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02/07/2015 - Documenti e Interventi

La Corte costituzionale ha bocciato i tagli statali alla spesa sanitaria in Trentino

Tre sentenze, una delle quali riconosce alla Provincia autonomia finanziaria

La Corte costituzionale ha bocciato i tagli statali alla spesa sanitaria in Trentino

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La Corte costituzionale ha bocciato i tagli statali alla spesa sanitaria in Trentino

Con la sentenza n. 125, depositata il 1° luglio scorso, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n 95 del  2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito dalla legge n. 135 del 2012 nella parte in cui si applica alle province autonome di Bolzano e di Trento.

L'impugnativa della Provincia riguardava specifiche misure di contenimento della spesa sanitaria, in violazione delle competenze  previste dallo statuto speciale, dalle norme di attuazione, e dall'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la materia "tutela della salute" da esso contemplata è più ampia rispetto a quella "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera" (art. 9, primo comma, numero 10, dello statuto speciale), in cui le province autonome hanno competenza legislativa concorrente con conseguente applicazione della clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. La ridefinizione (in senso riduttivo) del numero dei posti letto fruibili va ascritta alle materie della "tutela della salute" e del "coordinamento della finanza pubblica", di tipo concorrente, spettando allo Stato la determinazione dei principi generali della materia, alle regioni la normazione specificativa. Le norme impugnate, secondo la Corte, non si articolano in enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 724 del 1994 "……le province autonome….provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato […]". ne consegue, secondo la Corte, che lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario, che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta da tali enti. Né la disciplina impugnata può essere ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., costituenti non tanto una materia in senso stretto, quanto una competenza del legislatore statale, idonea ad incidere su tutte le materie, rispetto alle quali compete al legislatore porre le norme necessarie per assicurare la fruizione di prestazioni garantite in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, senza alcun potere limitativo da parte del legislatore regionale

Sempre la Corte costituzionale con sentenza n. 120, depositata il 25 giugno scorso, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l. p. n. 1 del 2007, riguardante la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Provincia e Regione Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio dei due enti. Il giudizio si inserisce nel contenzioso davanti alla Corte di Cassazione riguardante l'impugnativa della sentenza n. 112 del 1° luglio 2009 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel procedimento promosso da Enel Produzione spa contro Primiero Energia spa, Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto.

La questione è stata sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 233 del 2011 in relazione all'art. 10 del citato Accordo tra Provincia e Regione Veneto, il quale stabilisce che la Regione Veneto "esprime il proprio assenso alla concessione a Primiero Energia s.p.a. della grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), di cui al R.D. 8 dicembre 1927, n. 4580 e successive modifiche, con decorrenza dal 19 ottobre 2001".

Secondo il giudice rimettente l'art. 10 citato, nella parte in cui prevede la decorrenza retroattiva della titolarità della concessione, introdurrebbe una disciplina normativa primaria incostituzionale. Inoltre tale disciplina violerebbe gli artt. 3 e 104 Cost. in relazione ai principi di ragionevolezza, eguaglianza, tutela dell'affidamento e di rispetto della funzione giurisdizionale, nonché l'art. 117, primo comma, della Cost., in riferimento all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rilevando un'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata ad incidere sull'esito di una controversia giudiziaria.

La Corte costituzionale ha rilevato che l'ordinanza di rimessione non risulta sufficientemente motivata, tenuto conto degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale secondo cui è onere del rimettente giustificare in modo plausibile la rilevanza della questione, anche attraverso forme implicite di motivazione, purché emerga in modo evidente il carattere pregiudiziale della questione (vedasi le richiamate sentenze nn. 201 del 2014 e 369 del 1996).

Infine la Consulta, con ordinanza n. 121, depositata il 25 giugno scorso, la Corte ha dichiarato estinto il processo relativamente all'impugnativa della legge n. 228 del 2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)". La pronuncia prende atto della rinuncia da parte della Provincia e della relativa accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. I motivi dell'impugnativa si radicavano sulla violazione delle competenze definite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, incidenti sull'ordinamento e sull'autonomia finanziaria della Provincia, garantita dalle procedure paritetiche di cui agli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto medesimo, nonché sulla disciplina riguardante le modalità del concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e alle misure di coordinamento della finanza pubblica

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a cura di Gianna Morandi ufficio legale – servizio legislativo Consiglio provinciale

2 luglio 2015

Allegati
Pronuncia 120
Pronuncia 121
Pronuncia 125
Lp 1 del 2007