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Prerogative, doveri e sanzioni dei consiglieri


Le prerogative dei consiglieri provinciali

I consiglieri provinciali non sono legati ai loro elettori da alcun impegno specifico ma sono liberi ed indipendenti, interpreti solo della volontà generale della Provincia e non di quella particolare del proprio collegio elettorale o del proprio partito. Tale regola, tipica della democrazia rappresentativa, è sancita nella Costituzione italiana e tecnicamente si definisce "divieto di mandato imperativo".

I consiglieri provinciali, così come i parlamentari, godono della cosiddetta insindacabilità in base alla quale non sono chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio del loro mandato. La ragione di tale guarentigia, di tale garanzia personale prevista per ogni consigliere quando esercita la funzione non solo dentro le aule del Consiglio ma anche con la sua presenza politica nella società, è antica: è tesa a garantire che ogni decisione consiliare sia liberamente adottata in condizioni di autonomia personale e reale, in piena indipendenza da ogni possibile turbativa interna ed esterna, morale e materiale.

A garanzia dell'indipendenza dei consiglieri è prevista l'attribuzione di una indennità di carica. Questo istituto, anch'esso peculiare delle moderne democrazie, assicura ai consiglieri una retribuzione fissa e, oltre a permettere a tutti i cittadini l'accesso alla funzione pubblica, indipendentemente dallo stato sociale di appartenenza, è volto a mettere al riparo gli eletti da pressioni che il bisogno economico potrebbe indurre.

I doveri dei consiglieri provinciali

Il primo dovere per un consigliere provinciale è prestare il giuramento: condizione indispensabile per esercitare le funzioni è giurare di essere fedele alla Costituzione.

Il consigliere provinciale ha poi il dovere di partecipare a tutte le sedute del Consiglio e, nel caso non possa intervenire a qualche riunione, sia per motivi personali che per adempiere ad altri compiti istituzionali, deve informare della sua assenza il Presidente del Consiglio. Analogamente avviene per i consiglieri che sono componenti delle commissioni: il dovere di partecipare alle sedute si accompagna all'obbligo di informare preventivamente il presidente della commissione circa ogni tipo di assenza.

Altri doveri di comportamento sono previsti per assicurare l'ordine durante le sedute del Consiglio e degli altri organi che lo compongono: sono doveri posti da norme che garantiscono il libero esercizio dei diritti di tutti i consiglieri. Ecco dunque che il regolamento sancisce il dovere di tenere un comportamento decoroso e il divieto di assumere atteggiamenti o di usare abbigliamenti non adeguati al prestigio dell'istituzione, ed ancora il divieto di pronunciare parole sconvenienti e di disturbare la libertà delle discussioni e l'ordine delle sedute.

Le sanzioni che colpiscono i consiglieri provinciali

Le sanzioni sono conseguenze previste per chi trasgredisce obblighi e doveri.

Un primo tipo di sanzione è correlato con il dovere di avvisare preventivamente il presidente della commissione in ogni caso in cui un consigliere componente non possa partecipare alla riunione. Se per tre volte consecutive un consigliere non comunica la propria assenza è previsto che decada dalla carica ricoperta.

Altre sanzioni possono essere applicate direttamente dal Presidente del Consiglio ai consiglieri che violano una serie di norme poste a garanzia del mantenimento dell'ordine durante le sedute. Tali sanzioni sono: il richiamo del consigliere ad attenersi sia ai tempi riservati al dibattito che all'argomento in discussione nel caso l'oratore non rispetti i limiti di tempo stabiliti dal regolamento o si discosti dal tema su cui ha preso la parola (in questo caso il Presidente, dopo due richiami, non concederà più di parlare fino a conclusione di quella discussione) nonché il richiamo del consigliere, citandolo espressamente per nome, nel caso l'interessato con parole o comportamenti disturbi il regolare svolgimento delle sedute.

Si è prevista pure l'ipotesi che un consigliere subisca più richiami nella stessa seduta o che provochi tumulti e disordini: in questo caso il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta e, nei casi più gravi, infliggere la censura, ossia il divieto di partecipare alle riunioni del Consiglio per un periodo variabile da due a quattro sedute.

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