Attività consultiva

Sintesi dei contenuti

​ATTIVITA' CONSULTIVA

L'attività consultiva delle commissioni permanenti del Consiglio provinciale consiste nell'espressione del parere di competenza su provvedimenti attuativi di leggi provinciali, adottati dalla Giunta provinciale, quali regolamenti, deliberazioni, intese, piani, programmi, ecc.

Il parere è lo strumento attraverso il quale le commissioni e i consiglieri che le compongono esercitano la funzione di controllo sull'attuazione della normativa provinciale e partecipano alla predisposizione dei provvedimenti attuativi.

PROCEDURA

L'attività consultiva delle commissioni è disciplinata dall'articolo 141 del regolamento interno.

IL Presidente della Provincia invia al Presidente del Consiglio la proposta di provvedimento per il quale la legge provinciale, di cui dà attuazione, prevede l'espressione del parere della competente commissione.

Il Presidente del Consiglio assegna il provvedimento alla competente commissione.

La competenza della commissione è determinata sulla base del riparto delle materie, tra quelle di competenza provinciale, stabilito all'inizio di ogni legislatura provinciale ai sensi dell'articolo 25 del regolamento interno.

Se il provvedimento è riconducibile a una materia unitaria, questo è assegnato alla commissione che ha la competenza esclusiva sulla materia oggetto del provvedimento.

Se il provvedimento reca disposizioni riguardanti più materie l'assegnazione avviene a favore della commissione con competenza prevalente.

La commissione esprime il parere o entro il termine stabilito dalla legge provinciale di riferimento o, in mancanza, entro trenta giorni ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento interno. Il termine per l'espressione del parere decorre dalla data di assegnazione.

Per lo svolgimento dell'attività consultiva si tiene conto anche della circolare del Presidente del Consiglio del 7 aprile 2009, prot. n. 3613 

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le previsioni normative sono ripartite tra le cinque commissioni permanenti in funzione delle rispettive competenze per materia, in via esclusiva o prevalente.

"Riferimenti normativi": nella colonna sono indicati la legge provinciale, l'articolo e il comma contenenti la previsione del parere; se una legge provinciale prevede più pareri su provvedimenti diversi, rispetto alla medesima legge provinciale sono create più righe, una per ogni fattispecie di parere.

"Materia": sono indicati i codici stabiliti dalla classificazione degli atti consiliari; nel caso in cui la previsione normativa intervenga su più materie per prima è indicata la materia prevalente.

"Termine": è indicato il termine di legge o, in mancanza, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 141 del regolamento interno.

"Note": sono riportate precisazioni sulla competenza delle commissioni o eventuali disposizioni transitorie di cui tenere conto.

"Link ai riferimenti normativi": è riportato il permalink alla legge provinciale indicata nella prima colonna che ne consente la sua diretta consultazione.