Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Vallarsa: in dubbio la legge provinciale 3 del 2006
Le Comunità di valle potrebbero essere incostituzionali
Raossi di Vallarsa. In allegato, il testo della sentenza di ieri
Il
Consiglio di Stato, con una sentenza di ieri (la numero 3994 del 28 luglio
2014), ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 20 e 21 della
legge provinciale 3 del 2006, istitutiva delle comunità (più conosciute come
comunità di valle), in relazione agli articoli 5, 114, 118 e 128 della
Costituzione e all’articolo 5 dello Statuto di autonomia. Questo
sostanzialmente significa che, in attesa della definizione da parte della Consulta
del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, riguardante la
legge provinciale n. 3 del 2006, con la sua ordinanza il Consiglio di Stato dà
ragione al Comune di Vallarsa, che aveva chiesto la revisione di una sentenza del
Tar di Trento (n. 311 del 2013), sfavorevole alla municipalità che si era
opposta ai criteri e alle modalità di attuazione delle gestioni associate
obbligatorie mediante le comunità. In sostanza il Comune di Vallarsa ha sempre
rifiutato e contestato, con il ricorso al Tar e al Consiglio di Stato, la
legittimità costituzionale di quella che considerava un’espropriazione, operata
con la legge provinciale 3 del 2006, di proprie funzioni amministrative e
competenze trasferite alla comunità di valle (in questo caso della
Vallagarina). Le materie rivendicate dal Comune di Vallarsa sono le entrate,
l’informativa, i contratti e appalti di lavori, servizi e forniture, ma anche i
compiti e le attività relativi al commercio.
In base alla sentenza formulata ieri dal collegio
giudicante del Consiglio di Stato, “le funzioni amministrative comunali nel
territorio della Provincia di Trento vengono a subire una rilevante diminuzione
a tutto vantaggio di un nuovo ente intermedio non previsto dalla Costituzione,
dallo Statuto della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, né tantomeno dai
decreti legislativi di trasferimento alla Regione stessa o alle Province di
Trento e di Bolzano e comunque non assimilabile alle ordinarie Comunità Montane
oppure alle unioni di Comuni”.
Ciò in quanto, rileva il Consiglio di Stato,
l’assemblea della Comunità di Valle dev’essere eletta per due terzi a suffragio
universale diretto” in base alla legge provinciale 3 del 2006. “La
giurisprudenza costituzionale richiamata dal Comune di Vallarsa – si legge
nella sentenza – depone per un rafforzamento delle perplessità concernenti la
correttezza dell’istituzione delle comunità”. Il Consiglio di Stato segnala che
anche la precedente attribuzione ai comprensori di compiti che si venivano a
sovrapporre a quelli dei Comuni o si diversificavano da quelli della Provincia,
“finiva per realizzare la sottrazione di competenze agli enti territoriali di
base, violando apertamente gli articoli 5 e 128 della Costituzione”. La
coerenza con questi principi costituzionali “si può riconoscere – prosegue il
testo – esclusivamente a quelle strutture di raccordo funzionale in cui
permanga e sussista il carattere di pluralità dei Comuni che lo compongono,
lasciando inalterato l'assetto delle competenze degli enti territoriali di
base, come definito dalle leggi dello Stato, assetto che sarebbe
irrimediabilmente superato da un’elezione diretta, tra l’altro della parte
maggioritaria dell’Assemblea”.
Questo perché, si legge nella sentenza di ieri, “i
Comuni sono titolari naturali delle funzioni amministrative a livello locale,
stante l’art. 118 della Costituzione e non si comprende una radicale
sottrazione di competenze rilevanti a favore di altro ente di nuova istituzione
non previsto dalla Costituzione, dallo Statuto o dal decreti di attuazione di
questo ultimo”.
Ultimo rilievo del Collegio giudicante del Consiglio
di Stato: “la scelta che innegabilmente ha modificato l’ordinamento comunale
con la drastica sottrazione di competenze, rientrava nell’ambito delle
competenze legislative della Regione e non della Provincia”.