FunzioniNella funzione consiliare di indirizzo e di controllo che la Costituzione, lo Statuto, il regolamento interno e le prassi consiliari assegnano al Consiglio provinciale rientra anche il controllo su alcune nomine e designazioni effettuate dalla Giunta provinciale. A volte poi è prevista la partecipazione del Consiglio alla scelta di alcuni componenti di organismi nominati dalla Giunta provinciale o, sia pure con minor frequenza, da altri soggetti.
Infatti, rispetto alle nomine o designazioni di competenza della Giunta provinciale relative ad alcuni istituti ed enti la Prima Commissione definisce in via preventiva i requisiti di professionalità e di competenza che devono possedere i soggetti chiamati alle cariche più elevate, quali i presidenti e i componenti dei consigli di amministrazione. Spetta per lo più alla Giunta, ma talora anche al Consiglio, individuare nominalmente i candidati, mentre la Prima Commissione, sulla base dei curricula presentati, il possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti.
Inoltre, numerose sono le leggi della Provincia che costituiscono società, enti funzionali, fondazioni per l'esercizio di funzioni di competenza provinciale o comunque comitati e commissioni con compiti consultivi o propositivi. Spesso tali leggi richiedono che negli organi collegiali un certo numero di componenti sia designato dal Consiglio provinciale e che una parte di questi siano designati su indicazione delle forze politiche di minoranza, mentre il potere di nomina spetta alla Giunta provinciale o a altro soggetto.
In alcuni casi, invece, generalmente di una certa rilevanza istituzionale - quali ad esempio l'elezione del Difensore civico, dei rappresentanti della Provincia nella Commissione dei 12, del Comitato provinciale per le comunicazioni, dell'Autorità per le minoranze linguistiche - il Consiglio è chiamato ad effettuare direttamente la nomina.
La maggior parte del tempo e delle energie delle commissioni permanenti è assorbita dall'attività istruttoria in sede referente dei disegni di legge proposti dai consiglieri, dalla Giunta provinciale e dal popolo. Ma un ruolo sempre più importante hanno assunto le iniziative delle commissioni permanenti volte ad acquisire informazioni ed elementi di giudizio utili per l'attività consiliare nonché le azioni di verifica e di controllo sull'attività dell'Esecutivo. Numerose leggi provinciali poi attribuiscono alle commissioni permanenti il compito di esprimere il proprio parere su regolamenti o su altri provvedimenti di competenza della Giunta provinciale. Si tratta sempre di pareri obbligatori (la Giunta è obbligata a chiederli), ma non vincolanti (la Giunta non è obbligata ad adeguarsi al parere della commissione, ma è tenuta a motivare il mancato recepimento), espressi alla fine di procedimenti anche molto complessi e prima che l'Esecutivo adotti quell'atto in sede definitiva.
In sede consultiva il ruolo della commissione è essenzialmente di garanzia, in quanto assicura l'apporto al procedimento di una competenza particolare qual è quella propria degli affari trattati dalla commissione: la dimensione politica nella quale vengono ad operare le commissioni quando sono chiamate ad esprimere pareri si colloca nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo politico. Infatti, l'espressione di un parere da parte di un organo del potere legislativo non realizza una compartecipazione dell'organo consiliare all'attività amministrativa perché i pareri delle commissioni non sono di natura tecnica o giuridica ma implicano invece una valutazione di rilevanza politica della questione, della corrispondenza e della coerenza del provvedimento rispetto alla legge a cui dà attuazione e all'indirizzo generale provinciale.
Il Difensore civico segue, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di competenza della Provincia e dei suoi enti delegati e, previa stipula di una convenzione, anche dei comuni, comprensori, case di riposo, ecc. Il suo compito quindi è di facilitare il dialogo tra i cittadini e le istituzioni, aiutandoli a soddisfare i propri bisogni nei rapporti con l'ente pubblico e garantendo la tempestività e la regolarità dei procedimenti e il superamento di ritardi e incomprensioni. Alla legge istitutiva del Difensore civico ( legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 ) sono stati nel tempo aggiunti riferimenti specifici ad alcuni settori di intervento, come l'ambiente e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio provinciale e svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza. È scelto dall'Assemblea all'inizio di ogni legislatura tra persone con un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riferimento ai settori rientranti nelle sue competenze. Per la nomina del Difensore civico è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, quindi una maggioranza superiore a quella prescritta per altre nomine e designazioni proprio per sottolineare l'esigenza di un'ampia condivisione consiliare del nominativo prescelto, al di là degli schieramenti politici.
L'opera che il Difensore civico svolge non solo nei confronti dei cittadini ma anche nei confronti dell'amministrazione viene riassunta in una relazione annuale che il Difensore presenta al Consiglio, ma se lo ritiene opportuno può presentare anche altre relazioni su determinate tematiche. La pubblica discussione delle relazioni rappresenta l'occasione per effettuare un'analisi sullo stato della pubblica amministrazione, sulle mancanze di natura legislativa, regolamentare e organizzativa emerse nei rapporti con le strutture degli enti pubblici ed anche sulle possibilità di intervenire per migliorare e correggere l'azione pubblica. A tal fine, durante la discussione ogni consigliere può presentare proposte di ordini del giorno, documenti politici con i quali si danno istruzioni alla Giunta in merito ad una questione determinata. Con l'approvazione della proposta il Consiglio impegna l'Esecutivo all'attuazione delle direttive impartite.
La commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna è stata istituita con la legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 , per promuovere iniziative in campo istituzionale, economico, sociale e culturale volte a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna, in attuazione dei principi della Costituzione che sanciscono l'uguaglianza e la parità sociale fra i sessi.
La commissione è nominata dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura ed è formata da quindici componenti, dodici eletti dalle associazioni e dai movimenti femminili rappresentativi a livello provinciale, e tre dal Consiglio provinciale, scelti tra persone esperte nei settori del lavoro, dell'economia, dell'assistenza sociale, della sanità, della cultura e dell'istruzione.
La commissione per le pari opportunità è organo di consulenza della Giunta e del Consiglio provinciali ed è chiamata a esprimere il proprio parere sui disegni di legge della Giunta, e su altri atti di competenza di quest'ultima che toccano direttamente o indirettamente la condizione femminile. Inoltre, la commissione può svolgere indagini conoscitive, verificare lo stato di attuazione della legislazione provinciale in materia di parità, promuovere azioni positive e momenti informativi, tutto con lo scopo di migliorare la normativa vigente nei settori che possono interessare la condizione femminile in provincia.
La commissione dà conto della sua attività in una relazione annuale presentata al Consiglio, in cui si valuta anche lo stato di applicazione della legislazione della Provincia e si formulano osservazioni e proposte. La discussione consiliare della relazione rappresenta l'occasione per compiere una ricognizione delle problematiche esistenti e per valutare proposte di modifica e di miglioramento della situazione.
La Costituzione prevede che i consigli regionali possano partecipare ad attività proprie dello Stato, e innanzitutto all'attività legislativa con la presentazione di progetti di legge alle Camere e quindi l'attivazione del procedimento di formazione della legge statale.
Lo Statuto ha assegnato tale potere anche al Consiglio provinciale e la norma di attuazione ha stabilito che il progetto di legge costituisce un esercizio dell'iniziativa legislativa statale. Si tratta dunque di una particolare forma di collegamento tra diversi livelli istituzionali, Provincia e Stato, secondo un processo ascendente che va dal Consiglio provinciale al Parlamento.
Il progetto di legge, sottoscritto da almeno cinque consiglieri, deve disciplinare materie non appartenenti alla competenza della Provincia ma che presentano per essa particolare interesse. Il Consiglio provinciale, pertanto, come organo rappresentativo degli interessi generali della comunità, con l'esame dei progetti di legge può promuovere iniziative in materie particolarmente sentite dalla popolazione provinciale, non riguardanti l'attività della Provincia ma riservate alla competenza dello Stato.
Al progetto di legge si applica la disciplina prevista per il procedimento legislativo, che si articola in una fase istruttoria compiuta dalla commissione permanente competente per materia e poi nell'esame deliberativo spettante al Consiglio.
I progetti di legge approvati dal Consiglio, corredati da una relazione illustrativa, sono inviati al Presidente della Provincia che li trasmette al Governo, al quale compete la loro presentazione a una delle due Camere del Parlamento.
L'esito dei progetti di legge di iniziativa regionale è stato sinora insoddisfacente, tant'è che le stesse regioni hanno finito con il privilegiare altre e diverse modalità di partecipazione alle attività dello Stato, anche tramite forme di consultazione e di contatto che nel tempo si sono dimostrate più efficaci. Infatti, i regolamenti parlamentari non contengono alcuna disposizione specifica che disciplini e che magari favorisca l'esame dei progetti di legge di iniziativa regionale, ai quali si applica la disciplina ordinaria del procedimento legislativo.
Tra i momenti di partecipazione all'attività dello Stato che sono concessi al Consiglio provinciale rientra l'adozione di voti in materie non appartenenti alla competenza della Provincia ma che presentano per essa particolare interesse.
Il voto è una richiesta motivata di intervento del Parlamento, non corredata da un testo articolato e promossa su iniziativa di almeno cinque consiglieri.
Al voto si applica la disciplina prevista per l'esame delle proposte di mozione. I voti approvati dal Consiglio sono inviati al Presidente della Provincia che li trasmette al Governo, al quale compete la loro presentazione a una delle due Camere del Parlamento.
Per l'esame dei voti presentati dalle regioni l'unica disposizione esistente a livello di regolamenti parlamentari è rinvenibile nel regolamento del Senato, il quale stabilisce che essi, dopo essere stati comunicati all'Assemblea, sono trasmessi alla commissione competente per materia; se i voti hanno attinenza con disegni di legge già pendenti presso la commissione sono discussi congiuntamente a tali disegni di legge. È infine previsto che il loro esame possa concludersi o con una relazione all'Assemblea o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere in merito. Il voto pertanto si presenta come lo strumento ideale per sollecitare un'iniziativa di legge statale o per richiedere emendamenti a iniziative in corso.
Una pluralità di persone, cittadini e non, ha la facoltà di presentare una petizione per rivolgere al Consiglio una richiesta volta a sostenere un interesse diffuso, in particolare per evidenziare problemi di politica legislativa o per esporre comuni necessità. Il diritto di petizione proviene da un istituto antico, dalle 'suppliche al sovrano' che fin dall'epoca medievale spettavano al popolo. Nelle moderne democrazie rappresentative, nelle quali la sovranità appartiene al popolo che la esercita attraverso le assemblee parlamentari, le petizioni sono indirizzate al parlamento.
È uno strumento datato ma che conserva talvolta una certa utilità etico-politica, soprattutto quando rappresenta sentimenti della pubblica opinione non organizzata in partiti o associazioni.
La petizione, usualmente corredata da un consistente numero di firme proprio a dimostrazione dell'interesse diffuso alla trattazione dell'argomento proposto, va dunque indirizzata al Presidente del Consiglio il quale sottopone il documento all'Ufficio di Presidenza, competente a valutare l'esistenza delle condizioni regolamentari prescritte per la presentazione al Consiglio di una petizione. Successivamente il Presidente trasmette la petizione alla commissione permanente competente per materia, la quale è chiamata a esaminare la tematica attraverso un'istruttoria che comprende, oltre allo studio delle possibili problematiche giuridiche e tecniche, anche l'incontro con l'assessore provinciale che tratta quella materia nonché la consultazione di una rappresentanza dei promotori, come degli altri soggetti interessati. È anche possibile che la commissione decida di prendere diretta visione dei problemi portati alla sua attenzione e programmi sopralluoghi sul territorio. La commissione termina l'attività presentando una relazione conclusiva la quale, oltre a illustrare l'attività svolta, può contenere ipotesi di soluzione delle problematiche analizzate. Il Presidente del Consiglio trasmette tale relazione agli interessati, ai consiglieri e alla Giunta provinciale.
L'iniziativa per le modificazioni dello Statuto è attribuita al Consiglio regionale che la esercita solo su conforme proposta dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Il Consiglio provinciale ha dunque il potere di avviare il procedimento di revisione del proprio Statuto, revisione della cui opportunità e portata è il miglior giudice.
La facoltà di presentare una proposta di modifica spetta a ciascun consigliere provinciale e alla Giunta. L'iter per tali progetti di modifica dello Statuto è analogo a quello previsto per i disegni di legge; una volta approvati, però, devono essere comunicati al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano (a cui compete analogo potere di proposta) e trasmessi al Consiglio regionale (al quale compete l'adozione della formale deliberazione di iniziativa legislativa conforme alle due proposte dei Consigli provinciali).
Lo Statuto ha poi previsto per i progetti di modifica dello Statuto formulati dal Governo o da membri delle Camere la loro comunicazione obbligatoria al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, i quali sono chiamati ad esprimere entro due mesi il loro parere.
Su tali progetti si pronuncia dapprima in sede istruttoria, entro venti giorni, la competente commissione permanente; dopo compete al plenum dell'Assemblea legislativa esprimere il parere, nel rispetto del citato termine di due mesi che lo Statuto assegna al Consiglio per il completamento della procedura.
L'intervento del Consiglio provinciale (e di quello regionale) nel procedimento parlamentare di revisione di una legge costituzionale - quale è la legge 'a procedura integrata' che modifica lo Statuto - rappresenta un'importante funzione di garanzia dell'autonomia oltre che un rilevante passaggio dell'iter di esame delle modifiche statutarie, in quanto si tratta di un parere obbligatorio, diretto a garantire sempre e comunque l'apporto al Parlamento dell'opinione del massimo organo deliberativo e rappresentativo della comunità trentina.



