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21/10/2014 - Documenti e Interventi

Decreto sulla razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, respinto il ricorso della Provincia

Sentenza della Corte costituzionale

Decreto sulla razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, respinto il ricorso della Provincia

In allegato il testo della pronuncia

​​​La Corte costituzionale con sentenza n. 237, depositata il 16 ottobre scorso, ha definito il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia (ricorso n. 4 del 2014) nei confronti del decreto legge n. 101 del 2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito dalla legge n. 125 del 2013, impugnato relativamente agli artt. 1, commi 5 e 8, e 4, comma 10. A fronte della clausola di salvaguardia contenuta nel citato d.l. n. 101 del 2013 (art. 12-bis), che pone in capo alle regioni e province autonome un obbligo di adeguamento alle disposizioni di principio desumibili dal medesimo decreto, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, va esclusa, secondo la Corte, la immediata cogenza delle disposizioni di principio poste dal decreto. In particolare la limitazione delle spese per studi e incarichi di consulenza entro determinate percentuali del limite previsto per gli anni precedenti, è da ricondurre ai principi di coordinamento della finanza pubblica in base all'art. 117, terzo comma, della Cost. e non lede l'autonomia finanziaria di regioni e province a statuto speciale (art. 119 Cost. e Titolo VI dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Anche la previsione (art. 1, comma 8), che affida ad organi ministeriali il compito di effettuare visite ispettive per verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate, secondo la Corte, non può ritenersi applicabile alla Provincia in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12-bis, la quale esclude che la Provincia sia tenuta ad attuare norme del decreto, che interferirebbero con precise competenze statutarie.

Si ricorda che la Provincia ha impugnato davanti alla Corte costituzionale i decreti legge nn. 90 e 91, riguardanti, rispettivamente, ʺMisure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziariʺ e ʺDisposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europeaʺ e convertiti dalle leggi nn. 114 e 116 del 2014. Entrambi i decreti leggi impugnati dalla Provincia contengono disposizioni che prevedono la copertura di nuovi oneri attraverso l'aumento di entrate tributarie erariali (il contributo unificato per i ricorsi di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" e l'IRPEF) riscosse sul territorio provinciale. Secondo la Provincia si tratta di risorse finanziarie di spettanza provinciale nella misura definita dallo Statuto speciale, difettando i requisiti per la riserva di tale gettito a favore dell'erario statale, ai sensi dello statuto speciale e delle norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale di cui al decreto legislativo n. 268 del 1992 (articoli 9 e 10).

Si ricorda, infine, che il Governo, con ricorso (n. 46) depositato il 26 giugno 2014, ha impugnato avanti alla Corte costituzionale la legge finanziaria provinciale di assestamento 2014 (l.p. 22 aprile 2014, n. 16) relativamente alla disciplina per l'accesso a determinati benefici, denunciando l'utilizzazione quale indicatore di reddito dell'ICEF (indicatore della condizione economica familiare) in contrasto con la disciplina dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), rientrante, anche secondo la giurisprudenza amministrativa (sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011), nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto determinante concretamente il livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

 

a cura di Gianna Morandi

ufficio legale e gestione atti politici - Servizio legislativo Consiglio proviniciale

Allegati
La sentenza 237 del 2014