CompetenzeRegione e province autonome accanto alla funzione legislativa esercitano competenze di tipo amministrativo e svolgono tutti i compiti (di programmazione, organizzativi, ecc.) necessari per il governo locale. Anche in questo ambito la riforma del titolo V della Costituzione ha introdotto alcune significative novità: accanto alle norme vigenti come disciplinate nello statuto occorre quindi accennare anche ai processi di riforma in atto.
La disciplina statutaria. Lo statuto fissa alcuni principi generali (artt. 16 e 18):
L'esercizio delle funzioni amministrative alla luce della riforma della Costituzione.
La riforma del titolo V della Costituzione ha introdotto importanti novità anche in relazione all'esercizio della funzione amministrativa. Si tratta di principi (in particolare disposti nell'articolo 118 della Costituzione) che non sembrano tutti immediatamente applicabili nel sistema statutario del Trentino - Alto Adige, tuttora incentrato su un forte ruolo svolto dalla provincia. Essi si pongono comunque come indirizzo per il legislatore locale nel momento in cui verrà a innovare l'esercizio delle funzioni amministrative ed a disciplinare la loro distribuzione e collocazione sul territorio. In particolare i nuovi principi costituzionali dispongono:
Riportare questi parametri nel contesto statutario diventa problematico. Quantomeno non sembra facile introdurli automaticamente: a parte la disarmonia palese con la disciplina degli articoli 16 e 18 dello statuto (e in un contesto in cui la dimensione comunale non gode certo di un particolare riconoscimento), vengono qui in contrasto soprattutto il ruolo e le funzioni della provincia autonoma che, pur parificabile ad una regione, continua ad esercitare i poteri amministrativi derivanti dalle sue numerosissime competenze statutarie in misura prevalente rispetto agli enti locali presenti sul suo territorio. Né giocano probabilmente a favore la competenza esclusiva regionale sull'ordinamento degli enti locali, ed il sistema di finanza locale tutto incentrato su una regia provinciale.
D'altra parte è pure discutibile che il nuovo sistema dei principi costituzionali retto dall'articolo 118 della Costituzione costituisca in termini assoluti una forma più ampia o favorevole di autonomia rispetto all'impianto statutario nel suo complesso: quanto meno, se lo può essere per gli enti locali costituiti in regione, non altrettanto potrebbe risultare per le province autonome, che vedrebbero comunque restringere il loro potere amministrativo.
Una ricollocazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, fondata su un nuovo impianto strategico di principi, richiede quindi probabilmente una nuova disciplina statutaria: nell'attesa è ovviamente auspicabile che il legislatore locale operi al riguardo utilizzando gli strumenti statutari disponibili (che sono stati fra l'altro anche dettagliati nelle norme regionali sull'ordinamento degli enti locali) in funzione di un più significativo e consistente riconoscimento del ruolo e delle funzioni degli enti locali, e di un parallelo e coerente ridimensionamento dell'amministrazione provinciale.



