Composizione

​La commissione è nominata per la durata della legislatura ed è composta da:

  • sei componenti designate dalle associazioni aventi sede nella provincia di Trento, che hanno come fine statutario la promozione delle pari opportunità di genere e che hanno maturato comprovata esperienza almeno triennale in questo ambito;
  • una rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori;
  • una rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;
  • due esperte individuate dal Consiglio provinciale in ambito accademico e che vantino specifiche pubblicazioni in materia di pari opportunità tra donna e uomo.

La presidente è eletta dalla commissione fra le sue componenti a maggioranza dei due terzi delle stesse.

Le modalità e i criteri per la designazione delle componenti indicate dalle associazioni che operano per la promozione delle pari opportunità di genere, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro sono stabiliti dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale n. 51 del 18 ottobre 2013.

Per la designazione delle due esperte si applica la procedura stabilita dal capo I (Nomine e designazioni di competenza del Consiglio) del titolo V del regolamento interno del Consiglio provinciale.

Alle componenti della commissione designate dalle associazioni che operano per la promozione delle pari opportunità di genere spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

Alle esperte nominate dal Consiglio provinciale spetta, in relazione all'attività svolta, un compenso determinato all'atto di nomina entro il limite massimo previsto per gli esperti individuati dall'articolo 50, primo comma, lettera b), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

Nessun compenso è previsto per la componente rappresentante delle organizzazioni sindacali e per la componente rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro.