Giornale OnLine

Giornale Online
29/11/2016 - Le leggi

Due ricorsi del Governo contro norme provinciali

Impugnati articoli della legge sul parco dello Stelvio e dell'assestamento del bilancio 2016

Due ricorsi del Governo contro norme provinciali

Testi allegati

​​1.       il Governo con ricorso n. 60, presentato il 24 settembre scorso e pubblicato sulla G.u. n. 46 del 16 novembre scorso, ha impugnato l'art. 9 della legge provinciale n. 11 del 2016, che ha introdotto l'art. 44 sexies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (l.p. n. 11/2007). L'art. impugnato riguarda il piano del parco nazionale.

Secondo il Governo la disciplina censurata, limitando la portata pianificatoria di tale piano, esorbita dagli ambiti della competenza primaria della Provincia in materia di "alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna" (art. 8, comma primo, n. 16 dello statuto speciale) e viola la competenza esclusiva statale in tema di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma secondo, lettera s), della cost.).

Rileva nella fattispecie, ad avviso della parte ricorrente, la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", la quale detta, in attuazione degli articoli 9 e 32 della costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese (art. 1, comma 1). La citata legge demanda all'Ente parco la tutela dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali nel territorio del Parco, perseguendo tali interessi attraverso lo strumento del piano per il parco, il quale suddivide il territorio sulla base del grado di protezione.

L'art. 12 della citata legge n. 394 del 1991, rubricato "Piano per il parco", al comma 7 prevede che "il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione". La disposizione provinciale impugnata stabilisce che l'approvazione del piano del parco "equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere pubbliche o di pubblica utilità che esso prevede", omettendo, peraltro, di riportare la specifica caratterizzazione in ordine alla speciale sovraordinazione del piano medesimo agli altri strumenti di pianificazione contenuta nella legge n. 349 del 1991.

Relativamente all'assetto statutario delle competenze, il Governo annota che la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato la spettanza allo Stato di importanti poteri in materia di tutela dell'ambiente, rilevando "la natura degli interessi da curare e salvaguardare, il loro livello, afferente all'ambito nazionale [e] le sostanziali finalità che sono quelle della protezione di valori costituzionali primari (articoli 9 e 32 Cost.)…" condizionanti anche gli enti ad autonomia differenziata. Né contraddice tale impostazione, secondo il Governo, una recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 6292/2012, richiamata nel ricorso, nella quale il supremo organo di giustizia amministrativa ha affermato che "le prescrizioni del piano del parco hanno pertanto netta e automatica prevalenza sulle disposizioni contenute negli altri strumenti urbanistici, avendole la legge munite di una speciale sovraordinazione ed efficacia sostitutiva immediata rispetto agli altri atti di pianificazione urbanistica".

2.       Il Governo con ricorso n. 64, presentato il 15 ottobre scorso e pubblicato sulla G.U. n. 47 del 23 novembre scorso, ha impugnato l'art. 7, rubricato "Disposizioni correlate all'ordinamento finanziario del Trentino - Alto Adige", della l.p. n. 14 del 2016 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018".

Secondo il Governo la disciplina provinciale, laddove prevede che tutti gli enti locali situati nel territorio della Provincia, al fine del raggiungimento dell'equilibrio dei bilanci, considerino anche "l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrate e di spese", viola gli artt. 81, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Cost. ed eccede le competenze di cui all'art. 79 dello Statuto speciale. Rileva, ad avviso del Governo, la disciplina del pareggio di bilancio cui sono tenuti tutti i soggetti pubblici, al fine del rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea, che trovano fondamento negli articoli 11 e 117, primo comma, Cost.

L'esigenza di uniformità, ad avviso del Governo, "è il riflesso della natura ancillare della disciplina dell'indebitamento rispetto ai principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico", disciplina che, unitamente agli indicati principi, deve intendersi riferita al "complesso delle pubbliche amministrazioni" (vedasi artt. 81, sesto comma, e 97 Cost. , e art. 119 Cost., nonchè art. 5, comma 2, lettera c, della legge cost. n. 1 del 2012, richiamati nel ricorso). In buona sostanza, ancorchè i vincoli imposti alla finanza pubblica abbiano come primo destinatario lo Stato, coinvolgono tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione del "bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni", di cui va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale (vedasi le richiamate sentenze nn. 40 del 2014, 39 del 2014, 138 del 2013, 425 e 36 del 2004).

a cura di Gianna Morandi ufficio legale – servizio legislativo Consiglio provinciale

28 novembre 2016

Allegati
Il ricorso numero 60
Il ricorso numero 64
L'articolo 9 della legge provinciale 11 del 2016 sul Parco dello Stelvio
L'articolo 7 della legge provinciale 14 del 2016 sull'assestamento del bilancio