Organi consiliari

Giunta delle elezioni

​​​​​​​​La Giunta delle elezioni svolge l'istruttoria diretta a verificare le evenutali cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa provinciale in capo ai consiglieri eletti. Considera inoltre le cause di incandidabilità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.​

Il Consiglio provinciale è infatti competente a giudicare i titoli di ammissione dei propri componenti e per l'esercizio di tale compito si avvale della Giunta delle elezioni.

La Giunta delle elezioni è nominata dal Consiglio provinciale ad inizio legislatura ed è formata da un numero di componenti che varia in relazione al numero dei gruppi consiliari, che, per regolamento, hanno diritto ad un proprio rappresentante nell'organo.

La Giunta delle elezioni raccoglie e verifica la documentazione necessaria ad accertare l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in capo ai consiglieri.

Per ineleggibilità si intende un impedimento giuridico ad essere eletto, un impedimento che incide sulla candidatura e sulla conseguente elezione, provocandone l'annullamento.

L'incompatibilità incide invece sull'esercizio del mandato consiliare: cioè la legge prevede che certe cariche o rapporti non siano cumulabili con l'incarico di consigliere. Pertanto l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità fa sorgere nel consigliere l'obbligo di scelta tra il mandato consiliare o la carica incompatibile. Se non lo fa è dichiarato decaduto.

Qualora la Giunta delle elezioni rilevi la possibile esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità apre un'istruttoria contestando formalmente i fatti al consigliere, il quale può presentare le proprie controdeduzioni. La Giunta può quindi assumere ulteriori informazioni, anche promuovendo un incontro con l'interessato accompagnato, se lo ritiene, da persona di fiducia.

La Giunta delle elezioni deve concludere i propri lavori entro i sei mesi che decorrono dalla proclamazione degli eletti, formulando per ogni consigliere una proposta motivata di convalida, o di annullamento, o di decadenza, sulla quale il Consiglio decide in via definitiva.