilire imposte e tasse sul turismo (art. 72 dello statuto);
  • l'attribuzione alla regione e alle province della facoltà di ricorrere all'indebitamento solo per investimenti (art. 74 dello statuto);
  • una disciplina per l'accertamento dei tributi in ambito provinciale da svolgere in collaborazione con la provincia (art. 82 dello statuto);
  • il riconoscimento alla province della competenza normativa in materia di finanza locale (art. 80 dello statuto), che comprende la materia dei tributi locali;
  • il riconoscimento dell'autonomia di spesa relativamente ai fondi affluiti in bilancio, attraverso l'approvazione - con legge - dei bilanci (e dei rendiconti) e la disciplina degli strumenti di contabilità finanziaria, che deve rispettare i principi statali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 83 dello statuto). A questo riguardo è peculiare (art. 84 dello statuto):
    • la procedura d'approvazione del bilancio e del rendiconto della provincia di Bolzano: la votazione delle singole poste può avvenire per gruppi linguistici, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, e con l'obbligo di rimettere l'approvazione delle stesse poste a una commissione consiliare paritetica o, in ultima istanza, al tribunale amministrativo regionale di Bolzano;
    • la procedura di approvazione del bilancio e del rendiconto della regione, che prevede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri provinciali di Trento e dei consiglieri provinciali di Bolzano, oppure - se tale maggioranza non si forma - la devoluzione dell'approvazione a un organo regionale apposito;
  • il riconoscimento in capo alla regione e alle province di un proprio demanio e patrimonio, regionale (articoli 66 e 67 dello statuto) e provinciale (art. 68 dello statuto). Apposite norme d'attuazione, in particolare, individuano i beni del demanio provinciale, costituito a seguito dei trasferimenti da parte della regione e dello Stato per effetto della riforma statutaria del 1971 (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115);
  • il riconoscimento alle province di un'autonomia di spesa molto ampia, secondo le norme provinciali di settore.

L'ordinamento finanziario e contabile della provincia di Trento è disciplinato dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), modificata soprattutto in seguito all'approvazione del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, che ha armonizzato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni e delle province autonome.

  • la legge provinciale di contabilità contiene le regole sulla programmazione della gestione e sulla formazione dei bilanci provinciali (pluriennale, preventivo, rendiconti), sull'utilizzo degli altri strumenti legislativi che incidono sulla finanza provinciale (es.: legge di stabilità), sugli strumenti e le procedure per la gestione delle entrate e delle spese;
  • il bilancio annuale di previsione è formato annualmente e approvato con legge (si tratta del bilancio giuridico, documento politico di programmazione finanziaria), cui corrisponde un bilancio finanziario ​gestionale, elaborato dalla giunta, che suddivide le missioni/programmi del bilancio di previsione in capitoli di entrata e di spesa;
  • quanto ai tributi provinciali, la materia è disciplinata in maniera frammentaria. In genere, disposizioni relative ai singoli tributi sono collocate nelle leggi finanziarie o simili, approvate in occasione della manovra di bilancio. Mentre in passato essi avevano scarso impatto, più recentemente hanno acquisito maggior rilievo - fra le entrate provinciali -, per la consistenza del loro gettito. Fra questi vanno ricordati specialmente: l'IRAP, l'addizionale all'IRPEF, la tassa automobilistica provinciale, l'imposta provinciale di trascrizione e una serie di altri tributi riscossi in settori di competenza provinciale (es.: l'addizionale sull'imposta sul consumo dell'energia elettrica, il tributo per il deposito dei rifiuti solidi in discarica);
  • più in generale, da alcuni anni si può osservare una diminuzione delle risorse finanziarie rispetto al passato. Infatti, se fino agli anni '90, la provincia ha assunto nuove competenze, spesso finanziate alche al di là dei previsti 9/10 di gettito fiscale, l'Accordo di Milano del 2009 ha interrotto tale meccanismo. L'Accordo ha avuto lo scopo di eliminare i finanziamenti diversi dalla compartecipazione statutaria e di responsabilizzare la provincia relativamente al reperimento delle risorse necessarie a finanziare le nuove competenze. Inoltre, il contesto di crisi economica ha richiesto una razionalizzazione delle spese e una partecipazione degli enti territoriali al risanamento del bilancio pubblico statale. A fronte del dovere di contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la provincia ha richiesto la definizione annuale e quantitativamente certa delle quote da trasferire allo Stato e ha acquisito nuove deleghe di funzioni statali senza relativi finanziamenti (funzioni delegate relative all'Università degli studi di Trento e in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità). In seguito a questi e altri interventi, la quota teorica di 9/10 di tutti i tributi attribuita alla regione e alle province, di fatto, risulta ridotta a sette-otto decimi.