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27/05/2016 - Documenti e Interventi

Comunità di valle legittime per la Corte costituzionale

Sul giudizio promosso dal Consiglio di Stato in merito alla vertenza Comune di Vallarsa - Pat

Comunità di valle legittime per la Corte costituzionale

Testi allegati

​​​​Con ordinanza n. 115, depositata il 20 maggio scorso, la Corte costituzionale si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 236 del 2014) in relazione agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della I. p. n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) nel procedimento vertente tra il Comune di Vallarsa e la Provincia di Trento. La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice rimettente.

Il tema oggetto del contenzioso costituzionale riguarda le funzioni amministrative comunali nel territorio della Provincia di Trento, che verrebbero a subire una rilevante compressione a favore di un nuovo ente intermedio, quello delle Comunità (di valle), non previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, né dalle norme di attuazione e, comunque, non assimilabile alle ordinarie comunità montane o alle unioni di comuni, la cui assemblea è eletta per due terzi a suffragio universale diretto, ai sensi dell'art. 16 della I. p. n. 3/2006 (nel testo antecedente alla I.p. 12 del 2014). Il supremo organo di giustizia amministrativa nell'ordinanza di rimessione ha ricordato una precedente pronuncia della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l.p. n. 8 del 1982 sull'elezione a suffragio universale e diretto dell'assemblea comprensoriale per violazione degli artt. 5 e 128 della Cost. (sentenza n. 876 del 26 luglio 1988).

Successivamente all'ordinanza di rimessione è entrata in vigore la l.p. n. 12 del 2014, la quale ha modificato la I.p. n. 3 del 2006, innovandone la disciplina sia in ordine all'assetto istituzionale delle comunità, rilevando il mutamento del numero e della tipologia degli organi delle stesse, sia in ordine all'allocazione delle funzioni amministrative tra Provincia, comunità e comuni.

Per effetto del mutato quadro normativo il presidente e la maggioranza dell'assemblea delle comunità non sono più eletti a suffragio universale e diretto dai residenti nel territorio. Il presidente e tutti i membri del consiglio (organo che ha• sostituito l'assemblea) sono eletti (artt. 17-quinquies e 17-sexies I.p. n. 12 del 2014) dal "corpo per l'elezione degli organi della comunità", composto dai rappresentanti eletti dai consigli comunali. Trattasi, quindi, di un sistema di elezione di secondo grado.

La I.p. n. 12 del 2014 ha, inoltre, modificato la disposizione (art. 8-bis della I.p. n. 27 del 2010-legge finanziaria provinciale 2011), cui aveva dato attuazione la deliberazione della Giunta provinciale n. 1449 del 2012, oggetto di impugnazione nel giudizio principale. In particolare la I.p. n. 12 del 2014 (art. 39) ha disposto la soppressione (al comma 1 del citato art. 8-bis) dei riferimenti alle comunità di appartenenza e alla figura del rispettivo presidente. Ne consegue che l'esercizio associato delle funzioni ivi previste non deve più necessariamente avvenire, da parte dei comuni, attraverso le comunità.

Rileva, altresì, l'abrogazione differita, tra gli altri, del comma 1 dell'art. 8-bis della I.p. n. 27 del 2010 (disposta dall'art. 39, comma 3, della I.p. n. 12 del 2014) "a decorrere dalla data stabilita dal provvedimento di individuazione degli ambiti previsto dall'art. 9-bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006". La, Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha provveduto ad individuare tali ambiti associativi con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015; il comma 1 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 risulta, quindi, abrogato.

La Corte costituzionale, preso atto che la normativa sopravvenuta ha inciso sia sulle disposizioni censurate, sia sulla disposizione sulla base della quale era stato adottato l'atto impugnato nel giudizio principale, ha disposto la restituzione degli atti al giudice.

a cura di Gianna Morandi

Servizio Legislativo del Consiglio provinicale

Allegati
Ordinanza 115 del 2006 della Corte costituzionale
La legge del 2006 istitutiva delle Comunità