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Peculiarità storiche

Peculiarità storiche e giuridiche

Peculiarità fondamentali


Il Trentino - Alto Adige è costituito in regione autonoma e comprende il territorio delle province di Trento e di Bolzano (art.1 statuto). Sul territorio di questa regione sono quindi costituiti tre enti distinti:

  • la Provincia autonoma di Trento;
  • la Provincia autonoma di Bolzano;
  • la Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol.

Le due province e la regione formano un sistema di enti autonomi, fra loro collegati, unico all'interno dell'ordinamento regionale italiano.

La specialità del Trentino - Alto Adige, che assieme alle altre regioni a statuto speciale trova il suo fondamento nell'art. 116 della Costituzione, si manifesta in una serie di elementi che ne differenziano il regime rispetto alle altre autonomie speciali:

  • un fondamento storico - giuridico di carattere internazionale (ancoraggio internazionale): se l'accordo De Gasperi - Gruber del 5 settembre 1946 (reso esecutivo con il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430) venne sottoscritto per garantire particolari tutele e garanzie alle sole popolazioni di lingua tedesca residenti in Alto Adige, esso è stato comunque svolto ed attuato (nello statuto speciale e nell'art. 116 della Costituzione) in un quadro regionale, cui partecipano - assieme alla Provincia autonoma di Bolzano - anche la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol. La valenza giuridica di questo peculiare fondamento è stata successivamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale ed è stata anche formalizzata in norme statali (es. nell' art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266);
  • l'esistenza di una forte componente di minoranze linguistiche: sul territorio attualmente facente parte del Trentino - Alto Adige convivono popolazioni di lingua e cultura diversa. Accanto al gruppo linguistico italiano c'è quello tedesco (prevalente in Alto Adige), quello ladino (in Alto Adige e - in misura minore - in Trentino), altre comunità linguistiche quantitativamente meno consistenti (mocheni e cimbri - di origine tedesca - in Trentino).
  • A questi gruppi linguistici sono riconosciute forme particolari di tutela, che variano in ragione del loro riconoscimento a livello statutario.
  • Al gruppo linguistico tedesco in Alto Adige, che costituisce la minoranza più forte in ambito regionale (la popolazione di lingua tedesca costituisce la maggioranza della popolazione residente in questa provincia) lo statuto attribuisce un regime di garanzie assai articolato e complesso. Il gruppo linguistico ladino è invece caratterizzato da un grado di tutela statutaria che è parzialmente diverso per le popolazioni residenti in Alto Adige rispetto a quelle residenti in Trentino. La riforma statutaria introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 ha comunque significativamente esteso il regime di tutela dei ladini trentini ed ha contestualmente introdotto una serie di garanzie anche per le comunità linguistiche trentine mochene e cimbre, nel passato tutelate solo con disposizioni di carattere legislativo ordinario;
  • l'autonomia speciale delle due province nell'ambito di una stessa regione (tripolarità): la regione comprende nel suo territorio le province di Trento e di Bolzano (art. 1 e 3 statuto). Queste disposizioni statutarie vanno oggi rilette alla luce della nuova formulazione dell'art. 116, secondo comma, della Costituzione, in base al quale sono le due province autonome che costituiscono la regione. Le province sono enti distinti e autonomi rispetto alla regione: ad esse sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo la disciplina dello statuto (art. 3, secondo comma, statuto). Inoltre la regione e le due province (in quanto enti autonomi dotati di poteri politico-legislativi di pari valore e forza, anche se svolti nell'ambito delle rispettive competenze) si pongono sullo stesso piano nei loro reciproci rapporti, nei confronti dello Stato e delle altre regioni.
  • Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano non hanno però un identico ordinamento: lo statuto e le norme di attuazione differenziano sensibilmente la Provincia autonoma di Bolzano in funzione delle peculiari tutele per la minoranza tedesca.
  • Comunque la provincia autonoma esercita poteri e funzioni che sono propri di una regione: in particolare essa esercita una competenza legislativa (e questa è la più importante differenza con le altre province, che hanno una competenza normativa solo di tipo secondario o regolamentare e in un ambito assai circoscritto di materie): approva quindi leggi nei settori più importanti della vita sociale ed economica locale, entro un ampio complesso di competenze assegnate dallo statuto e svolte nelle norme di attuazione;
  • la revisione complessiva dello statuto speciale di autonomia: fra le regioni a statuto speciale è un dato fino ad oggi riscontrabile solo nel Trentino - Alto Adige. Nel 1971 alle due province autonome sono stati attribuiti nuovi o più ampi poteri legislativi ed amministrativi (e anche maggiori finanziamenti). L'incremento delle competenze provinciali è avvenuto togliendole in parte alla regione, che quindi - pur mantenendo la propria autonomia ed un nucleo limitato di competenze - esercita ora un ruolo e un potere inferiore a quello originario e assai ridotto rispetto a quello svolto da ciascuna provincia.
  • Più recentemente la riforma statutaria del 2001 ha ulteriormente circoscritto l'ambito di competenza della regione, togliendole la competenza elettorale per attribuirla alle province, ed estendendo alle province significativi poteri o competenze prima riservate alla sola regione. Quindi oggi quasi tutte le competenze esercitate a livello locale, sia legislative che amministrative, e i poteri di governo strategici appartengono alle province autonome;
  • un particolare sistema di rapporti che tiene unite fra loro la regione e le province autonome: pur mantenendo ognuno dei tre enti rilevanza distinta ed autonoma, lo statuto è unico, così come sono uniformi (anche se non sempre uguali per entrambe le province) alcune norme fondamentali approvate con legge regionale in materia di ordinamento degli enti locali e in altri limitati settori rimasti alla competenza regionale. Tuttavia, con la riforma statutaria del 2001 è venuta a cadere la competenza elettorale regionale ed il procedimento elettorale non è più unico e non è più svolto a livello regionale: quindi non è più l'elezione del consiglio regionale a dar vita - in via automatica - ai consigli provinciali, ma sono questi ultimi che, eletti separatamente in base a leggi provinciali distinte, costituiscono assieme il consiglio regionale. Ciononostante, il quadro di riferimento rimane ancora in certa misura unitario e l'autonomia delle due province continua a collocarsi in un'unica cornice regionale. Lo documentano fra l'altro alcuni aspetti rilevanti:
    • lo statuto, che è unico e che rappresenta la legge fondamentale dell'organizzazione della regione e delle province autonome;
    • il quadro regionale in cui continuano a collocarsi le autonomie provinciali (art. 116 Costituzione e articoli 1 e 3 statuto);
    • l'esercizio di un nucleo di competenze svolto dalla regione per tutta la comunità regionale (es. articoli 4 e 5 statuto);
    • la necessaria contemporaneità delle elezioni provinciali, anche in funzione dell'automatica costituzione del consiglio regionale (art.48 statuto);
    • i collegamenti e i condizionamenti del tutto peculiari che sorgono fra le tre assemblee (secondo la disciplina degli articoli 25, primo comma; 33; 48, primo comma e 49 bis statuto) sulla composizione del consiglio regionale, sugli effetti del suo scioglimento, sull'elezione dei consigli provinciali;
    • la disciplina sulla procedura di modifica dello statuto, che l'art. 103 incardina ancora in capo al consiglio regionale, pur dovendo questo deliberare conformemente al parere dei consigli provinciali;
    • la permanenza in capo alla regione di poteri o strumenti istituzionalmente significativi, come la nomina dei delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica (art. 83, primo comma, Costituzione), e come il regime di pubblicazione degli atti ufficiali, che è unitario e svolto attraverso il bollettino ufficiale della regione (art. 57 e 58 statuto).
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