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Difensore civico
Approfondimenti

Il Difensore civico

Le funzioni


  1. I compiti in generale.

    Compito principale del difensore civico è quello di tutelare il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nei casi in cui si verifichino ritardi, disfunzioni, irregolarità.

    Il cittadino che si ritiene vittima di ingiustizie, soprusi, scorrettezze, lentezze, cattiva amministrazione in genere, può rivolgersi al difensore civico per chiedere un suo intervento nei confronti dell'amministrazione: un intervento finalizzato al ripristino di un rapporto di correttezza e massima disponibilità verso il cittadino, al cui servizio l'ente pubblico deve porsi.

    In particolare il Difensore civico tutela precisi diritti attribuiti ai cittadini dalle leggi sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, leggi che hanno rivoluzionato il sistema dei rapporti tra cittadino ed amministrazione pubblica, prima improntato alla segretezza ed oggi basato sulla trasparenza, sulla comunicazione delle informazioni e su un piano di collaborazione e di parità dei ruoli fra le due parti.

    A titolo esemplificativo, il cittadino può quindi rivolgersi al difensore civico in presenza di illegittimità, di attività amministrativa svolta in contrasto con i principi della trasparenza e dell'imparzialità, di disfunzioni, di ritardi, di iter defatiganti, di aggravi procedimentali inutili, di condotta scorretta di pubblici dipendenti, di richieste di documentazioni non necessaria ai fini del relativo procedimento, etc. .

    Compito del difensore civico è altresì quello di fornire al cittadino tutte le informazioni di cui abbia bisogno in relazione ad una determinata pratica e che non gli siano state fornite dagli gli uffici pubblici competenti.

    Il Difensore civico esplica la sua funzione in posizione di terzietà ed imparzialità ed è autonomo ed indipendente da qualsiasi altra autorità.


  2. Settori e modalità di intervento.
    • Il Difensore civico ha una competenza generale ad intervenire in tutti i settori della pubblica amministrazione. Non può però interferire nel merito di specifiche funzioni affidate a organismi tecnici (quali commissioni mediche, commissioni per l'edilizia abitativa).
    • E' dotato inoltre di una specifica competenza in materia di tutela ambientale.
    • Il Difensore civico, quando lo ritenga necessario o opportuno, interviene:
      • su istanza di parte, scritta o verbale, proveniente da persone o associazioni, o su richiesta di enti;
      • d'ufficio, indipendentemente da qualsiasi richiesta, nel caso in cui abbia notizie di situazioni di cattiva amministrazione.
    • Nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico gode di ampia autonomia di indagine nei confronti della pubblica amministrazione, la quale non può in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la sua azione.
    • Ai fini della sua azione può:
      • chiedere all'amministrazione interessata ogni tipo di informazione;
      • consultare ed ottenere copia di tutti i documenti e degli atti che riguardino l'oggetto della sua indagine;
      • convocare il rappresentante dell'ente o il responsabile dell'ufficio o del procedimento, per effettuare un esame congiunto della questione.


  3. Poteri e limiti d'azione.

    Il Difensore civico interviene nei confronti della pubblica amministrazione nei casi di cattivo uso dei pubblici poteri, chiedendo l'esibizione di atti o documenti, promuovendo una soluzione conciliativa e bonaria delle controversie con il cittadino, promuovendo una maggiore efficienza ed in genere il buon andamento dell'azione amministrativa.

    La legge prevede il potere per il Difensore civico di chiedere copia degli atti, dei provvedimenti e altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

    Nei confronti del personale preposto agli uffici che ostacoli lo svolgimento della sua funzione, il Difensore civico può proporre all'autorità competente la promozione dell'azione disciplinare.

    Riguardo ai limiti della sua azione, è chiaro che il suo potere si fonda soprattutto sulla sua capacità di mediazione e di persuasione, le quali aumentano in ragione della sua autorevolezza, che gli deriva non solo dall'alto incarico ricevuto, ma anche dalla precedente esperienza.

    Egli non può comunque sostituirsi agli organi di amministrazione attiva e perciò non può annullare atti e provvedimenti amministrativi, né può imporre autoritativamente l'adozione di un determinato atto oppure di un dato comportamento.

    Inoltre non può assistere il cittadino in giudizio: il Difensore civico non è un avvocato. Il ricorso al suo ufficio non sospende i termini perentori per la proposizione del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa.


  4. Enti soggetti all'attività dell'ufficio.

    Gli enti pubblici soggetti alla competenza del difensore civico sono:

    • la Provincia e gli enti titolari di delega provinciale (limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate);
    • i comuni e gli altri enti convenzionati: questi enti possono richiedere la stipulazione di un'apposita convenzione con il Presidente del consiglio provinciale affinché il Difensore civico possa intervenire nei loro confronti su richiesta dei cittadini interessati. La convenzione, che è espressione di una libera scelta dell'ente, rappresenta una concreta manifestazione di sensibilità e di alto senso civico;
    • le amministrazioni periferiche dello stato: l'estensione della competenza del difensore civico agli uffici statali periferici è stata introdotta dalla c.d. "riforma Bassanini" (legge 15 maggio 1997, n. 127), in attesa dell'eventuale nomina di un difensore civico nazionale. Si è così colmata una lacuna precedentemente esistente, che aveva come conseguenza l'impossibilità per il Difensore civico di intervenire a pieno titolo nei confronti di uffici che, benché territorialmente situati nell'ambito della sua circoscrizione, erano estranei alla sua possibilità di azione. Restano comunque esclusi da quest'ambito di operatività gli uffici periferici dello stato competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia.

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