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05/10/2017 - Documenti e Interventi

nota del presidente Bruno Dorigatti relativa alla nomina del nuovo garante dei diritti dei detenuti

Ecco perché il punto è stato inserito all'ordine del giorno della prima sessione consiliare di ottobre

nota del presidente Bruno Dorigatti relativa alla nomina del nuovo garante dei diritti dei detenuti

La nuova figura è istituita presso l'ufficio del difensore civico

nota del presidente Bruno Dorigatti relativa alla nomina del nuovo garante dei diritti dei detenuti

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La recente istituzione della figura del Garante dei Detenuti suggerisce di chiarire la procedura adottata dal Consiglio provinciale, anche al fine di fugare ogni eventuale perplessità.


La figura del garante dei detenuti, insieme al garante dei minori, è stata istituita con la legge provinciale n. 5 del 2017, che ha inserito l'articolo 9 bis nella legge provinciale n. 28 del 1982, relativa al difensore civico.


La legge provinciale istitutiva delle due figure è stata approvata nella seduta dell'8 giugno 2017, dopo un percorso istruttorio in commissione iniziato ancora nel 2016, ed è entrata in vigore il 12 luglio 2017. L'aula consiliare ha esaminato il disegno di legge nella tornata consiliare del 6, 7 e 8 giugno affrontando una discussione molto articolata (furono presentati poco meno di 1000 emendamenti); in quel contesto il comma relativo alle attività professionali, già presente nel testo licenziato dalla Commissione, fu precisato con l'aggiunta dell'attuale comma 10 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 28 del 1982 che richiede all'Ufficio di Presidenza, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di determinare le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi a pena di decadenza previo parere della Prima Commissione permanente. Si chiarisce così, che il parere della Prima Commissione è quindi previsto per legge, come accade per moltissimi altri atti. Anche in questo caso si tratta di un parere obbligatorio, ma non vincolante. La Commissione svolge cioè una funzione consultiva con la quale può essere di ausilio all'organo decidente.


Il Legislatore ha costruito la figura del garante in modo nuovo: insieme al garante dei minori è istituito presso l'ufficio del Difensore civico che mantiene un ruolo di coordinamento; è sottoposto alle medesime incompatibilità previste per il Difensore civico dall'articolo 7 della legge provinciale n. 28 del 1982 ma, a differenza di questo, può esercitare un'attività professionale. Per questo motivo riceve un'indennità inferiore, pari ad un terzo dell'indennità percepita dai consiglieri provinciali.

Da qui la necessità di prevedere un obbligo di astensione da attività professionali che possono interferire con lo svolgimento della funzione. Su quest'ultimo passaggio va forse richiamata la differenza fra la figura del garante provinciale e del garante nazionale, con particolare riferimento

al non essere dipendente da pubbliche amministrazioni, come previsto dall'articolo 7 del decreto legge n. 146 del 2013.

In breve, basti dire che il garante nazionale è costituito presso il Mnistero della giustizia e svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale; il garante di cui si discute è una figura provinciale istituita presso l'ufficio del Difensore civico che, come avviene per gli altri garanti regionali o locali, svolge la propria attività con riferimento ad un territorio di competenza. Ciò è stato peraltro considerato nel documento sottoposto all'Ufficio di Presidenza che ha stabilito limitazioni professionali riferite ad amministrazioni pubbliche nei settori di competenza del garante.


Per concludere, una notazione rispetto alla critica di aver inserito la nomina all'ordine del giorno.

Come emerge dalle informazioni sull'iter della legge, la discussione su tale figura interessa da tempo il Consiglio provinciale, il quale ha svolto un percorso di discussione (pubblica) completo e ponderato. Anche l'ultima fase della procedura, quella della nomina da parte dell'Aula, non è da meno, visto che - come già notato - il punto, all'inizio della tornata, è stato rinviato in attesa che l'Ufficio di Presidenza adottasse i criteri relativi all'attività professionale e ad essi venisse data adeguata conoscenza. Ad una visione più accurata dei fatti, l'inserimento del punto all'ordine del giorno ha costituito dunque solo un'opportunità per completare celermente un percorso che dura ormai da tempo.


Il Presidente del Consiglio provinciale

Bruno Dorigatti