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Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento
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L'ordinamento e gli organi statutari

Gli istituti di partecipazione popolare in provincia di Trento


Referendum e iniziativa legislativa popolare sono istituti previsti ma non disciplinati dallo statuto. La loro disciplina era riservata, fino alla riforma statutaria del 2001, alla legge regionale. La riforma ha introdotto alcune novità di rilievo: oltre ad aver escluso il referendum confermativo nazionale per le modifiche statutarie (art. 103, quarto comma, statuto), in particolare ha esteso la competenza in materia anche alle province ed ha ampliato la tipologia di referendum che possono essere indetti a livello provinciale.

  • I principi statutari sul referendum e sull'iniziativa popolare vedono:
    • a livello regionale la disciplina del referendum e delle iniziative popolari relativa a leggi regionali. A parte l'ipotesi prevista dall'art. 7 dello statuto (sulla consultazione per l'istituzione di nuovi comuni o per la modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali), la previsione di referendum è oggi limitata al referendum per le leggi regionali (art. 60 statuto): la relativa disciplina è contenuta nella legge regionale 24 giugno 1957, n. 11. Per le iniziative popolari regionali (anche in questo caso il riferimento statutario è dato dall'art. 60) opera invece la legge regionale 16 luglio 1972, n. 15. Queste leggi - in quanto approvate prima della riforma statutaria del 2001 - contengono disposizioni anche sui referendum e sulle iniziative popolari relative a leggi provinciali: queste non sono più applicabili in provincia di Trento;
    • a livello provinciale la competenza a disciplinare forme diverse di referendum sulla base di principi stabiliti in statuto e nella legge provinciale sulla forma di governo o in una legge ad hoc ma approvata alla stregua della legge sulla forma di governo (art. 47, secondo comma, statuto).
  • Per i referendum e le iniziative popolari da svolgere in provincia di Trento non si applica più la legislazione regionale approvata prima della riforma dello statuto, bensì la legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13 sulla disciplina del referendum confermativo e - più in generale - la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali), approvata con la procedura stabilita dall'articolo 47 dello statuto. Questa legge contiene una disciplina distinta per i singoli istituti accanto ad un nucleo di normativa uniforme (es. inammissibilità delle proposte nel periodo elettorale e immediatamente successivo).
  • Referendum confermativo (art. 47 statuto e legge provinciale n. 13 del 2002): stabilisce la procedura per l'indizione del referendum prevista dall'articolo 47 dello statuto, ed è stata approvata necessariamente prima della legge elettorale e sulla forma di governo, essendo quest'ultima soggetta a tale tipo di referendum, quando lo chiedessero - entro tre mesi dalla pubblicazione sul Bur - un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei consiglieri provinciali (se però la legge elettorale e sulla forma di governo viene approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri il referendum può essere richiesto solo da un quindicesimo degli aventi diritto al voto):
    • disciplina la procedura di richiesta del referendum, (sia da parte degli elettori che da parte dei consiglieri provinciali), la verifica di ammissibilità del quesito e delle sottoscrizioni (a cura dell'ufficio centrale del referendum), la procedura della sua indizione (da parte del presidente della provincia), del suo svolgimento e della proclamazione del risultato;
    • non è richiesto un quorum di partecipazione; la promulgazione è disposta sia in caso di mancata presentazione della richiesta di referendum entro il termine di tre mesi dall'apposita pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione, sia nel caso di richiesta dichiarata inammissibile, sia nel caso di esito favorevole (è richiesta la maggioranza dei voti validi);
    • è stabilita un'apposita disciplina per l'ipotesi di impugnativa del governo davanti alla Corte costituzionale promossa prima della promulgazione della legge (le eventuali operazioni referendarie sono sospese in attesa della decisione del giudice).
  • Referendum propositivo e consultivo (legge provinciale n. 3 del 2003):
    • hanno identico oggetto (specifiche questioni di particolare interesse provinciale) e differiscono fra loro solo in ragione dei proponenti abilitati a presentare la richiesta: nel referendum propositivo sono proponenti solo i cittadini elettori (sono richieste almeno 8.000 sottoscrizioni, oppure 1.500 se l'oggetto della proposta concerne questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche); nel referendum consultivo la richiesta spetta solo a soggetti pubblici (consiglio provinciale con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti; almeno 10 consigli comunali che rappresentino il 5 per cento dei residenti in provincia; giunta provinciale; consiglio delle autonomie; con previsioni particolari a tutela delle minoranze linguistiche);
    • è prevista una procedura finalizzata all'esame formale e di merito della richiesta, che deve essere supportata da un comitato promotore (esame che avviene attraverso un'apposita commissione di esperti, nominata a questo scopo all'inizio della legislatura, cui spetta la decisione circa l'ammissibilità dell'iniziativa nonché la verifica delle firme e la proclamazione dei risultati); una procedura per la raccolta delle firme, per l'indizione del referendum (a cura del presidente della provincia) e per il suo svolgimento;
    • quanto all'esito, è previsto che in caso di risultato positivo giunta e consiglio provinciale siano tenuti ad adottare entro tre mesi - secondo la rispettiva competenza - le iniziative e i provvedimenti per consentire l'attuazione del risultato.
  • Referendum abrogativo (legge provinciale n. 3 del 2003):
    • serve per abrogare solo leggi o parti di leggi provinciali;
    • per essere indetto sono richieste almeno 8.000 sottoscrizioni di elettori, oppure 20 delibere conformi di consigli comunali;
    • non è ammesso sulle leggi provinciali riguardanti bilanci e tributi, sulle leggi di tutela delle minoranze linguistiche, nè su leggi elettorali e sulla forma di governo (su leggi che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche il referendum abrogativo può essere indetto solo quando lo richiedono almeno 1.500 elettori residenti nei comuni dove sono insediate le minoranze);
    • anche in questo caso (e con rinvio alla normativa per il referendum propositivo) è prevista una procedura di presentazione della richiesta referendaria da parte di un comitato promotore; l'esame d'ammissibilità spetta alla commissione per il referendum, che verifica anche le firme raccolte e i risultati del referendum;
    • se i risultati sono favorevoli (a condizione che abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto) si procede all'abrogazione della legge da parte del presidente della provincia con proprio decreto.
  • Iniziativa popolare (legge provinciale n. 3 del 2003): con questa disciplina si consente agli elettori di presentare in consiglio provinciale propri disegni di legge:
    • il progetto (presentato da almeno tre proponenti) deve essere accompagnato da almeno 2.500 firme di elettori;
    • l'iniziativa non è ammessa in materia tributaria e di bilancio;
    • è stabilita una procedura per la raccolta delle firme (la stessa valida per i referendum) e una verifica formale e di contenuto (la proposta è respinta se contrasta con la Costituzione e lo statuto);
    • la legge disciplina l'assegnazione del progetto alla commissione competente e stabilisce anche specifici diritti dei proponenti alla partecipazione all'iter legislativo in commissione;
    • se il consiglio non inizia l'esame della proposta entro 24 mesi dalla presentazione, essa è sottoposta a referendum popolare senza necessità di raccolta di sottoscrizioni; se l'esito è favorevole (e hanno partecipato al referendum almeno il 50 per cento degli aventi diritto) la legge viene promulgata.
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