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L'amministrazione

L'Amministrazione, gli enti locali e il regime finanziario

Il regime finanziario


I principi generali sull'ordinamento finanziario della regione e delle province autonome sono collocati nel titolo VI dello statuto; disposizioni che hanno subito una prima riforma con la legge 30 novembre 1989, n. 386 (oggi in gran parte abrogata), e una riforma più recente con la legge finanziaria 2010 ( legge 23 dicembre 2009, n. 191 ). Essi sono ulteriormente dettagliati in un'apposita norma d'attuazione ( decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 ). I contenuti principali di questo regime sono questi:

  • un sistema di finanziamento prevalentemente derivato da quello statale, attraverso la devoluzione di quote fisse (in misura percentuale molto elevata, di regola pari ai 9/10 del gettito fiscale riscosso sul territorio) di imposte e tasse statali riscosse a livello locale:
    • la devoluzione alla regione dei proventi delle imposte ipotecarie e di una serie di quote del gettito di alcune altre imposte (successioni, imposta sul valore aggiunto, proventi del lotto) percepite sul suo territorio (art. 69 statuto);
    • la devoluzione alle province (artt. 70, 71, 75 statuto) dei proventi di una serie di imposte (imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, canoni per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche, accise) o di quote fisse di entrate tributarie di spettanza statale, in quanto percepite sul loro territorio (imposte di registro, di bollo, tasse di concessione governativa, tassa di circolazione, imposte di consumo sui tabacchi, IVA, imposta di fabbricazione della benzina; altre imposte dirette o indirette);
  • la generale facoltà data alla regione e alle province di istituire propri tributi, in armonia con i principi del sistema tributario statale (art. 73 statuto), con facoltà di ampia manovra sulle leva fiscale; la facoltà data alle province di stabilire imposte e tasse sul turismo (art. 72 statuto);
  • l'attribuzione alla regione e alle province della facoltà di ricorrere all'indebitamento solo per opere di investimento (art. 74 statuto);
  • una disciplina per l'accertamento dei tributi in ambito provinciale da svolgere in collaborazione con la provincia (art. 82 statuto);
  • il riconoscimento alla province della competenza normativa in materia di finanza locale (art. 80 statuto), che comprende la materia dei tributi locali;
  • il riconoscimento dell'autonomia di spesa relativamente ai fondi affluiti in bilancio, attraverso l'approvazione - con legge - dei bilanci (ed anche dei rendiconti) e la disciplina degli strumenti di contabilità finanziaria, che deve rispettare i principi statali in materia di arminizzazione dei bilanci pubblici (art. 83 statuto). A questo riguardo è peculiare (art. 84 statuto):
    • la procedura d'approvazione del bilancio e del rendiconto della provincia di Bolzano: la votazione dei singoli capitoli deve avvenire per gruppi linguistici, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, e con l'obbligo di rimettere l'approvazione degli stessi capitoli a una commissione consiliare paritetica o, in ultima e definitiva istanza, al tribunale amministrativo regionale di Bolzano;
    • la procedura di approvazione del bilancio e del rendiconto della regione, che prevede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri provinciali di Trento e dei consiglieri provinciali di Bolzano, oppure - se tale maggioranza non si forma - la devoluzione dell'approvazione ad un organo regionale apposito;
  • il riconoscimento in capo alla regione e alle province di un proprio demanio e patrimonio, regionale (artt. 66 e 67 statuto) e provinciale (art. 68 statuto). Apposite norme d'attuazione individuano in particolare i beni del demanio provinciale, costituito a seguito dei trasferimenti da parte della regione e dello Stato per effetto della riforma statutaria del 1971 ( decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 );
  • il riconoscimento alle province di un'autonomia di spesa molto ampia, secondo le norme provinciali di settore;
  • con l'intesa fra governo, regione e province autonome del 30 novembre 2009 (recepita dall'articolo 2 della legge n.191 del 2009 - legge finanziaria 2010) sono state approvate alcune misure strategiche per il coordinamento della finanza regionale e provinciale con i principi della legge delega sul federalismo fiscale.

L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia autonoma di Trento è disciplinato dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento):

  • la legge provinciale di contabilità contiene le regole sulla formazione dei bilanci provinciali (pluriennale, preventivo, rendiconti), sull'utilizzo degli altri strumenti legislativi che incidono sulla finanza provinciale (es. legge finanziaria), sugli strumenti e le procedure per la gestione delle entrate e delle spese;
  • il bilancio annuale di previsione è formato annualmente ed approvato con legge (si tratta del bilancio giuridico, documento politico di programmazione finanziaria, suddiviso per funzioni e articolato in unità previsionali di base), cui corrisponde un documento tecnico di gestione operativa, elaborato dalla giunta, che suddivide le unità previsionali di base in capitoli di entrata e di spesa;
  • quanto ai tributi provinciali, la materia è disciplinata in maniera frammentaria. In genere, disposizioni relative ai singoli tributi sono collocate nelle leggi finanziarie o collegate alla manovra di bilancio. Mentre in passato essi avevano scarso impatto, più recentemente hanno acquisito maggior rilievo - fra le entrate provinciali - per la consistenza del loro gettito: fra questi vanno ricordati: l'Irap, l'addizionale regionale all'Irpef, la tassa automobilistica provinciale, l'imposta provinciale di trascrizione, e una serie di altri tributi riscossi in settori specifici di competenza provinciale (es. l'addizionale sull'imposta sul consumo dell'energia elettrica, il tributo per il deposito dei rifiuti solidi in discarica, ecc.);
  • più in generale, sulla specialità dell'ordinamento finanziario provinciale si può oggi osservare - anche in relazione al nuovo sistema costituzionale di federalismo fiscale i cui principi, collocati nell'articolo 119 della Costituzione e nella legge delega sul federalismo fiscale, hanno recentemente modificato l'assetto complessivo di tale settore - che la provincia autonoma gode ancora, al momento, di una relativa situazione di vantaggio, soprattutto collegata a particolari garanzie e strumenti statutari (come le quote fisse di devoluzione di tributi statali). Sotto il profilo delle disponibilità finanziarie invece il vantaggio (che storicamente era tipico di tutte le autonomie speciali rispetto alle regioni ordinarie) è probabilmente destinato a ridursi progressivamente, per effetto dei processi di perequazione e solidarietà indotti dagli obblighi imposti dalla legge delega sul federalismo fiscale, così come declinati nell'accordo di Milano del 30 novembre 2009 e nelle successive norme di coordinamento della finanza regionale e provinciale dettate dalla legge n. 191 del 2009.
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