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Rapporti

Rapporti con lo Stato e la Comunità Europea

I rapporti internazionali e con l'Unione europea


Nell'ambito dei rapporti internazionali e comunitari regione e province autonome esercitano poteri e funzioni di varia natura e contenuto: in parte condividendo con le altre regioni regole e procedure comuni, sulla base di principi dettati da fonti statali e secondo la ricostruzione elaborata dalla Corte costituzionale (ad esempio nell'ambito del c.d. potere estero); in parte utilizzando regole proprie e distinte rispetto al regime ordinario (come nel caso del regime di adeguamento a livello locale del diritto comunitario); in parte ancora svolgendo un proprio specifico ruolo nel settore dei rapporti transfrontalieri (soprattutto con il mondo tedesco: Euregio ecc.).

La riforma del titolo V della Costituzione ha introdotto in questo settore una disciplina che sembra di generale applicazione, attraverso il riconoscimento a tutte le regioni di una (limitata) soggettività in campo comunitario e internazionale, peraltro da svolgere entro ambiti di regia statale, e salvo il controllo sostitutivo stabilito dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

Su questo detta norme più specifiche anche la legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'applicazione della riforma del titolo V della Costituzione, e la successiva legge 4 febbraio 2005, n. 11. Con ogni probabilità si tratta di un settore in cui peserà in modo determinante la giurisprudenza costituzionale.

Gli aspetti di maggior rilievo si possono così sintetizzare:

  • competenza legislativa: in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea tutte le regioni (e quindi anche le province autonome) si vedono riconosciuta una competenza legislativa di tipo concorrente, da svolgere quindi nell'ambito dei principi contenuti in legge statale (art. 117, terzo comma, Costituzione).
  • Attuazione a livello locale del diritto comunitario (e degli accordi internazionali): si costituzionalizza il principio secondo cui regioni e province autonome provvedono all'attuazione e all'esecuzione delle norme comunitarie e degli accordi internazionali, nelle materie di loro competenza e nel rispetto di norme procedurali stabilite da leggi statali, che prevedono anche il potere sostitutivo in caso di inadempienza (art. 117, quinto comma, Costituzione). Su questo aspetto - e limitatamente all'attuazione del diritto comunitario - per la regione e le province autonome opera una specifica norma di attuazione (artt. 6 - 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526):
    • regione e provincia autonoma (nelle materie esclusive e concorrenti) provvedono direttamente all'attuazione dei regolamenti comunitari, in caso di necessità di una normativa integrativa o di attività amministrativa esecutiva;
    • provvedono altresì direttamente (nelle materie di competenza esclusiva) anche all'immediata attuazione delle direttive e delle raccomandazioni, salvo adeguamento successivo alle norme statali di attuazione degli obblighi comunitari;
    • è anche previsto un regime di controllo sostitutivo del governo, in caso di accertata inattività comportante inadempimento agli obblighi comunitari.
  • Partecipazione alla definizione delle politiche comunitarie. Vale lo stesso principio relativo all'attuazione del diritto comunitario: regioni e province autonome concorrono direttamente alla formazione degli atti comunitari. La legge n. 131 del 2003 dettaglia questo principio prevedendo la loro partecipazione - nell'ambito delle delegazioni governative - ai lavori del Consiglio, dei gruppi di lavoro e comitati (fra i quali da ricordare il comitato delle regioni, organo di consulenza obbligatoria - del Consiglio e della Commissione - per le questioni regionali, cui le province autonome partecipano attraverso i propri presidenti), ma garantendo l'unitarietà della rappresentanza dello Stato da parte del capo della delegazione governativa. E' anche prevista la facoltà per il Governo, su richiesta delle regioni, di presentare ricorso alla Corte di giustizia delle comunità europee contro atti normativi ritenuti illegittimi.
  • la nuova disciplina sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (legge 4 febbraio 2005, n. 11), che ridefinisce la normativa in ordine alla partecipazione italiana alle fasi ascendente e discendente concernenti le normative europee, tenendo conto della riforma del titolo V della Costituzione e della legge n. 131 del 2003. In particolare le regioni sono coinvolte nei processi decisionali europei che riguardano materie di competenza regionale e anche materie di interesse statale, e la disciplina della partecipazione regionale alle decisioni dell'Italia alla formazione e all'attuazione degli atti normativi comunitari avviene attraverso appositi canali informativi stato-regioni che debbono passare per il tramite degli organismi rappresentativi delle giunte e dei consigli costituiti a livello interregionale.
  • Potere estero: rispetto agli ambiti fino ad oggi riconosciuti, si costituzionalizza una disciplina di principio che si deve intendere estesa anche alla regione e province autonome (art. 117, nono comma, Costituzione):
    • la facoltà - nelle materie di competenza - di concludere accordi e intese, entro limiti (casi e procedure) stabiliti con leggi dello Stato;
    • la legge n. 131 del 2003 dettaglia questo principio: regioni e province autonome possono - nell'ambito delle proprie competenze - attuare direttamente gli accordi internazionali ratificati; possono concludere intese - con enti territoriali interni ad altri stati - per favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale; possono realizzare attività di mero interesse internazionale; possono concludere - con altri stati - accordi esecutivi di accordi internazionali entrati in vigore, accordi di natura tecnico amministrativa o programmatica finalizzati a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale.
  • Controllo sostitutivo del governo: è previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ed opera (fra le altre ipotesi) in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o di norme comunitarie. La legge n. 131 del 2003 precisa i limiti di questo intervento, e attribuisce l'esecuzione dei provvedimenti governativi all'organo statale a competenza regionale individuato nello statuto (commissario del governo). Su questo punto dovrebbe però prevalere in Trentino - Alto Adige l'applicazione della specifica disciplina sui controlli sostitutivi contenuta nelle norme di attuazione (in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987).
  • Da ricordare comunque che la stessa legge n. 131 del 2003 affida a nuove norme di attuazione il compito di disciplinare l'esercizio delle attività in materia internazionale e comunitaria da parte delle regioni ad autonomia speciale (art. 10).
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