I Consiglieri

Elezioni e funzioni

​Il Consiglio provinciale è un organismo politico-rappresentativo composto da 35 rappresentanti: 34 consiglieri e il Presidente della Provincia. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti contestualmente a suffragio universale, sono cioè scelti direttamente dal popolo. Inoltre i membri del Consiglio provinciale di Trento compongono, assieme ai membri del Consiglio provinciale di Bolzano, il Consiglio della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol.

Hanno diritto di voto coloro che risiedono in provincia da un periodo ininterrotto di un anno e coloro che si trovano in una delle condizioni previste dalla norma di attuazione statutaria di riferimento ( DPR n. 50 del 1973 ). Sono eleggibili alle cariche di consigliere provinciale e di Presidente della Provincia i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol che abbiano diciotto anni e che risiedano nel territorio della regione.

Per esercitare le funzioni proprie dei consiglieri provinciali, i componenti del Consiglio devono prestare giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

Lo Statuto speciale e il regolamento interno del Consiglio provinciale attribuiscono ai consiglieri provinciali molti poteri, tra i quali spiccano quelli di impulso per il regolare funzionamento del Consiglio e delle sue funzioni, quelli di proposta dei tipici atti consiliari per concorrere all'esercizio delle funzioni consiliari (legislativa, di indirizzo politico, di controllo, ecc.) e quelli di informazione.
I consiglieri provinciali non sono legati ai loro elettori da alcun impegno specifico ma sono liberi e indipendenti, interpreti solo della volontà generale della provincia e non di quella particolare del proprio collegio elettorale o del proprio partito. Tale regola, tipica della democrazia rappresentativa, è sancita nella Costituzione e nello Statuto ed è denominata "divieto di mandato imperativo".
Il consigliere provinciale ha il dovere di partecipare a tutte le sedute del Consiglio e, nel caso non possa intervenire a qualche riunione, sia per motivi personali che per adempiere ad altri compiti istituzionali, deve informare della sua assenza il Presidente del Consiglio. Anche per i consiglieri che sono componenti delle commissioni vi è l'obbligo di informare preventivamente il presidente della commissione in caso di assenza. Dal novembre 2008 è in vigore la nuova disciplina sulle conseguenze economiche per i consiglieri che non ottemperano al dovere di partecipazione alle sedute del Consiglio, delle commissioni, dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi; pertanto, quando un consigliere è assente senza valida giustificazione, dalla diaria che gli spetta ai sensi della vigente normativa sono detratti determinati importi.
Altri doveri di comportamento sono previsti per assicurare l'ordine durante le sedute del Consiglio e degli altri organi consiliari: sono doveri posti da disposizioni che garantiscono il libero esercizio dei diritti di tutti i consiglieri. Infatti, il regolamento sancisce il divieto di pronunciare parole sconvenienti e di disturbare la libertà delle discussioni e l'ordine delle sedute, ma anche il dovere di tenere un comportamento decoroso e il divieto di assumere atteggiamenti o di usare abbigliamenti non adeguati al prestigio dell'istituzione.