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10/11/2017 - Le leggi

Ambiente e sanità, sui ricorsi contro le leggi 132 e 208 la Corte costituzionale dà ragione alla Pat

La sentenza 132 della Consulta riafferma la competenza degli enti ad autonomia differenziata

Ambiente e sanità, sui ricorsi contro le leggi 132 e 208 la Corte costituzionale dà ragione alla Pat

Testi allegati

​​​​Con sentenza n. 212, depositata il 12 ottobre scorso e pubblicata sulla G.U. del 18 ottobre 2017, la Corte costituzionale ha definito il giudizio promosso dalla Provincia (ricorso n. 55/2016) contro la legge n. 132/2016 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), dichiarando in parte l'illegittimità costituzionale e in parte la non fondatezza delle questioni sollevate.


La disciplina impugnata istituisce, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, il sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente. Inoltre demanda all’ISPRA la predisposizione di uno schema di regolamento, finalizzato a definire criteri e modalità di individuazione del personale ispettivo secondo principi che garantiscano terzietà ed efficacia.


Secondo la Corte la competenza in materia di tutela dell'ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione configura una materia trasversale in ordine alla quale rilevano le competenze delle regioni, ivi compresi gli enti ad autonomia differenziata, ferma restando la spettanza allo Stato delle determinazioni tese a soddisfare esigenze meritevoli di disciplina uniforme sul territorio nazionale. Sotto tale distinto profilo, ad avviso del Giudice delle leggi, la legge n. 132 del 2016, laddove impone un modello uniforme di organizzazione amministrativa, valevole anche per gli enti ad autonomia differenziata, eccede lo scopo del coordinamento finalizzato alla tutela del bene ambientale, in violazione, tra l'altro, dell’art. 3, comma 1, Cost., in particolare del principio di ragionevolezza, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97, comma 2, Cost.


In buona sostanza, secondo la Corte, compete agli enti ad autonomia differenziata la definizione di un modello organizzativo in materia, purché coerente con la finalità perseguita dal legislatore statale di offrire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambientale.


Con sentenza n. 231, depositata il 2 novembre scorso, la Corte costituzionale ha parzialmente definito il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia (ricorso n. 20/2016) contro la legge n. 208/2015 - legge di stabilità 2016. La Corte ha dichiarato, in parte, l’illegittimità costituzionale e, in parte, la non fondatezza delle questioni sollevate, riguardanti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sanitari, tra cui, in particolare, la riduzione dei posti letto ospedalieri, il reperimento del personale sanitario necessario a far fronte alle eventuali carenze connesse all’osservanza degli obblighi europei sul riposo giornaliero, l'acquisto di prestazioni ospedaliere di alta specialità, al fine di far fronte alla riduzione dei posti letto ospedalieri.


Secondo la Corte costituzionale il quadro delle competenze provinciali in materia sanitaria trova fondamento nell’art. 117, terzo comma, Cost., in virtù dell'applicazione della clausola di favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Trattasi di competenza legislativa concorrente (in materia di "tutela della salute"), qualificata dalla Corte "assai più ampia" di quella attribuita alle province autonome dagli statuti speciali in materia di "assistenza ospedaliera" (sentenza n. 162/2007). Ad avviso del Giudice delle leggi la formula utilizzata dall’art. 117, terzo comma, Cost. esprime, anzi, "l’intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina".


La legge impugnata (commi 542 e 543) consente, in caso di criticità organizzative accertate (comma 541, lettera d) il ricorso, rispettivamente, al lavoro flessibile in deroga o alla proroga dei relativi contratti e all’indizione di concorsi straordinari per l’assunzione del personale. Secondo la Corte costituzionale le disposizioni statali che afferiscono al trattamento economico o, comunque, a profili relativi al rapporto di lavoro privatizzato, incidono nella materia dell'"ordinamento civile", di competenza esclusiva del legislatore statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.); incidono, altresì, su competenze statali concorrenti, quali la determinazione dei principi fondamentali in materia di "tutela della salute", di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., laddove riguardino la disciplina della dirigenza sanitaria o sulla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa; nello specifico rileva la materia dell’organizzazione degli uffici provinciali e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello Statuto), quando tali disposizioni disciplinino le procedure selettive concorsuali per l’accesso al ruolo, il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi.


Le norme censurate sono, altresì, da ricondurre alla competenza statale in materia di principi fondamentali per il "coordinamento della finanza pubblica". E' noto, sul punto, l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 263 e n. 239 del 2015), secondo cui i principi di "coordinamento della finanza pubblica" recati dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche agli enti ad autonomia speciale, in quanto la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata. Per tali ragioni è legittimo l’intervento del legislatore statale, teso ad imporre agli enti ad autonomia differenziata vincoli alle politiche di bilancio (sentenza n. 191 del 2017). La legge dello Stato non può, peraltro, imporre vincoli alla spesa sanitaria delle Province autonome, posto che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale, il quale si alimenta con entrate provinciali.

a cura di Gianna Morandi

Ufficio legale

Servizio legislativo Consiglio provinciale

Allegati
La sentenza sul primo ricorso
La sentenza sul secondo ricorso