I lavori del Coordinamento nazionale, ai quali per il Trentino ha partecipato Gianna Morandi
Con una legge provinciale il Difensore civico potrebbe diventare anche "Garante per il diritto alla salute"
Per assistere gratuitamente i cittadini che segnalano disfunzioni del sistema sanitario
Si
è riunito a Roma il 19 febbraio scorso il Coordinamento nazionale
dei difensori civici delle Regioni e delle Province autonome. Tra i
punti esaminati nell’incontro rileva quello riguardante lo stato di
attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 24
(Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie), meglio nota come legge
Gelli Bianco in relazione al nome di uno dei proponenti il
relativo disegno di legge.
IL
DIFENSORE CIVICO, GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE
L’articolo
2 della legge 24/2017 ha attribuito alle regioni e province autonome
la facoltà di affidare la funzione di garante per il
diritto alla salute al difensore civico (regionale
o provinciale) e disciplinare la relativa struttura
organizzativa e il supporto tecnico (comma 1).
Il
Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla
salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto
destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un
proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del
sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria (comma 2).
Sul
piano procedurale la legge prevede che il difensore civico
acquisisca, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione
pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della
segnalazione, intervenga a tutela del diritto leso con i poteri e le
modalità stabiliti dalla legislazione regionale (comma 3).
Sul
piano applicativo il difensore, acquisita la relativa documentazione
-anche in via digitale – dovrà vagliare la fondatezza nel merito
della segnalazione ricevuta (in buona sostanza dovrà verificare che
la disfunzione denunciata si sia effettivamente sostanziata). E’
verosimile ritenere che dovrà compiere una puntuale attività
istruttoria e, a tali fini, avvalersi di una collaborazione
tecnico-professionale con operatori sanitari (si tratterà di medici
legali dipendenti da aziende sanitarie diverse da quella coinvolta) o
attivare convenzioni con cliniche universitarie, affinché queste
possano fornire al difensore civico il supporto tecnico tramite i
propri medici-legali.
Di
particolare interesse è la disposizione della citata legge 24/2017,
che prevede l'obbligo di fornire copia della documentazione sanitaria
relativa al paziente (in primis cartella clinica), preferibilmente in
formato elettronico, entro sette giorni dalla presentazione
della relativa richiesta; eventuali integrazioni devono essere
fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni
dalla presentazione della richiesta medesima (art. 4).
La
riforma operata dalla legge 24/2017 definisce un’organica
disciplina, tesa, tra l’altro, a regolamentare non solo la tutela
del diritto alla salute con l’attribuzione al difensore civico del
ruolo di garante per il diritto alla salute ma anche la
responsabilità penale e civile degli esercenti la professione
sanitaria. L’obiettivo è quello di mettere il paziente al centro
del sistema in un contesto organizzativo che assicuri efficienza
anche attraverso la previsione della responsabilità degli enti
ospedalieri e del personale sanitario (medici e altri operatori) in
caso di cosiddetta malpractice, che può rilevare come errore del
medico/operatore sanitario o della struttura ospedaliera nei
trattamenti sanitari dei pazienti.
L’art.
7 della legge 24/2017 ha tracciato in modo puntuale la linea di
demarcazione fra la responsabilità della struttura sanitaria e
la responsabilità dell’esercente la professione
sanitaria operante all’interno di una struttura sanitaria
pubblica o privata.
In
particolare:
-
al comma 1, ha confermato la natura contrattuale della responsabilità
della struttura sanitaria, stabilendo che "la struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento
della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la
professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non
dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose";
-
al comma 3, respingendo la teoria del cd. "contatto sociale",
ha ricondotto nell’alveo della responsabilità extracontrattuale
l’attività dell'operatore sanitario, prevedendo che "l'esercente
la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio
operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che
abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con
il paziente."
Com'è
noto, le principali differenze tra la responsabilità contrattuale
(artt. 1218 e ss. c.c.) e quella extracontrattuale (artt. 2043 c.c.)
riguardano:
1)
il regime dell'onere della prova:
2)
la prescrizione dell'azione risarcitoria:
3)
il danno risarcibile:
Per
quanto attiene lo stato di atuazione della legge 24/2017 in ambito
regionale rileva la disciplina della regione Toscana (l.r. L.
27 aprile 2009, n. 19 "Disciplina del Difensore civico
regionale"), che al Capo III, rubricato "La difesa civica
in ambito sanitario" (artt. 15-18), prevede un articolato
sistema di tutela in campo sanitario anche attivabile su iniziativa
del difensore civico.
Quanto
alla gestione dei reclami tecnico-professionali la legge regionale
(art. 18) prevede che il difensore civico, nell'istruttoria delle
pratiche, oltre all'esercizio degli ordinari poteri di intervento
possa:
a)
chiedere all'azienda una relazione sul caso oggetto del reclamo;
b)
approfondire la questione, avvalendosi della collaborazione
tecnico-professionale di operatori sanitari, con particolare
riferimento ai medici legali dipendenti da azienda diversa da
quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni;
c)
trasmettere, su delega dell'interessato, il reclamo agli ordini e ai
collegi professionali competenti nei confronti degli operatori
coinvolti, qualora ravvisi aspetti che possano avere un rilievo sul
piano deontologico.
Il
difensore civico può, inoltre, approfondire gli aspetti generali
emergenti dai reclami ricevuti, anche avvalendosi della
collaborazione dei sanitari di cui alla lettera b).
Il
difensore civico collabora, altresì, con la regione, le aziende
sanitarie, l'università, gli ordini e i collegi professionali e le
associazioni di tutela per promuovere la definizione, in sede
di conciliazione, degli aspetti risarcitori dei reclami ricevuti
(art. 17). La citata legge della regione Toscana prevede, tra
l’altro, che per favorire l'integrazione, evitare la
sovrapposizione degli interventi, semplificare l'accesso agli
strumenti di tutela da parte degli assistiti, il difensore civico
trasmetta tutti i reclami in materia sanitaria, alle
competenti aziende, che provvedono ad informarlo tempestivamente
dell'esito delle relative istruttorie.
Da
valutare un intervento del legislatore provinciale, ai fini del
recepimento della legge 24/2017 in relazione alle ulteriori
competenze del difensore civico in campo medico-sanitario, tenuto
conto della formulazione dell’art. 2, che pone in capo alle regioni
e province autonoma la facoltà di affidare al medesimo i
compiti di garante per il diritto alla salute e, comunque, del quadro
statutario delle competenze, che riconosce alla Provincia potestà
legislativa concorrente in materia di "igiene e sanità, ivi
compresa l'assistenza sanitaria" (art. 9, comma primo, n. 10
Stat.) e delle più ampie forme di autonomia nella materia della
"tutela della salute" (ex art. 117, terzo comma, Cost.) in
applicazione dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Per il
resto la citata legge involge profili di competenza del legislatore
statale.
Serrando
le fila del discorso, è di tutta evidenza che l’intervento del
legislatore provinciale, laddove dovesse emergere la volontà
politica di attribuire al difensore civico gli indicati compiti in
ambito sanitario, dovrebbe dare puntuale contezza delle relative
modalità organizzative sulla falsariga di quanto fatto dal
legislatore toscano.
Il Difensore civico
Gianna Morandi