RapportiNell'ambito dei rapporti internazionali e comunitari regione e province autonome esercitano poteri e funzioni di varia natura e contenuto: in parte condividendo con le altre regioni regole e procedure comuni, sulla base di principi dettati da fonti statali e secondo la ricostruzione elaborata dalla Corte costituzionale (ad esempio nell'ambito del c.d. potere estero); in parte utilizzando regole proprie e distinte rispetto al regime ordinario (come nel caso del regime di adeguamento a livello locale del diritto comunitario); in parte ancora svolgendo un proprio specifico ruolo nel settore dei rapporti transfrontalieri (soprattutto con il mondo tedesco: Euregio ecc.).
La riforma del titolo V della Costituzione ha introdotto in questo settore una disciplina che sembra di generale applicazione, attraverso il riconoscimento a tutte le regioni di una (limitata) soggettività in campo comunitario e internazionale, peraltro da svolgere entro ambiti di regia statale, e salvo il controllo sostitutivo stabilito dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione.
Su questo detta norme più specifiche anche la legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'applicazione della riforma del titolo V della Costituzione, e la successiva legge 4 febbraio 2005, n. 11. Con ogni probabilità si tratta di un settore in cui peserà in modo determinante la giurisprudenza costituzionale.
Gli aspetti di maggior rilievo si possono così sintetizzare:



