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12/07/2017 - Le leggi

Sul piano del parco nazionale dello Stelvio la Consulta dichiara estinto il ricorso contro la Pat

Dopo la rinuncia del governo a portare avanti il contenzioso per un articolo della l.p. 11 del 2016

Sul piano del parco nazionale dello Stelvio la Consulta dichiara estinto il ricorso contro la Pat

Testo allegato

Sul piano del parco nazionale dello Stelvio la Consulta dichiara estinto il ricorso contro la Pat

​​La Corte costituzionale con ordinanza n. 159, depositata il 7 luglio scorso, ha dichiarato estinto il processo relativamente al giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Governo con ricorso n. 60/2016, riguardante l'impugnativa dell'art. 9 della l.p. 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010).

L'articolo impugnato, introduttivo dell'art. 44 sexies nella l.p. sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, riguarda il piano del parco nazionale. Secondo il Governo tale disciplina, limitando la portata pianificatoria del piano del parco nazionale dello Stelvio, posto che esso "tiene luogo dei piani regolatori generali (PRG) limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco, esclusi gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, come individuate dai PRG", esorbita dagli ambiti della competenza primaria della Provincia in materia di "alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna" (art. 8, comma primo, n. 16 dello statuto), violando, altresì, la competenza esclusiva statale in tema di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma secondo, lettera s, della cost.).

Sul piano processuale la Provincia ha ritenuto il ricorso infondato. Pur riconoscendo che la disciplina recata dall'art. 44-sexies della l.p. n. 11/2007, introdotto dall'impugnato art. 9 della l.p. n. 11 del 2016, non è connotata da puntuale coincidenza con quella prevista dall'art. 12, comma 7 (in materia di piano del parco) della legge n. 394 del 1991, rileva la competenza normativa primaria in materia di parchi e di urbanistica, che sarebbe vanificata se il suo esercizio dovesse limitarsi ad una pedissequa riproposizione di una specifica disposizione statale; del resto, secondo la Provincia, la possibilità di una "assonanza complessiva con le regole fondamentali del sistema, ma non ad un vincolo a tutte le specifiche soluzioni normative" sarebbe consentita dall'art. 3 del D.P.R. n. 279 del 1974 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, come novellato dal d.lgs. n. 14 del 2016.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, preso atto che la Provincia con la l.p. n. 19/2016 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017) ha introdotto modifiche alla disposizione impugnata, tali da far ritenere superate le censure di legittimità costituzionale e che, comunque, la norma non ha trovato applicazione, ha rinunciato all'impugnazione. Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale l'accettazione della rinuncia al ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

a cura di Gianna Morandi, ufficio legale

servizio legislativo Consiglio provniciale

12 luglio 2017

Allegati
L'ordinanza della corte costituzionale