Si tratta di una procedura gratuita per risolvere le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione (telefonia, internet, pay-tv, ect) che deve essere obbligatoriamente effettuata prima di ricorrere eventualmente alla giustizia ordinaria.
Incontrandosi presso il Comitato provinciale per le Comunicazioni le parti possono tentare di risolvere amichevolmente la questione.
In caso di esito negativo dell'incontro le parti possono scegliere se far ricorso al giudice o se far decidere la vertenza all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).
La procedura è disciplinata dalla delibera dell'Agcom n. 173/07/CONS, allegato A, entrata in vigore il 25 giugno 2007. Nel caso in cui venga sospesa l'erogazione del servizio può essere inoltrata al Comitato richiesta di provvedimento temporaneo diretto a garantire la continuità dell'erogazione del servizio e a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa.
La richiesta può essere inoltrata al Comitato provinciale per le Comunicazioni, Via Manci, 27 - 38122 Trento - compilando in modo leggibile il formulario UG
da far pervenire, accompagnato da fotocopia di un documento di identità dell'utente interessato (intestatario utenza telefonica) nonché della documentazione della controversia, con le seguenti modalità:
In caso di impossibilità dell'intestatario dell'utenza (o, se si tratta di persona giuridica, del legale rappresentante) a presentarsi personalmente all'incontro di conciliazione, questi potrà farsi sostituire da un terzo con una delega
corredata da fotocopia di documento di identità del delegante.
L'utente può presentare, contestualmente o successivamente alla presentazione del tentativo di conciliazione, il formulario GU5
da inoltrare al Comitato provinciale per le Comunicazioni - in Via Manci, 27 - 38122 Trento a mano, a mezzo fax 0461/213155 o per e-mail: Contatta.
Nel caso in cui la richiesta dell'utente sia ammissibile ed il gestore non risolva nel frattempo il problema, il Comitato adotterà un provvedimento temporaneo per disporre la riattivazione del servizio. Il provvedimento è temporaneo in quanto rimane efficace finchè non è ultimata la procedura di conciliazione.
Link:
Relativamente all'argomento trattato sono forniti alcuni link
Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi (all'art. 14 si individua la competenza dell'Autorità ad intervenire nelle controversie tra l'ente gestore di servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati).
Delibera 173/07/CONS
- Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
Delibera 502/08/CONS
- Modifiche al Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
Delibera 479/09/CONS
- Modifiche al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti di cui alla Delibera 173/07/CONS
Documenti:
Raccomandazione n. 2001/310/CE 
Sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.