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Una proposta per aggiornare la gestione dei Parchi naturali

Sintesi del disegno di legge 57 all'esame della terza Commissione permanente

Una proposta per aggiornare la gestione dei Parchi naturali

Maggiori poteri agli organi degli enti. Alla Provincia riservato un ruolo di indirizzo politico

(Nella foto, la val Venegia, nel Parco naturale Paneveggio Pale di S. Martino)

Sono numerosi i consiglieri provinciali che hanno sottoscritto il disegno di legge numero 57, dal titolo “Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali) e dell'articolo 152 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Riforma dell'ordinamento dei parchi”.

Oltre al primo firmatario e presentatore Marco Depaoli (Civica Margherita), hanno posto il loro nome in calce al provvedimento anche Roberto Bombarda (Verdi e democratici per l'Ulivo), Giorgio Casagranda, Giovanni Battista Lenzi, Tiziano Odorizzi, Sandro Turella, Guido Ghirardini, Giorgio Viganò, Giorgio Lunelli e Adelino Amistadi (Civica Margherita), Luigi Chiocchetti (UAL - Union autonomista ladina), Mario Magnani e Claudio Molinari (Civica Margherita).

Il disegno di legge, attualmente all’esame della terza Commissione permanente, mira a riformare l’ordinamento dei parchi naturali trentini, aggiornandone i contenuti in conformità alle più recenti modifiche normative intervenute sia a livello nazionale con la legge quadro del 1991 sulle aree protette, sia a livello comunitario, con le numerose direttive in materia.

La novità sostanziale che il provvedimento vuole introdurre è la valorizzazione del ruolo degli organismi di governo del Parco, perché siano più indipendenti ed autonomi dalla Provincia nei loro compiti di gestione ed amministrazione. All’amministrazione provinciale è riservata quindi una funzione di indirizzo politico complessivo, distinta dalle responsabilità di gestione.

In tal senso il disegno di legge assegna agli enti Parco personalità giuridica di diritto pubblico e ne amplia le finalità istituzionali, aggiungendo alla tutela e alla conservazione delle risorse naturali anche il principio di conservazione della biodiversità, la valorizzazione e l’uso sociale di esse e del patrimonio appartenente al demanio forestale provinciale, la salvaguardia dei valori storici, archeologici, architettonici, antropologici nonché delle attività tradizionali siti nel parco.

Ciò per affiancare alle tradizionali finalità di conservazione e tutela, anche quelle di sostenibilità e di promozione.

Per questo agli enti di gestione dei due Parchi oggi esistenti in Trentino e ri-creati dal provvedimento (Parco Adamello-Brenta e Parco Paneveggio Pale di S. Martino), il disegno di legge assegna la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o prIvati.

Questo permetterà agli enti di promuovere iniziative di turismo sostenibile ed altro, ovvero di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, società od altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione degli scopi dei parchi. Fra questi soggetti vi sono anche le nuove Apt di ambito costituite a partire dalla riforma dell’organizzazione turistica provinciale. Di conseguenza la Provincia assume funzioni di coordinamento delle politiche di tutela attuate dagli enti di gestione dei parchi.

Viene inoltre introdotto il Programma Triennale delle Aree Naturali Protette, per indicare i termini e le modalità per l’istituzione di nuovi parchi, biotopi, riserve naturali ovvero per l’ampliamento e/o la modifica di quelli esistenti, individuando i soggetti titolari della facoltà di proposta.

Sono poi specificate le funzioni affidate agli organi degli enti di gestione dei parchi: al comitato di gestione e alla giunta esecutiva spettano funzioni di indirizzo politico-amministrative, mentre al direttore la funzione di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa. Il comitato di gestione disciplina le funzioni di indirizzo e di gestione attraverso un regolamento approvato dalla Giunta provinciale.

Il disegno di legge modifica anche la composizione del comitato di gestione degli Enti Parco, inserendo tra i suoi membri: l’assessore provinciale competente in materia di parchi o un suo delegato; due membri designati a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale che abbiano una propria sezione in provincia di Trento; tre rappresentanti delle ASUC (anziché uno solo) presenti nel Parco Adamello Brenta; il presidente (anziché il direttore) del CDA del Museo Tridentino di Scienze Naturali. Sono eliminati i membri supplenti.

Al comitato di gestione sono poi assegnati la facoltà di predisporre ed approvare un proprio regolamento interno e il compito di adottare un regolamento del parco.

Per quanto riguarda la composizione della Giunta Esecutiva, il provvedimento prevede che il dirigente del Servizio Parchi della Provincia sia sostituito l’assessore provinciale competente in materia di parchi o un suo delegato. Nella Giunta Esecutiva i membri del Parco Naturale Adamello Brenta passano da 8 a 9. Sono esclusi i dirigenti del Servizio Foreste, Caccia e Pesca e del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia, per effetto di una nuova impostazione delle funzioni che separa i compiti di indirizzo politico assegnati alla Giunta Esecutiva da quelli di gestione affidati al comitato di gestione.

Quanto alle funzioni della Giunta Esecutiva essa rimane competente solamente per:

a. predisporre le proposte relative agli atti di competenza del comitato di gestione;

b. assumere i provvedimenti relativi all'attuazione del programma annuale di gestione e degli altri strumenti di pianificazione e programmatori, nonché ogni altro provvedimento relativo alla gestione del parco non riservato alla competenza di altri organi;

c. adottare le direttive generali alle quali fanno riferimento gli obiettivi assegnati al direttore del parco;

d. conferire l’incarico di direttore del parco e assumere i provvedimenti conseguenti alla valutazione delle sue prestazioni.

Il direttore del Parco diviene figura di riferimento della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del Parco, assumendo ed eseguendo i provvedimenti di attuazione del Programma Annuale di gestione. Egli diviene diretto responsabile degli obiettivi a lui assegnati; l’incarico gli viene conferito dalla Giunta Esecutiva sulla base di un contratto di diritto privato per 5 anni, rinnovabile. Il trattamento economico del direttore è stabilito in misura non inferiore all’80% di quanto è previsto per un dirigente della Provincia. Nel caso in cui a ricoprire la carica di direttore sia un dipendente provinciale, è prevista l’aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico.

Il provvedimento stabilisce anche l’indennità di carica del Presidente del parco, determinata dal comitato di gestione in misura non superiore a 18.000 euro annuali e ai membri del collegio dei revisori dei conti in misura non superiore ai 9.000 euro annuali.

Si introduce poi la possibilità di avvalersi di personale con contratto di diritto privato in specifici casi e l’opportunità di affidare incarichi esterni per determinate funzioni.

Il disegno di legge sancisce un sostanziale incremento delle fonti di entrata per gli enti di gestione dei parchi, stabilendo il principio di adeguatezza delle spese ed assegnazioni della Provincia rispetto alle finalità assegnate agli enti di gestione dei parchi.

Al Comitato Scientifico dei Parchi e delle Aree Naturali Protette, potrà partecipare anche un rappresentante dell’ente di gestione del Parco.

Una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del Parco presentata dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale sostituirà la Conferenza Annuale.

Il Piano del Parco dovrà costituire uno strumento di indirizzo, di programmazione e di gestione del Parco nel rispetto del Piano Urbanistico Provinciale.

L’approvazione del Piano da parte della Giunta provinciale avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere pubbliche o di pubblica utilità.

Il regolamento del Parco, adottato dal comitato di gestione entro sei mesi dall’adozione del piano del parco e sempre suscettibile di aggiornamenti, dovrà consentire, limitare o vietare attività all’interno dei territori a parco. Il regolamento è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere del comitato scientifico dei parchi e delle aree naturali protette. Viene disciplinata inoltre la partecipazione dei piani e dei programmi del parco alla programmazione provinciale e locale in ambito economico e turistico.

Gli enti di gestione dei parchi potranno promuovere e realizzare attività di educazione e formazione in materia ambientale rivolte sia alla generalità della popolazione, sia alle scuole.

Il programma annuale di gestione dovrà contenere la programmazione generale delle attività del parco per garantirne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione. I contenuti dei piani di assestamento forestale dovranno essere correlati ai principi dettati dal Piano del Parco e sottoposti al previo parere della Giunta Esecutiva del Parco.

Sarà il direttore del parco a rilasciare il parere di compatibilità sulla realizzazione di opere e manufatti nell’ambito del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche previste dalla normativa provinciale.

Il disegno di legge assegna inoltre più importanza al piano faunistico predisposto dal Comitato di Gestione, approvato dalla Giunta Provinciale sentito il Comitato Scientifico dei Parchi e delle Aree Naturali Protette.

Il provvedimento fa infine riferimento ai sentieri lungo i quali è autorizzato il transito dei mezzi meccanici non motorizzati, introduce la nuova figura del “guardaparco”, cui è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e modifica il regime delle sanzioni previsto dalla normativa vigente, adeguando gli importi all’introduzione dell’euro. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla Tesoreria dell’Ente di Gestione del Parco per essere introitate nel bilancio del medesimo, e non più nel bilancio provinciale.

Approfondimenti
Disegno di legge n. 57/XIII di iniziativa consiliare
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