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18/11/2014 - Documenti e Interventi

Legge finanziaria 2015, ecco le norme stralciate dal testo della Giunta

Articoli tecnicamente inammissibili a giudizio del presidente del Consiglio Dorigatti

Legge finanziaria 2015, ecco le norme stralciate dal testo della Giunta

​Nel disegno di legge n. 51 del 2014 (legge finanziaria provinciale 2015), presentato dalla Giunta l'11 novembre scorso e già all'esame della Prima commissione permanente del Consiglio, sono collocate alcune disposizioni risultate estranee ai contenuti che il testo dovrebbe avere secondo i dettami  della legge provinciale sulla contabilità. A tale conclusione si è pervenuti a seguito di approfondimenti tecnici e richieste istruttorie sollevate dalla Presidenza del Consiglio provinciale e dei riscontri forniti in via collaborativa dalla Presidenza della Giunta provinciale.

Ecco le disposizioni che il presidente Bruno Dorigatti ha stralciato dal ddl 51/XV. Con la precisazione che le norme espunte potranno ben essere riproposte con appositi disegni di legge: ad esse verrà eventualmente garantita massima attenzione per un iter rapido in assemblea legislativa.

- Articolo 32 (modifiche alla legge provinciale sulla tutela della salute), dove i commi 2 e 3 introducono nella legge provinciale sulla tutela della salute la nuova disciplina sul piano provinciale per la salute e sulla programmazione sanitaria e socio-sanitaria.

- Articolo 33 (modifiche della legge provinciale sulle politiche sociali), dove i commi 4, 5 e 6 riformulano rispettivamente gli articoli 9 (programmazione sociale), 10 (atti programmatori per le politiche sociali provinciali) e 11 (comitato per la programmazione sociale) della legge provinciale sulle politiche sociali.

Queste disposizioni presentano un marcato contenuto ordina mentale. La legge finanziaria può ben contenere disposizioni di questo tipo, ma solo entro le condizioni e i vincoli indicati nel comma 3 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità, e quindi presentare - in generale - evidenti e immediate connessioni strumentali o di adeguamento alla manovra di finanza pubblica, e alla realizzazione di effetti finanziari. Questo non avviene nei casi indicati.

Altre disposizioni dei due articoli in questione (i commi 1, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 32 e i commi 1, 2, 3, da 7 a 18, e 20 dell'articolo 33) sono direttamente connesse a quelle sopra indicate e quindi ricadono anch'esse in questo provvedimento.

- Articolo 55 (integrazione del consiglio di amministrazione della fondazione Edmund Mach). Il nuovo sistema di governo della fondazione non trova evidenti connessioni alla manovra di finanza pubblica e alla realizzazione di effetti finanziari. Inoltre questa disposizione introduce una significativa modifica ordinamentale nella governance della fondazione.