Pronuncia della Corte costituzionale sul giudizio di legittimità promosso dal Tribunale di Trento
Incarichi a tempo determinato nella scuola: contrasto tra la normativa europea e quella nazionale
In questione anche le supplenze temporanee per coprire posti vacanti. Testi allegati
Contrasto
della normativa europea sul lavoro a tempo determinato, applicabile
anche al sistema pubblico della scuola, con la normativa nazionale
che autorizza il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato -
pronuncia della Corte costituzionale (ordinanza
n. 194 del 20 luglio 2016)
relativa al giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale promosso dal Tribunale di Trento in materia di incarichi
a tempo determinato e di supplenze temporanee per la copertura delle
cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti
il
Tribunale di Trento aveva sollevato con due ordinanze di contenuto
analogo (nn. 32 e 34 del 2014) in riferimento agli artt. 11 e 117,
primo comma, della Costituzione - relativamente alla clausola 5,
punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato allegato alla direttiva del Consiglio 1999/70/CE -
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1,
della legge n. 124 del 1999 (Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico) e dell’art. 93, commi 1 e 2, della l.p. n. 5
del 2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione Trentino)
nella parte in cui consentono la copertura dei posti di insegnamento
che risultino vacanti mediante il conferimento di supplenze annuali
(art. 4 della legge n. 124/1999), annuali e rinnovabili per un
massimo di due anni o di durata massima triennale (art. 93 della l.p.
5/2006) in attesa dell’espletamento delle procedure selettive per
l’assunzione di personale docente di ruolo, senza prevedere tempi
certi per lo svolgimento delle prove concorsuali.
Nelle
more del giudizio incidentale è intervenuta la pronuncia della Corte
di Giustizia UE (sentenza 26 novembre 2014 - cause riunite C-22/13,
da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri), resa anche in
relazione all’ordinanza n. 207 del 2013, con la quale la Corte
costituzionale italiana aveva sottoposto alla Corte di Giustizia
dell’Unione europea alcune questioni pregiudiziali interpretative
in ordine alla clausola 5, punto 1, del predetto accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio
1999/70/CE. Secondo l’organo giurisdizionale comunitario la
normativa europea sul lavoro a tempo determinato, applicabile anche
al sistema pubblico della scuola, non si concilia con una normativa
nazionale che autorizzi il rinnovo di contratti di lavoro a tempo
determinato per la copertura di posti vacanti di docenti, nonché di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario in attesa delle prove
selettive per l’assunzione del personale di ruolo senza indicare
tempi certi per l’espletamento delle prove.
Successivamente
la legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti) ha modificato la disciplina del contratto a termine per il
personale docente e per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola.
Quanto
all’efficacia dei principi enunciati dalla Corte di giustizia
relativamente a disposizioni oggetto di giudizio di legittimità
costituzionale, secondo la giurisprudenza essi "si inseriscono
direttamente nell’ordinamento interno con il valore di ius
superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle
norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte
del giudice a quo".
Nel
caso di specie la Corte costituzionale non aveva disposto il rinvio
pregiudiziale in ordine all’interpretazione del parametro
comunitario con riguardo al combinato disposto della disciplina
statale e provinciale (unitariamente preso in considerazione dal
giudice a quo), ma alla sola disciplina statale di cui all’art. 4,
commi 1 e 11, della legge n. 124/1999 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico). A fronte dello ius superveniens,
compete al giudice rimettente, secondo la Corte costituzionale, la
valutazione in ordine alla persistente rilevanza della questione,
tenuto conto anche della normativa statale sopravvenuta.
a
cura di Gianna MorandiUfficio
legale – Servizio legislativo Consiglio provinciale26
luglio 2016