La sentenza 132 della Consulta riafferma la competenza degli enti ad autonomia differenziata
Ambiente e sanità, sui ricorsi contro le leggi 132 e 208 la Corte costituzionale dà ragione alla Pat
Testi allegati
Con
sentenza n. 212, depositata il 12 ottobre
scorso e
pubblicata sulla G.U. del 18 ottobre 2017,
la Corte costituzionale ha definito il giudizio promosso dalla
Provincia (ricorso n. 55/2016) contro la legge n. 132/2016
(Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale), dichiarando in parte l'illegittimità
costituzionale e in parte la non fondatezza delle questioni
sollevate.
La
disciplina impugnata istituisce, al fine di assicurare omogeneità ed
efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo
pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di
sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della
salute pubblica, il sistema nazionale a rete per la protezione
dell’ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione
dell'ambiente. Inoltre demanda all’ISPRA la predisposizione di uno
schema di regolamento, finalizzato a definire criteri e modalità di
individuazione del personale ispettivo secondo principi che
garantiscano terzietà ed efficacia.
Secondo
la Corte la competenza in materia di tutela dell'ambiente di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione
configura una
materia trasversale in ordine alla quale rilevano le
competenze delle
regioni, ivi
compresi gli enti ad autonomia differenziata, ferma restando la
spettanza
allo Stato delle
determinazioni tese
a soddisfare esigenze meritevoli di
disciplina uniforme sul territorio
nazionale. Sotto tale distinto profilo, ad avviso del Giudice
delle leggi, la legge n. 132 del 2016,
laddove impone un modello uniforme di organizzazione amministrativa,
valevole anche per gli enti ad autonomia differenziata, eccede lo
scopo del coordinamento finalizzato alla tutela del bene ambientale,
in violazione, tra l'altro, dell’art. 3, comma 1, Cost., in
particolare del principio di ragionevolezza, nonché del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97,
comma 2, Cost.
In
buona sostanza, secondo la
Corte, compete
agli enti ad autonomia
differenziata la definizione di un modello organizzativo in
materia, purché coerente
con la finalità perseguita dal legislatore
statale di offrire una
tutela unitaria e non frazionata del bene ambientale.
Con
sentenza n. 231, depositata il 2 novembre scorso, la Corte
costituzionale ha parzialmente definito il giudizio di legittimità
costituzionale promosso dalla Provincia (ricorso n. 20/2016) contro
la legge n. 208/2015 - legge di stabilità 2016. La Corte ha
dichiarato, in parte, l’illegittimità costituzionale e, in parte,
la non fondatezza delle questioni sollevate, riguardanti
l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sanitari, tra cui, in
particolare, la riduzione dei posti letto ospedalieri, il reperimento
del personale sanitario necessario a far fronte alle eventuali
carenze connesse all’osservanza degli obblighi europei sul riposo
giornaliero, l'acquisto di prestazioni ospedaliere di alta
specialità, al fine di far fronte alla riduzione dei posti letto
ospedalieri.
Secondo
la Corte costituzionale il quadro delle competenze provinciali in
materia sanitaria trova fondamento nell’art. 117, terzo comma,
Cost., in virtù dell'applicazione della clausola di favore di cui
all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Trattasi di competenza
legislativa concorrente (in materia di "tutela della salute"),
qualificata dalla Corte "assai più ampia" di quella
attribuita alle province autonome dagli statuti speciali in materia
di "assistenza ospedaliera" (sentenza n. 162/2007). Ad
avviso del Giudice delle leggi la formula utilizzata dall’art. 117,
terzo comma, Cost. esprime, anzi, "l’intento di una più netta
distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste
materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei
principi fondamentali della disciplina".
La
legge impugnata (commi 542 e 543) consente, in caso di criticità
organizzative accertate (comma 541, lettera d) il ricorso,
rispettivamente, al lavoro flessibile in deroga o alla proroga dei
relativi contratti e all’indizione di concorsi straordinari per
l’assunzione del personale. Secondo la Corte costituzionale le
disposizioni statali che afferiscono al trattamento economico o,
comunque, a profili relativi al rapporto di lavoro privatizzato,
incidono nella materia dell'"ordinamento civile", di
competenza esclusiva del legislatore statale (art. 117, secondo
comma, lettera l, Cost.); incidono, altresì, su competenze
statali concorrenti, quali la determinazione dei principi
fondamentali in materia di "tutela della salute", di cui
all’art. 117, terzo comma, Cost., laddove riguardino la disciplina
della dirigenza sanitaria o sulla competenza regionale residuale in
materia di ordinamento e organizzazione amministrativa; nello
specifico rileva la materia dell’organizzazione degli uffici
provinciali e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello Statuto),
quando tali disposizioni disciplinino le procedure selettive
concorsuali per l’accesso al ruolo, il conferimento degli
incarichi e la durata degli stessi.
Le
norme censurate sono, altresì, da ricondurre alla competenza statale
in materia di principi fondamentali per il "coordinamento della
finanza pubblica". E' noto, sul punto, l'indirizzo della
giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 263 e n. 239 del 2015),
secondo cui i principi di "coordinamento della finanza pubblica"
recati dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche agli
enti ad autonomia speciale, in quanto la finanza delle Regioni a
Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata. Per tali
ragioni è legittimo l’intervento del legislatore statale, teso ad
imporre agli enti ad autonomia differenziata vincoli alle politiche
di bilancio (sentenza n. 191 del 2017). La legge dello Stato non può,
peraltro, imporre vincoli alla spesa sanitaria delle Province
autonome, posto che lo Stato non concorre al finanziamento del
servizio sanitario provinciale, il quale si alimenta con entrate
provinciali.
a
cura di Gianna MorandiUfficio
legaleServizio legislativo Consiglio provinciale