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29/07/2014 - Documenti e Interventi

Le Comunità di valle potrebbero essere incostituzionali

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Vallarsa: in dubbio la legge provinciale 3 del 2006

Le Comunità di valle potrebbero essere incostituzionali

Raossi di Vallarsa. In allegato, il testo della sentenza di ieri

Le Comunità di valle potrebbero essere incostituzionali

Il Consiglio di Stato, con una sentenza di ieri (la numero 3994 del 28 luglio 2014), ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 20 e 21 della legge provinciale 3 del 2006, istitutiva delle comunità (più conosciute come comunità di valle), in relazione agli articoli 5, 114, 118 e 128 della Costituzione e all’articolo 5 dello Statuto di autonomia. Questo sostanzialmente significa che, in attesa della definizione da parte della Consulta del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, riguardante la legge provinciale n. 3 del 2006, con la sua ordinanza il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Vallarsa, che aveva chiesto la revisione di una sentenza del Tar di Trento (n. 311 del 2013), sfavorevole alla municipalità che si era opposta ai criteri e alle modalità di attuazione delle gestioni associate obbligatorie mediante le comunità. In sostanza il Comune di Vallarsa ha sempre rifiutato e contestato, con il ricorso al Tar e al Consiglio di Stato, la legittimità costituzionale di quella che considerava un’espropriazione, operata con la legge provinciale 3 del 2006, di proprie funzioni amministrative e competenze trasferite alla comunità di valle (in questo caso della Vallagarina). Le materie rivendicate dal Comune di Vallarsa sono le entrate, l’informativa, i contratti e appalti di lavori, servizi e forniture, ma anche i compiti e le attività relativi al commercio.

In base alla sentenza formulata ieri dal collegio giudicante del Consiglio di Stato, “le funzioni amministrative comunali nel territorio della Provincia di Trento vengono a subire una rilevante diminuzione a tutto vantaggio di un nuovo ente intermedio non previsto dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, né tantomeno dai decreti legislativi di trasferimento alla Regione stessa o alle Province di Trento e di Bolzano e comunque non assimilabile alle ordinarie Comunità Montane oppure alle unioni di Comuni”.

Ciò in quanto, rileva il Consiglio di Stato, l’assemblea della Comunità di Valle dev’essere eletta per due terzi a suffragio universale diretto” in base alla legge provinciale 3 del 2006. “La giurisprudenza costituzionale richiamata dal Comune di Vallarsa – si legge nella sentenza – depone per un rafforzamento delle perplessità concernenti la correttezza dell’istituzione delle comunità”. Il Consiglio di Stato segnala che anche la precedente attribuzione ai comprensori di compiti che si venivano a sovrapporre a quelli dei Comuni o si diversificavano da quelli della Provincia, “finiva per realizzare la sottrazione di competenze agli enti territoriali di base, violando apertamente gli articoli 5 e 128 della Costituzione”. La coerenza con questi principi costituzionali “si può riconoscere – prosegue il testo – esclusivamente a quelle strutture di raccordo funzionale in cui permanga e sussista il carattere di pluralità dei Comuni che lo compongono, lasciando inalterato l'assetto delle competenze degli enti territoriali di base, come definito dalle leggi dello Stato, assetto che sarebbe irrimediabilmente superato da un’elezione diretta, tra l’altro della parte maggioritaria dell’Assemblea”.

Questo perché, si legge nella sentenza di ieri, “i Comuni sono titolari naturali delle funzioni amministrative a livello locale, stante l’art. 118 della Costituzione e non si comprende una radicale sottrazione di competenze rilevanti a favore di altro ente di nuova istituzione non previsto dalla Costituzione, dallo Statuto o dal decreti di attuazione di questo ultimo”.

Ultimo rilievo del Collegio giudicante del Consiglio di Stato: “la scelta che innegabilmente ha modificato l’ordinamento comunale con la drastica sottrazione di competenze, rientrava nell’ambito delle competenze legislative della Regione e non della Provincia”.

Allegati
Sentenza del Consiglio di Stato sulle comunità di valle