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27/07/2016 - Le leggi

Incarichi a tempo determinato nella scuola: contrasto tra la normativa europea e quella nazionale

Pronuncia della Corte costituzionale sul giudizio di legittimità promosso dal Tribunale di Trento

Incarichi a tempo determinato nella scuola: contrasto tra la normativa europea e quella nazionale

In questione anche le supplenze temporanee per coprire posti vacanti. Testi allegati

​​​Contrasto della normativa europea sul lavoro a tempo determinato, applicabile anche al sistema pubblico della scuola, con la normativa nazionale che autorizza il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato - pronuncia della Corte costituzionale (ordinanza n. 194 del 20 luglio 2016) relativa al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale di Trento in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti


il Tribunale di Trento aveva sollevato con due ordinanze di contenuto analogo (nn. 32 e 34 del 2014) in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione - relativamente alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del Consiglio 1999/70/CE - questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) e dell’art. 93, commi 1 e 2, della l.p. n. 5 del 2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione Trentino) nella parte in cui consentono la copertura dei posti di insegnamento che risultino vacanti mediante il conferimento di supplenze annuali (art. 4 della legge n. 124/1999), annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale (art. 93 della l.p. 5/2006) in attesa dell’espletamento delle procedure selettive per l’assunzione di personale docente di ruolo, senza prevedere tempi certi per lo svolgimento delle prove concorsuali.


Nelle more del giudizio incidentale è intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia UE (sentenza 26 novembre 2014 - cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri), resa anche in relazione all’ordinanza n. 207 del 2013, con la quale la Corte costituzionale italiana aveva sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea alcune questioni pregiudiziali interpretative in ordine alla clausola 5, punto 1, del predetto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 1999/70/CE. Secondo l’organo giurisdizionale comunitario la normativa europea sul lavoro a tempo determinato, applicabile anche al sistema pubblico della scuola, non si concilia con una normativa nazionale che autorizzi il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario in attesa delle prove selettive per l’assunzione del personale di ruolo senza indicare tempi certi per l’espletamento delle prove.


Successivamente la legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ha modificato la disciplina del contratto a termine per il personale docente e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.


Quanto all’efficacia dei principi enunciati dalla Corte di giustizia relativamente a disposizioni oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, secondo la giurisprudenza essi "si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo".


Nel caso di specie la Corte costituzionale non aveva disposto il rinvio pregiudiziale in ordine all’interpretazione del parametro comunitario con riguardo al combinato disposto della disciplina statale e provinciale (unitariamente preso in considerazione dal giudice a quo), ma alla sola disciplina statale di cui all’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico). A fronte dello ius superveniens, compete al giudice rimettente, secondo la Corte costituzionale, la valutazione in ordine alla persistente rilevanza della questione, tenuto conto anche della normativa statale sopravvenuta.


a cura di Gianna Morandi

Ufficio legale – Servizio legislativo Consiglio provinciale

26 luglio 2016


Allegati
Il testo della pronuncia della Corte costituzionale
La documentazione