Sull'esempio di altre regioni che vi hanno provveduto nei primi anni settanta, la figura del difensore civico fa il suo ingresso nell'ordinamento della Provincia autonoma di Trento nell'anno 1982, con legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28.
Benché la legge istitutiva risalga al 1982, il primo difensore civico della Provincia autonoma, nella persona del dott. Enrico Bolognani, entra in carica solo il 1° marzo 1985 e mantiene l'incarico, dopo la sua rielezione, fino al novembre 1994.
Gli succede l'avv. Alberto Olivo, per un mandato che dura sino al 2 giugno 1999, data nella quale viene nominato difensore civico il dott. Fabio Bortolotti sostituito ora, a seguito della nomina avvenuta il 4 febbraio 2004, dalla dott.ssa Donata Borgonovo Re.
Nella realtà provinciale il Difensore civico vanta quindi una quindicina d'anni di esperienza, nel corso dei quali l'ufficio si è ritagliato uno spazio di manovra considerevole.
Le norme di riferimento già da tempo denunciano però il peso degli anni e richiederebbero quindi un aggiornamento per armonizzarle con le riforme legislative nel frattempo intervenute, le quali hanno radicalmente innovato il sistema delle relazioni tra cittadino e pubblica amministrazione.
Il Difensore civico della Provincia autonoma di Trento è stato istituito con la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 , successivamente modificata ed integrata dalle leggi provinciali 5 novembre 1984, n. 11 , 5 settembre 1988, n. 32 , 12 luglio 1991, n. 15 e 7 marzo 1997, n. 6 .
Il Difensore civico è caratterizzato da una posizione peculiare, connaturata alla sua tipica funzione e disciplinata dalla legge istitutiva.
In particolare:
Gli adempimenti che il Difensore civico deve osservare per poter esercitare le sue funzioni riguardano: