Skip Navigation
Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento
sei in:  Home >  Consiglio >  Il Difensore civico > Il Difensore civico nella Provincia autonoma di Trento

Il Difensore civico

Il Difensore civico nella Provincia autonoma di Trento


Sull'esempio di altre regioni che vi hanno provveduto nei primi anni settanta, la figura del difensore civico fa il suo ingresso nell'ordinamento della Provincia autonoma di Trento nell'anno 1982, con legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28.

Benché la legge istitutiva risalga al 1982, il primo difensore civico della Provincia autonoma, nella persona del dott. Enrico Bolognani, entra in carica solo il 1° marzo 1985 e mantiene l'incarico, dopo la sua rielezione, fino al novembre 1994.

Gli succede l'avv. Alberto Olivo, per un mandato che dura sino al 2 giugno 1999, data nella quale viene nominato difensore civico il dott. Fabio Bortolotti sostituito ora, a seguito della nomina avvenuta il 4 febbraio 2004, dalla dott.ssa Donata Borgonovo Re.

Nella realtà provinciale il Difensore civico vanta quindi una quindicina d'anni di esperienza, nel corso dei quali l'ufficio si è ritagliato uno spazio di manovra considerevole.

Le norme di riferimento già da tempo denunciano però il peso degli anni e richiederebbero quindi un aggiornamento per armonizzarle con le riforme legislative nel frattempo intervenute, le quali hanno radicalmente innovato il sistema delle relazioni tra cittadino e pubblica amministrazione.

La legge istitutiva

Il Difensore civico della Provincia autonoma di Trento è stato istituito con la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 , successivamente modificata ed integrata dalle leggi provinciali 5 novembre 1984, n. 11 , 5 settembre 1988, n. 32 , 12 luglio 1991, n. 15 e 7 marzo 1997, n. 6 .

Lo status del difensore civico

Il Difensore civico è caratterizzato da una posizione peculiare, connaturata alla sua tipica funzione e disciplinata dalla legge istitutiva.

In particolare:

  • è istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale;
  • è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio stesso;
  • deve possedere una particolare competenza ed esperienza giuridica o amministrativa;
  • dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le funzioni fino alla nomina del successore;
  • svolge la sua funzione in piena libertà ed indipendenza;
  • può essere revocato dal Consiglio provinciale solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni;
  • è incompatibile con l'esercizio di importanti funzioni istituzionali (membro del Parlamento o del consiglio regionale o comunale, o di un'assemblea comprensoriale, magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituto e azienda pubbliche o di imprese a partecipazione pubblica o che ricevano sovvenzioni dalla Provincia) e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;
  • è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni almeno sei mesi prima della data di scadenza elettorale, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni regionali o nazionali;
  • gode di un trattamento economico rapportato ai due terzi dell'indennità di carica dei consiglieri regionali.

Gli adempimenti che il Difensore civico deve osservare per poter esercitare le sue funzioni riguardano:

  • la dichiarazione di inesistenza o di cessazione delle cause di incompatibilità previste dalla legge;
  • la presentazione della dichiarazione di tutti i propri redditi.
Consiglio della Provincia autonoma di Trento: Via Manci, 27 - 38122 Trento - tel. 0461 213111 - e-mail: Contatta