Referendum e iniziativa legislativa popolare sono istituti previsti ma non disciplinati dallo statuto. La loro disciplina era riservata, fino alla riforma statutaria del 2001, alla legge regionale. La riforma ha introdotto alcune novità di rilievo: oltre ad aver escluso il referendum confermativo nazionale per le modifiche statutarie (art. 103, quarto comma, statuto), in particolare ha esteso la competenza in materia anche alle province ed ha ampliato la tipologia di referendum che possono essere indetti a livello provinciale.