DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 6 febbraio 1991, n. 3
Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento (1)
(b.u. 26 febbraio 1991, n. 9, suppl. ord. n. 3)
Primi adempimenti del Consiglio provinciale ed elezione degli organi
Primi adempimenti del Consiglio provinciale
Prima seduta del Consiglio provinciale
1. Il Consiglio si riunisce, per la prima seduta, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente della Provincia in carica a tutti i Consiglieri e gli Assessori, con lettera raccomandata.
3. omissis (2)
Presidenza provvisoria e appello dei Consiglieri
1. Nella prima seduta la presidenza provvisoria è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
2. Fungono da segretari scrutatori i due Consiglieri più giovani di età fra i presenti.
3. Costituita la presidenza provvisoria, il presidente effettua l'appello nominale dei Consiglieri, in doppia chiamata.
Giuramento dei Consiglieri
1. Effettuato l'appello dei Consiglieri, il presidente presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Costituzione".
2. Il presidente invita quindi i Consiglieri presenti a prestare il medesimo giuramento. A tale scopo effettua in ordine alfabetico l'appello dei Consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono "Giuro".
3. Se per giustificato impedimento un Consigliere non ha giurato, il giuramento può essere prestato in seguito, in occasione della prima partecipazione ai lavori del Consiglio.
4. Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel processo verbale della seduta (3).
Assunzione della carica di Consigliere provinciale
1. L'esercizio delle funzioni di Consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.
2. Il Consigliere rappresenta l'intera provincia e non può essere chiamato a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.
Adempimenti preliminari
1. Nella prima seduta il Consiglio procede:
a) all'elezione del Presidente;
b) all'elezione del Vicepresidente;
c) all'elezione dei segretari questori;
d) all'esame della relazione del Presidente della Provincia sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni;
e) all'esame del programma di legislatura e della comunicazione dei nominativi degli Assessori presentati dal Presidente della Provincia;
f) alla nomina della Giunta delle elezioni;
g) alla nomina delle Commissioni permanenti (4).
Elezione del Presidente del Consiglio provinciale, del Vicepresidente e dei segretari questori
Elezione del Presidente del Consiglio provinciale
1. Costituita la presidenza provvisoria e prestato il giuramento, il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il Presidente.
2. Per la validità della elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Se dopo due votazioni nessun Consigliere ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti, si procede ad una terza votazione nella quale possono essere votati solo i Consiglieri che nella seconda votazione hanno ottenuto voti. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età (5).
5. Il presidente provvisorio della seduta procede alla proclamazione dell'eletto, il quale assume immediatamente la presidenza del Consiglio.
Elezione del Vicepresidente e dei segretari questori
1. Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il Vicepresidente. Si applica la disciplina stabilita per l'elezione del Presidente.
2. Dopo l'elezione del Vicepresidente, il Consiglio elegge fra i suoi componenti tre segretari questori. Per la loro elezione si procede ad un'unica votazione a scrutinio segreto. Ogni Consigliere può votare un solo nominativo. Sono eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
Elezioni suppletive
1. In caso di dimissioni, decadenza, morte o revoca di uno dei componenti l'Ufficio di presidenza, il Consiglio procede alla sostituzione nella prima seduta successiva e con le modalità stabilite dagli articoli 6 e 7.
2. Le dimissioni del Presidente, degli altri componenti l'Ufficio di presidenza o dell'intero Ufficio di presidenza, vengono immediatamente comunicate ai Consiglieri e alla Giunta e sottoposte per la presa d'atto al Consiglio nella prima seduta successiva. Ad avvenuta presa d'atto si applicano, ove occorra, le disposizioni dettate dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 (6).
3. Il Consiglio, preso atto delle dimissioni, procede alle elezioni suppletive.
Relazione sulle operazioni elettorali e presentazione del programma di legislatura (7)
Relazione sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni
1. Il Presidente della Provincia riferisce al Consiglio sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni. La durata dell'intervento del Presidente della Provincia non può eccedere i venti minuti.
2. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall'articolo 71.
3. Al termine degli interventi, il Presidente della Provincia può intervenire in sede di replica per non più di venti minuti (8).
Presentazione del programma di legislatura e comunicazione dei nominativi degli Assessori
1. Il Presidente della Provincia presenta al Consiglio il programma di legislatura e comunica i nominativi degli Assessori. La durata dell'intervento del Presidente della Provincia non può eccedere i sessanta minuti.
2. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall'articolo 71, salvo che la durata degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 71 non può eccedere complessivamente i sessanta minuti.
3. Al termine degli interventi, il Presidente della Provincia può intervenire in sede di replica per non più di sessanta minuti (9).
Elezione del Presidente della Provincia e comunicazioni relative alla composizione della Giunta (10)
Elezione del Presidente della Provincia
1. Quando il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio fra i propri componenti si applicano le disposizioni del presente articolo.
1 bis. Per procedere all'elezione il Consiglio si riunisce entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 14.
2. Per la validità della elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.
3. Il Presidente della Provincia è eletto con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti, si procede ad una terza votazione nella quale possono essere votati solo i candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto voti. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
5. Il Presidente del Consiglio procede alla proclamazione dell'eletto.
5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di elezione suppletiva (11).
omissis (12)
Incompatibilità
1. Il Presidente della Provincia e gli Assessori non possono far parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio (13).
Comunicazioni relative al Presidente della Provincia
1. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono indirizzate al Presidente del Consiglio, che ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri.
2. In caso di decadenza, impedimento o morte del Presidente della Provincia, il Vicepresidente della Provincia informa il Presidente del Consiglio, che ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri (14).
Comunicazioni relative agli Assessori
1. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, morte o revoca di uno o più Assessori, il Presidente della Provincia informa il Presidente del Consiglio, che ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno la comunicazione riguardante la composizione della Giunta. L'esame dell'oggetto avviene ai sensi dell'articolo 8 ter (15).
Nomina delle Commissioni consiliari
Nomina delle Commissioni permanenti
1. Il Consiglio delibera su proposta del Presidente e con separate votazioni per alzata di mano:
a) il numero delle Commissioni;
b) il numero dei loro componenti;
c) la ripartizione fra le Commissioni delle materie elencate nella tabella allegata al regolamento;
d) la nomina dei componenti le Commissioni.
2. Il Presidente, prima di sottoporre al Consiglio le proposte di cui al comma 1, convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi per concordare il numero delle Commissioni e dei loro componenti, la ripartizione delle materie e la nomina dei componenti.
3. La nomina dei componenti le Commissioni deve rispecchiare il più possibile la consistenza numerica dei gruppi consiliari.
Nomina delle Commissioni speciali
1. Le Commissioni speciali sono nominate dal Consiglio. La loro composizione deve assicurare la presenza di tutti i gruppi consiliari che ne facciano richiesta e deve rispecchiare il più possibile la consistenza numerica degli stessi.
2. La proposta per la nomina spetta ad ogni Consigliere e alla Giunta ed è rivolta al Presidente del Consiglio. Essa deve indicare il tipo di commissione che si intende costituire, l'oggetto, i limiti anche temporali dell'attività e i relativi poteri, nel rispetto della disciplina di cui agli articoli 148 e 149.
3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, sottopone la proposta al Consiglio, che decide con votazione per alzata di mano (16).
Incompatibilità
1. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia, gli Assessori non possono far parte delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, della Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea e della Giunta delle elezioni (17).
Nomine suppletive
1. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno dei componenti delle Commissioni, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva e con le modalità stabilite dagli articoli 8, comma 2, 15 e 16.
2. Le dimissioni di un componente di Commissione sono indirizzate al Presidente del Consiglio e, per conoscenza, al Presidente della commissione. Il Presidente del Consiglio ne informa immediatamente i Consiglieri e la Giunta (18).
Organi del Consiglio e loro attribuzioni
Ufficio di presidenza
Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio e ne è l'oratore ufficiale. Egli sovraintende all'attività del Consiglio e degli altri organi consiliari e assicura il buon andamento dei lavori facendo rispettare i regolamenti.
2. Il Presidente garantisce e tutela con imparzialità le prerogative ed i diritti dei Consiglieri e dei componenti la Giunta assicurando il rispetto dei diritti delle minoranze.
3. Il Presidente esercita l'attività di disciplina e di impulso dei lavori consiliari. Convoca e presiede il Consiglio; ne programma i lavori e ne fissa l'ordine del giorno; apre e chiude le sedute; dà e toglie la parola; dirige e modera la discussione e, occorrendo, ne riassume i termini; indice le votazioni e ne proclama l'esito; pone le questioni procedurali; mantiene l'ordine esercitando i poteri che gli sono attribuiti dal regolamento; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.
4. Il Presidente convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi; provvede all'esecuzione delle decisioni assunte da tali organi.
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dei Presidenti delle commissioni e ne indirizza e coordina i lavori.
6. Il Presidente mantiene i rapporti con gli organi della Provincia. Rappresenta il Consiglio nelle relazioni con gli altri enti o istituzioni regionali, nazionali ed esteri.
7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'amministrazione del Consiglio. Sovraintende al funzionamento degli uffici del Consiglio, amministra il patrimonio e gestisce il bilancio secondo la disciplina del regolamento di amministrazione e di contabilità.
8. Il Presidente del Consiglio esercita ogni altra funzione che le leggi e i regolamenti consiliari gli attribuiscono (19).
Vicepresidente del Consiglio
1. Il Vicepresidente del Consiglio coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Vicepresidente adempie inoltre a quelle funzioni di competenza del Presidente che gli vengano temporaneamente delegate.
Segretari questori
1. I segretari questori collaborano con il Presidente del Consiglio nell'espletamento delle sue funzioni.
2. I segretari questori sovraintendono alla redazione dei processi verbali delle sedute pubbliche e redigono quelli delle sedute segrete; danno lettura dei processi verbali e, se designati dal Presidente, delle proposte, dei documenti, delle relazioni e delle comunicazioni; tengono nota degli iscritti a parlare e delle deliberazioni del Consiglio; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni; effettuano lo spoglio delle schede e accertano il risultato della votazione; vigilano sulla fedeltà dei resoconti integrali.
3. I segretari questori coadiuvano il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio e per il mantenimento dell'ordine nell'aula, secondo le disposizioni del Presidente.
4. Il segretario questore più anziano d'età sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di impedimento del Presidente e del Vicepresidente (20).
Ufficio di presidenza
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio si compone del Presidente, del Vicepresidente e dei tre segretari questori.
2. L'Ufficio di presidenza è presieduto dal Presidente del Consiglio che lo convoca e ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. L'Ufficio di presidenza delibera la proposta del regolamento organico, del regolamento di amministrazione e di contabilità, e del regolamento per il trattamento economico dei Consiglieri e gli interventi a favore dei gruppi consiliari, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio. Delibera inoltre il regolamento di organizzazione del Consiglio.
4. L'Ufficio di presidenza delibera il progetto di bilancio del Consiglio, il suo assestamento, le eventuali variazioni e il rendiconto generale ed esercita gli altri adempimenti previsti dal regolamento di amministrazione e di contabilità.
5. L'Ufficio di presidenza assume gli adempimenti previsti dal regolamento per il trattamento economico dei Consiglieri e gli interventi a favore dei gruppi consiliari. Esercita inoltre le funzioni in materia di personale e di organizzazione degli uffici del Consiglio secondo la disciplina prevista nel regolamento organico e nel regolamento di organizzazione.
6. L'Ufficio di presidenza esercita infine le attribuzioni ad esso demandate da disposizioni di legge o di regolamenti consiliari. Delibera altresì su tutte le altre questioni ad esso deferite dal Presidente.
6 bis. L'Ufficio di presidenza cessa dalle sue funzioni con la prima seduta del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti (21).
Giunta delle elezioni e verifica dei poteri (22)
Nomina della Giunta delle elezioni
1. Il Consiglio, dopo l'elezione dell'Ufficio di presidenza, nomina la Giunta delle elezioni, la cui composizione assicura, con un rappresentante per gruppo, la presenza di tutti i gruppi consiliari che ne facciano richiesta.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi che presentano le proprie designazioni, sottopone la proposta di nomina al Consiglio, che decide con votazione per alzata di mano (23).
Insediamento e funzionamento della Giunta delle elezioni
1. La Giunta è convocata per la prima seduta dal Presidente del Consiglio.
2. Nella sua prima riunione la Giunta nomina un presidente, un vicepresidente e un segretario secondo la disciplina di cui all'articolo 26.
3. Le deliberazioni della Giunta sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari. In caso di parità si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto. Le votazioni sono svolte per alzata di mano.
4. Si applica, in quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle Commissioni permanenti (24).
Attribuzioni della Giunta delle elezioni
1. Alla Giunta compete la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute nel corso della legislatura, dei Consiglieri eletti, compresi gli Assessori scelti tra persone elette al Consiglio. La verifica riguarda anche i subentranti ai Consiglieri comunque cessati dalla carica.
2. La Giunta riferisce al Consiglio entro sei mesi, decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti, formulando le relative proposte di convalida o di annullamento o di decadenza. Tale termine decorre dalla data della seduta di prestazione del giuramento nel caso di Consiglieri subentranti nella carica. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute, la Giunta riferisce al Consiglio entro tre mesi dal giorno in cui ne sia venuta a conoscenza.
3. Per i fini di cui agli articoli 22 quinquies, 22 sexies e 22 septies i Consiglieri eletti, entro quindici giorni dalla loro proclamazione, trasmettono alla segreteria del Consiglio una dichiarazione relativa alle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità e di incompatibilità. Contestualmente i Consiglieri eletti sono tenuti a dichiarare le cariche, gli incarichi e le funzioni esercitate. Nel caso di Consiglieri subentranti nella carica il termine è di cinque giorni e decorre dalla seduta in cui hanno prestato giuramento (25).
Poteri della Giunta delle elezioni
1. La Giunta sente gli interessati, assume informazioni, chiede e riceve i documenti relativi all'oggetto della sua verifica. Può avvalersi della collaborazione di esperti estranei al Consiglio (26).
Procedura per la convalida
1. Se la Giunta non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità presenta al Consiglio una relazione conclusiva e una proposta di delibera motivata per la convalida dei Consiglieri. Il Consiglio, nella prima tornata successiva alla data della loro presentazione da parte della Giunta, delibera con votazione per alzata di mano.
2. Quando la Giunta ritiene configurarsi l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, chiede per iscritto al Consigliere interessato elementi integrativi di giudizio. Il Consigliere ha facoltà, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni.
3. Decorso tale termine la Giunta stabilisce, ove ritenuto necessario, la data dell'incontro con il Consigliere interessato dandone comunicazione allo stesso con almeno dieci giorni di preavviso. Di fronte alla Giunta il Consigliere può farsi assistere da persona di fiducia.
4. Espletata la procedura di cui ai commi 2 e 3, la Giunta, se accerta l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, presenta una relazione conclusiva e una proposta di delibera motivata per l'annullamento o la decadenza. Il Consiglio, nella prima tornata successiva alla data della loro presentazione da parte della Giunta, delibera con votazione per alzata di mano.
5. La procedura di cui ai commi 2 e 3 si applica anche nel caso in cui il Consiglio non accolga, con riferimento a uno o più Consiglieri, la proposta di delibera di convalida presentata dalla Giunta ai sensi del comma 1, sempreché la suddetta procedura non sia già stata espletata.
6. Una volta comunque espletata la procedura di cui ai commi 2 e 3, la pronuncia del Consiglio è definitiva.
7. In deroga a quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 76, in Consiglio in caso di parità di voti si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto (27).
Dichiarazione di annullamento o di decadenza
1. Quando il Consiglio decide l'annullamento dell'elezione di un Consigliere per cause di ineleggibilità, la decisione è notificata entro cinque giorni all'interessato dal Presidente del Consiglio e pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.
2. Quando il Consiglio accerta l'esistenza di una causa di incompatibilità, il Presidente invita per iscritto il Consigliere interessato a optare entro venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, tra il mandato consiliare e la carica ricoperta che costituisce causa di incompatibilità.
3. Se il Consigliere non esercita l'opzione entro il termine di cui al comma 2, nella prima tornata successiva il Presidente comunica al Consiglio la decadenza. La dichiarazione di decadenza è notificata entro cinque giorni all'interessato dal Presidente del Consiglio e pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.
4. Se il Consigliere opta per la carica che costituisce causa di incompatibilità, nella prima tornata successiva il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio. La comunicazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione (28).
Modalità di trasmissione delle comunicazioni e delle notificazioni
1. Le comunicazioni e le notificazioni inviate ai Consiglieri, ai sensi degli articoli 22 sexies e 22 septies, sono trasmesse al loro domicilio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (29).
Cause d'ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute
1. Quando, successivamente alle elezioni, un Consigliere venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o si verifichi per esso una delle cause di incompatibilità è tenuto a comunicare qualsiasi variazione inerente la dichiarazione prevista dal comma 3 dell'articolo 22 quater. In tale caso si procede a norma del presente capo (30).
Gruppi consiliari e Conferenza dei presidenti dei gruppi
Gruppi consiliari
1. Entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono appartenere. I Consiglieri subentranti nel corso della legislatura sono tenuti a presentare la dichiarazione entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.
2. Costituiscono gruppo i Consiglieri, ancorché singoli, che siano stati eletti in una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni provinciali. Il candidato alla carica di Presidente della Provincia collegato ad una lista o ad un gruppo di liste e non eletto a tale carica, ma eletto Consigliere, aderisce al gruppo della lista collegata o al gruppo di una delle liste collegate che abbia ottenuto almeno un seggio (31).
3. Costituiscono gruppo misto i Consiglieri che non abbiano dichiarato a quale gruppo intendano appartenere e quelli che nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal gruppo di appartenenza senza aggregarsi ad un gruppo esistente.
4. Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni i singoli gruppi sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio, per iscritto, il nominativo del Presidente del gruppo. Dell'avvenuta nomina sarà data comunicazione nella seduta del Consiglio immediatamente successiva.
Conferenza dei presidenti dei gruppi
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi è composta dai Presidenti dei gruppi consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Presidente di un gruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un componente dello stesso gruppo.
2. La conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio di propria iniziativa o quando gliene venga fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre Presidenti di gruppo.
3. Il Presidente della Provincia è informato delle convocazioni della conferenza aventi ad oggetto la definizione del calendario delle sedute del Consiglio e la formulazione degli ordini del giorno delle tornate consiliari, e può farvi partecipare un componente della Giunta. Alle sedute della conferenza possono essere richiesti di partecipare anche il Presidente della Provincia o gli Assessori.
4. E' in facoltà del Presidente del Consiglio convocare alle riunioni della conferenza anche i componenti l'Ufficio di presidenza e, esclusivamente in relazione alla trattazione degli argomenti di competenza, i Presidenti delle commissioni consiliari.
5. La conferenza è organo di consulenza del Presidente del Consiglio per la programmazione delle sedute e dei lavori del Consiglio e per la formulazione dell'ordine del giorno delle tornate consiliari.
6. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di convocare la conferenza su qualsiasi problema attinente l'attività consiliare. La conferenza esercita inoltre le attribuzioni ad essa demandate dai regolamenti consiliari.
7. Per la validità delle riunioni della conferenza è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo la seconda convocazione, disposta in via d'urgenza, tale maggioranza non è raggiunta, il Presidente provvede prescindendo dal parere della conferenza.
8. Delle sedute della Conferenza dei presidenti dei gruppi è redatto il processo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio. I processi verbali sono atti interni; copia degli stessi è fornita ai Consiglieri e ai componenti la Giunta che ne fanno richiesta (32).
Commissioni permanenti
Commissioni permanenti
1. Le Commissioni permanenti partecipano al procedimento di formazione delle leggi provinciali.
2. Le Commissioni istruiscono altresì gli atti sottoposti al loro esame ed esprimono i pareri loro richiesti. Nelle materie di loro competenza, possono svolgere indagini, presentare le relazioni o le proposte ritenute opportune o che dal Consiglio siano loro richieste. Partecipano altresì, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, alla funzione di controllo in attuazione di mozioni o ordini del giorno approvati dal Consiglio.
3. Le materie di competenza delle Commissioni sono indicate nell'elenco allegato al regolamento.
Insediamento della presidenza delle Commissioni
1. Per la prima seduta, le Commissioni sono convocate separatamente dal Presidente del Consiglio.
2. La presidenza provvisoria è assunta dal componente più anziano di età fra i presenti.
3. Con votazioni separate ed a scrutinio segreto si procede quindi all'elezione del Presidente, del vicepresidente e del segretario. Se nessun Consigliere ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti, si procede ad una seconda votazione nella quale possono essere votati solo i Consiglieri che nella prima votazione hanno ottenuto voti. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età (33).
4. Dell'esito delle votazioni viene data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.
5. In caso di morte, dimissioni o decadenza dalla carica di Presidente, di vicepresidente o di segretario, la Commissione procede alla sostituzione con le modalità stabilite dal comma 3.
Autonomia funzionale e contabile del Consiglio
Bilancio del Consiglio
1. I progetti del bilancio preventivo, del suo assestamento, delle eventuali variazioni e del rendiconto generale sono deliberati dall'Ufficio di presidenza e sono sottoposti dal Presidente all'approvazione del Consiglio. Sui progetti viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi. I progetti sono accompagnati da una relazione illustrativa (34).
2. Spetta al Presidente l'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio.
3. Un regolamento di amministrazione e di contabilità approvato dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di presidenza disciplina il bilancio preventivo ed il rendiconto generale del Consiglio, nonché la gestione delle entrate e delle spese.
Trattamento economico dei Consiglieri ed interventi a favore dei gruppi consiliari
1. Il trattamento economico dei Consiglieri e gli interventi a favore dei gruppi sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio, su proposta dell'Ufficio di presidenza (35).
2. Sul progetto del regolamento e delle sue modificazioni viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
Pubblicità patrimoniale e spese elettorali dei Consiglieri
1. Un regolamento approvato dall'Ufficio di presidenza disciplina la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri nonché la pubblicità delle spese sostenute per la propaganda elettorale.
2. Sul progetto del regolamento e delle sue modificazioni viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi (36).
Trattamento dei dati personali
1. Il Consiglio provinciale procede al trattamento dei dati personali contenuti negli atti trattati in ambito consiliare in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
2. Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza sono approvate le norme regolamentari necessarie per disciplinare il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari da parte del Consiglio.
3. Spetta al Presidente del Consiglio l'adozione degli atti e degli indirizzi per l'attuazione e l'organizzazione della disciplina sul trattamento dei dati personali in ambito consiliare (37).
Personale e uffici del Consiglio
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e la pianta organica del personale del Consiglio sono determinati nel regolamento organico approvato dal Consiglio, su proposta dell'Ufficio di presidenza.
2. Sul progetto di regolamento organico e delle sue modificazioni viene acquisito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
3. L'Ufficio di presidenza adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dipendente.
4. La struttura organizzativa del Consiglio con l'indicazione delle attribuzioni degli uffici è disciplinata da un apposito regolamento approvato dall'Ufficio di presidenza.
Esame in Consiglio
1. Per l'esame delle proposte concernenti i regolamenti di cui al presente capo si applica, in quanto possibile, la disciplina dettata per il procedimento legislativo di cui al titolo IV, capo III.
2. Eventuali emendamenti presentati dai Consiglieri alle proposte di cui al comma 1 nei termini previsti dall'articolo 113 sono discussi previo esame dell'Ufficio di presidenza.
3. Per la votazione finale delle proposte concernenti i regolamenti è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (38).
Pubblicità
1. I regolamenti di cui al presente capo e le loro modifiche sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione (39).
Rinvio alla normativa provinciale
1. Per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all'amministrazione del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali, intendendosi sostituiti il Presidente della Provincia e gli Assessori provinciali dal Presidente del Consiglio e la Giunta provinciale dall'Ufficio di presidenza del Consiglio (40).
Pubblicità degli atti consiliari (41)
Pubblicità dell'attività amministrativa
1. L'attività amministrativa degli organi del Consiglio si informa ai principi di pubblicità, democratizzazione, semplificazione e partecipazione di cui alla normativa provinciale sul procedimento amministrativo e sulla pubblicità degli atti.
2. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla normativa provinciale sulla pubblicità degli atti (42).
Pubblicità dell'attività normativa, di controllo e di indirizzo politico
1. In conformità al principio di pubblicità dell'attività istituzionale dei Consiglieri e degli organi politici, il Consiglio provinciale garantisce il diritto di accesso agli atti inerenti la funzione normativa, di controllo e di indirizzo politico.
1 bis. Il Presidente del Consiglio provinciale cura che l'informazione, la comunicazione e la documentazione istituzionale relativa all'attività dei Consiglieri sia prestata secondo criteri idonei a garantire un equilibrato trattamento di tutte le componenti politiche.
2. Il diritto di accesso si esercita attraverso la visione o l'acquisizione di copia dei documenti.
3. La richiesta di accesso è rivolta alla segreteria del Consiglio o agli altri uffici competenti. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso delle spese di riproduzione nella misura stabilita dall'Ufficio di presidenza.
4. Il diritto di accesso è escluso o limitato, in conformità ai principi stabiliti dalla legge, a tutela della riservatezza o degli interessi di terzi. Con regolamento dell'Ufficio di presidenza possono essere indicate le procedure e le modalità organizzative necessarie per assicurare il diritto di accesso.
5. Continua ad applicarsi la disciplina regolamentare specifica per gli atti del Consiglio o di organi consiliari espressamente indicati nel regolamento (43).
Documentazione, pubblicità e comunicazione telematica
1. Il Consiglio documenta e rende pubblica la sua attività anche con supporti e strumenti telematici.
2. Le comunicazioni ai Consiglieri e ai gruppi consiliari previste dal presente regolamento, nonché le comunicazioni dei Consiglieri e dei gruppi consiliari, possono avvenire per via telematica, anche in sostituzione della trasmissione cartacea dei documenti. Con regolamento dell'Ufficio di presidenza si stabiliscono le caratteristiche e l'ambito di applicazione delle forme di comunicazione telematica.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (44).
Albo del Consiglio
1. Presso la sede del Consiglio provinciale è tenuto un apposito albo sul quale sono affissi a cura della segreteria del Consiglio o della segreteria delle Commissioni, ciascuna per il proprio ambito di competenza, gli avvisi di convocazione del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti dei gruppi, delle Commissioni permanenti e degli altri organismi interni eventualmente costituiti, nonché ogni altra comunicazione o notizia ritenuta utile per tenere al corrente i Consiglieri, la Giunta e i cittadini sull'attività del Consiglio.
2. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di presidenza sono riportate per oggetto in apposito elenco, a cura della segreteria del Consiglio, da esporre all'albo del Consiglio entro tre giorni dalla seduta e per la durata di almeno otto giorni consecutivi (45).
Funzionamento delle Commissioni permanenti e del consiglio
Funzionamento delle Commissioni permanenti
Sedute delle Commissioni permanenti
Presidenza delle Commissioni
1. Il Presidente di commissione rappresenta la Commissione, la convoca formulando l'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne dirige i lavori.
2. Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. Il segretario verifica il risultato delle votazioni e sovraintende alla redazione del processo verbale delle sedute.
3 bis. Il vicepresidente e il segretario collaborano con il Presidente per assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione (46).
Convocazione delle Commissioni
1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti per mezzo della segreteria delle stesse e previa intesa con il Presidente del Consiglio.
2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno è diramato almeno cinque giorni prima della seduta. È in facoltà del Presidente della commissione di convocare la stessa inviando avvisi telegrafici almeno quarantotto ore prima della seduta.
3. L'avviso di convocazione è inviato, al loro domicilio, ai componenti e ai membri aggregati della Commissione e ai soggetti previsti dall'articolo 47. L'avviso di convocazione è inoltre depositato presso le sedi dei gruppi consiliari e affisso all'albo del Consiglio.
4. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali è riunito il Consiglio. Le Commissioni non si riuniscono di norma nelle stesse ore nelle quali sono riunite altre Commissioni; eccezionalmente, e solo per l'effettuazione di consultazioni o sopralluoghi, due Commissioni possono riunirsi nelle stesse ore purché nessun Consigliere sia componente di entrambe.
4 bis. Il Presidente del Consiglio dispone la revoca delle convocazioni delle Commissioni effettuate in violazione del comma 4 o in contrasto con le esigenze dei lavori consiliari (47).
Richieste di convocazione
1. Se la maggioranza dei componenti di una Commissione ne domanda la convocazione per discutere determinati oggetti, il Presidente della commissione provvede a riunirla entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
2. La Giunta provinciale può chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni o chiarimenti (48).
Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni
1. Il Presidente del Consiglio assegna alla Commissione competente per materia i disegni di legge e in generale gli affari sui quali la stessa è tenuta a pronunciarsi. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio riguardanti le materie di loro competenza (49).
Questioni di competenza
1. Qualsiasi questione di competenza, insorta tra due o più Commissioni, è risolta dal Presidente del Consiglio con decisione motivata e comunicata ai Presidenti delle commissioni (50).
Programmazione delle sedute delle Commissioni
1. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti delle commissioni per redigere il calendario periodico delle sedute delle Commissioni. Alle riunioni sono invitati anche i vicepresidenti delle commissioni.
2. La Giunta è informata delle convocazioni della Conferenza dei presidenti delle commissioni e può farvi partecipare un proprio componente.
3. Il calendario periodico delle Commissioni è predisposto in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma periodico del Consiglio.
4. In caso di dissenso sulla definizione del calendario periodico il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente (51).
Programmazione dei lavori e ordine del giorno delle Commissioni
1. Sulla base del programma periodico del Consiglio predisposto ai sensi dell'articolo 62 bis e del calendario periodico delle sedute delle Commissioni predisposto ai sensi dell'articolo 40 bis, il Presidente della commissione, sentito il vicepresidente della commissione, predispone il programma dei lavori della Commissione a valenza periodica, in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma periodico dell'assemblea. Con le stesse modalità il Presidente della commissione inserisce nel programma gli altri argomenti di competenza della Commissione.
1 bis. Il Presidente della commissione redige l'ordine del giorno della seduta nel rispetto dei termini previsti dal presente regolamento o dalla legge, nonché dei termini previsti dal calendario e dal programma di cui al comma 1.
2. Il proponente può richiedere la sospensione della trattazione dell'argomento oggetto della sua proposta; in tal caso l'oggetto sospeso è rimesso all'ordine del giorno su richiesta del proponente.
3. Le Commissioni possono discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
4. La modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno può essere decisa dalla Commissione, previo il consenso di tutti i proponenti gli oggetti interessati dalla modifica, presenti in Commissione (52).
Validità delle sedute delle Commissioni
1. Le sedute delle Commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o il vicepresidente (53).
Dovere di partecipazione e assenze dei componenti
1. I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare alle sedute delle stesse.
2. Qualora un componente non sia in grado di intervenire, ne informa per iscritto il Presidente della commissione prima dell'inizio della seduta, salvo il caso di impossibilità oggettiva. Il mancato avviso di assenza, esclusa quest'ultima circostanza, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
3. I nominativi dei Consiglieri assenti, senza che ne abbiano dato previo avviso, sono comunicati dal Presidente della commissione al Presidente del Consiglio e sono inoltre riportati nel processo verbale. Ove tale assenza si protragga per tre sedute consecutive, il Consigliere decade dalla carica di componente della Commissione. Della decadenza il Presidente del Consiglio dà comunicazione ai Consiglieri (54).
Sostituzione dei componenti delle Commissioni
1. Il componente che non sia in grado di intervenire può farsi sostituire, per l'intero corso della seduta, da un Consigliere del suo stesso gruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente della commissione prima dell'inizio della seduta. In caso di impedimento la comunicazione di sostituzione può essere effettuata dal gruppo di appartenenza.
2. Ogni gruppo può, per oggetti determinati, sostituire il proprio rappresentante nella Commissione con un altro Consigliere ad esso appartenente dandone comunicazione scritta al Presidente della commissione prima dell'inizio della seduta (55).
Membri aggregati
1. Ogni gruppo che non abbia un componente in una Commissione indica il Consigliere che può intervenire alle sedute, con facoltà di parola e di presentazione di emendamenti, ma senza diritto di voto.
2. Ai membri aggregati si applica la disciplina di cui all'articolo 44 (56).
Partecipazione dei Consiglieri
1. I Consiglieri che non siano componenti, né membri aggregati della Commissione, possono assistere alle sedute della stessa e presentare emendamenti, con la sola facoltà di illustrarli per non più di cinque minuti (57).
Partecipazione dei proponenti e della Giunta
1. Il proponente di un disegno di legge ha diritto di intervenire alle sedute della Commissione per illustrare il disegno di legge in discussione. Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più Consiglieri, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari o, in caso di suo impedimento, a chi lo segue nell'ordine.
2. Se il disegno di legge è di iniziativa popolare, il Presidente della commissione convoca il primo firmatario o il suo delegato per illustrare il disegno di legge stesso e partecipare ai lavori della Commissione ai sensi dell'articolo 101.
3. Il proponente di un disegno di legge può farsi assistere da propri esperti, con onere a suo carico.
4. Il Presidente della Provincia e gli Assessori hanno il diritto e il dovere di intervenire ai lavori delle Commissioni, rispetto agli oggetti di loro competenza. La Commissione può consentire che gli stessi siano assistiti da funzionari (58).
Sedute delle Commissioni
1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
2. La Commissione può decidere a quali dei suoi lavori ammettere gli organi di informazione che ne facciano richiesta.
2 bis. Su richiesta scritta del Presidente del gruppo consiliare, qualora nessun Consigliere del medesimo gruppo possa partecipare ai lavori, la Commissione può consentire che ai propri lavori assista, per oggetti determinati o per seduta, ad esclusione dei sopralluoghi di cui all'articolo 57, un dipendente del gruppo consiliare, senza facoltà di parola.
3. La Commissione decide quali dei suoi lavori e dei suoi atti, nell'interesse dello Stato, della regione e della Provincia, debbano rimanere segreti.
4. Quando la Commissione è riunita in seduta segreta non possono intervenire i Consiglieri di cui all'articolo 46 (59).
Processo verbale delle sedute delle Commissioni
1. Delle sedute delle Commissioni è redatto, sotto il controllo del segretario, il processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni ed il resoconto sommario del dibattito.
2. Il processo verbale è di regola approvato dalla Commissione nella seduta successiva, senza votazione. Sul processo verbale possono essere proposte delle rettifiche. Gli interventi non possono superare i tre minuti. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione.
3. I processi verbali, una volta approvati, sono pubblici. Sono raccolti e conservati a cura della segreteria delle Commissioni.
4. La Commissione può decidere che, in relazione ad argomenti di particolare rilevanza o interesse, si rediga il resoconto integrale.
5. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto dal segretario (60).
Svolgimento della discussione in Commissione
1. La discussione su ciascun oggetto è introdotta dal Presidente della commissione.
2. La discussione prosegue con gli interventi dei Consiglieri e della Giunta, che su ciascun oggetto possono parlare complessivamente per non più di trenta minuti, fatta salva la disciplina prevista per fatto personale e per richiami al regolamento e all'ordine del giorno nonché, per i Consiglieri, quella prevista per la dichiarazione di voto e per i richiami all'ordine dei lavori o delle votazioni.
3. Agli effetti del presente regolamento, con il termine oggetto si intende ogni singolo punto, considerato complessivamente, dell'ordine del giorno.
4. La discussione è dichiarata chiusa quando nessuno chiede più di intervenire. Non è ammesso, neppure per fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.
5. Le Commissioni presentano al Consiglio le relazioni e le proposte sugli oggetti loro deferiti, nonché le relazioni e le proposte che ritengano opportune nelle materie di loro competenza (61).
Dichiarazioni di voto
1. I componenti delle Commissioni possono dare una succinta spiegazione del proprio voto prima della votazione sull'ordine del giorno di non passare all'esame degli articoli e della votazione finale.
2. Tali interventi non possono durare più di dieci minuti (62).
Deliberazioni delle Commissioni
1. Le deliberazioni delle Commissioni devono essere adottate con la presenza della maggioranza dei componenti e si intendono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo i casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti, decide il voto di chi presiede.
2. Le votazioni sono svolte per alzata di mano, salvo quelle relative all'elezione del Presidente, del vicepresidente e del segretario della commissione e quelle relative alle mozioni di sfiducia.
3. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni delle Commissioni; se vengono pronunziate non si inseriscono nel processo verbale (63).
Verifica del numero legale
1. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta e, nel corso di questa, prima di ogni votazione (64).
Pareri di altre Commissioni
1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione. Se una Commissione ritiene utile sentire il parere di altra Commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a Commissione diversa lo richiede al Presidente del Consiglio, cui spetta decidere.
2. La Commissione incaricata di esprimere il parere deve comunicarlo entro quindici giorni, o entro otto giorni per i disegni di legge dichiarati urgenti, dalla data in cui le è pervenuta la richiesta del Presidente del Consiglio. E' in facoltà del Presidente del Consiglio di fissare, valutate le circostanze, termini diversi.
3. La Commissione delibera esprimendo parere favorevole o contrario, con o senza osservazioni. Il parere è incluso nella relazione della Commissione competente.
4. Se i termini di cui al comma 2 scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente può procedere nell'esame ed il relatore ne fa menzione nella relazione (65).
Consulenze
1. Le Commissioni possono chiedere al Presidente del Consiglio di avvalersi per oggetti determinati della collaborazione di esperti estranei al Consiglio (66).
Richieste di informazioni e chiarimenti
1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono richiedere al Presidente della Provincia, agli Assessori e, su loro autorizzazione, ai dirigenti dei dipartimenti e dei servizi dipendenti dalla Giunta, informazioni, notizie e documenti, oltreché la loro presenza in Commissione per fornire chiarimenti sugli oggetti in discussione o per riferire in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno e mozioni, approvati dal Consiglio.
2. Le Commissioni possono inoltre richiedere informazioni, notizie e documenti al proponente di un disegno di legge.
3. Le Commissioni possono, qualora lo ritengano necessario, sentire su un determinato oggetto singoli Consiglieri o componenti la Giunta che presentino motivate domande scritte (67).
Consultazioni e sopralluoghi
1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono promuovere la consultazione degli enti, aziende e società alla cui gestione finanziaria la Provincia contribuisce in via ordinaria, degli altri enti pubblici, delle società, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, delle associazioni e dei gruppi di cittadini, che ne abbiano fatto richiesta, o di quelli che esse ritengano comunque utile sentire.
2. A tali fini, il Presidente della commissione sottopone alla Commissione un progetto di consultazioni corredato dal relativo calendario, compatibile con il calendario delle sedute e il programma dei lavori della Commissione.
2 bis. In caso d'urgenza, è in facoltà del Presidente della commissione, d'intesa con il vicepresidente, promuovere la consultazione dei soggetti di cui al comma 1.
3. Le Commissioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare sopralluoghi o comunque convocarsi fuori sede per lo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 1, ottenendo preventivamente il consenso del Presidente del Consiglio (68).
Sottocommissioni
1. Le Commissioni possono articolarsi in sottocommissioni per lo studio, l'esame o l'istruttoria di determinate materie o singoli affari. Della costituzione deve essere dato avviso al Presidente del Consiglio.
2. Le sottocommissioni possono essere costituite anche per lo studio di un disegno di legge o per l'eventuale riunificazione di più disegni di legge riguardanti la stessa materia, dopo che la Commissione ha iniziato la discussione generale e, di regola, svolte le consultazioni di cui all'articolo 57.
3. Alle sedute delle sottocommissioni partecipano i soggetti di cui all'articolo 47.
4. La Commissione nomina un coordinatore che, al termine dei lavori della sottocommissione, relaziona alla Commissione sull'attività svolta e sul risultato conseguito.
5. Le deliberazioni sono comunque riservate alle Commissioni (69).
Rinvio
1. La disciplina della presente sezione è integrata dalle disposizioni dettate per le sedute del Consiglio nell'articolo 72, nell'articolo 73 commi 1, 2 e 3, nell'articolo 74, e negli articoli relativi alle votazioni, in quanto applicabili (70).
Ordine delle sedute delle Commissioni permanenti
Ordine delle sedute delle Commissioni
1. Quando in Commissione sorga un tumulto e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta per non più di quindici minuti. Se il tumulto continua, il Presidente toglie la seduta. In quest'ultimo caso il Presidente riunisce la Commissione entro sette giorni.
2. Il Presidente della commissione informa dell'accaduto il Presidente del Consiglio (71).
Funzionamento del Consiglio
Sedute del Consiglio
Convocazione del Consiglio
1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente, ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 27 e 32 dello statuto di autonomia.
2. Il Consiglio è convocato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 62 e in via straordinaria ai sensi dell'articolo 63 del presente regolamento.
3. L'avviso di convocazione è inviato, con lettera raccomandata, ai Consiglieri e agli Assessori, al loro domicilio, almeno cinque giorni prima della seduta.
3 bis. E' ammessa la convocazione con avviso telegrafico, inviato almeno quarantotto ore prima della seduta, esclusivamente nel caso delle riunioni previste dall'articolo 77, comma 4.
4. L'avviso di convocazione è inoltre depositato presso le sedi dei gruppi consiliari e affisso all'albo del Consiglio (72).
Programmazione delle sedute del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia per redigere il calendario annuale delle sedute del Consiglio. Il calendario è comunicato a tutti i Consiglieri ed al Presidente della Provincia. Il Presidente adegua il calendario, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia, alle circostanze sopraggiunte.
2. Il calendario delle sedute individua le singole tornate che di regola hanno luogo ogni mese. Ciascuna tornata si riparte in singole sedute.
3. In caso di dissenso sulla definizione del calendario delle sedute il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente (73).
Programmazione dei lavori del Consiglio
1. Il Consiglio provinciale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il Presidente del Consiglio convoca periodicamente la Conferenza dei presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia per redigere il programma periodico del Consiglio.
3. I Presidenti dei gruppi consiliari e il Presidente della Provincia comunicano, almeno due giorni prima della riunione della conferenza, le proprie richieste di iscrizione all'ordine del giorno, in ordine di priorità, al Presidente del Consiglio e, rispettivamente, al Presidente della Provincia e ai Presidenti dei gruppi consiliari.
4. Il programma periodico, predisposto sulla base delle indicazioni dei Presidenti dei gruppi e del Presidente della Provincia, contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare di norma nel trimestre successivo, con l'indicazione dell'ordine di priorità e delle tornate nelle quali se ne prevede la trattazione in assemblea, tenuto conto delle procedure di cui ai capi IV e IV bis del titolo IV. Tale indicazione è formulata in modo da assicurare, sia per la competente Commissione che per l'aula, tempi congrui per l'esame di ogni singolo oggetto in rapporto al tempo disponibile e alla complessità dell'oggetto.
5. Nella redazione del programma periodico si tiene conto degli argomenti indicati dalla presidenza del Consiglio, delle indicazioni dei Presidenti dei gruppi e di quelle del Presidente della Provincia. Oltre a disegni di legge il programma comprende iniziative proprie della funzione di controllo e di indirizzo politico. Almeno due quinti degli oggetti inseriti nel programma è riservato alle proposte dei Presidenti dei gruppi di minoranza.
6. Il programma periodico è approvato con il consenso dei Presidenti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti il Consiglio. Qualora nella Conferenza dei presidenti dei gruppi non si raggiunga tale maggioranza, il programma è redatto dal Presidente del Consiglio che tiene conto di quanto disposto ai commi 4 e 5 e di quanto emerso dalla discussione svolta nella riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
7. Il Presidente adegua il programma periodico, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia, alle circostanze sopraggiunte.
8. Il programma periodico è comunicato ai Presidenti delle commissioni permanenti, al Presidente della Provincia e ai Consiglieri (74).
Ordine del giorno del Consiglio
1. L'ordine del giorno del Consiglio è redatto dal Presidente sulla base delle richieste del Presidente della Provincia e dei Presidenti dei gruppi, tenuto conto del programma periodico di cui all'articolo 62 bis.
2. Al fine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio convoca, almeno otto giorni prima dell'inizio di ciascuna tornata, la Conferenza dei presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia.
3. I Presidenti dei gruppi e il Presidente della Provincia comunicano il giorno prima della riunione della conferenza le proprie richieste di iscrizione all'ordine del giorno al Presidente del Consiglio e, rispettivamente, al Presidente della Provincia e ai Presidenti dei gruppi consiliari.
4. L'ordine del giorno tiene conto degli argomenti indicati dalla presidenza del Consiglio, delle indicazioni dei Presidenti dei gruppi e di quelle del Presidente della Provincia. Oltre a disegni di legge l'ordine del giorno comprende iniziative proprie della funzione di controllo e di indirizzo politico. Almeno due quinti degli oggetti iscritti all'ordine del giorno è riservato alle proposte dei Presidenti dei gruppi di minoranza.
5. Al fine di rispettare il programma periodico dei lavori del Consiglio, per ciascun oggetto concernente disegni di legge è stabilito il tempo complessivo di esame, tenuto conto dell'importanza del provvedimento e dello svolgimento della discussione in Commissione. Il tempo complessivo è stabilito con il consenso dei Presidenti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari a tre quarti dei componenti il Consiglio. Con la stessa procedura può essere stabilito il tempo complessivo per l'esame di ciascuno degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno. Il tempo complessivo per l'esame si intende dall'avvio della trattazione dell'oggetto sino alla votazione finale sullo stesso. Tale tempo complessivo, dal quale è detratto quanto richiesto dagli adempimenti necessari per la lettura degli atti e per le votazioni, è suddiviso fra tutti i gruppi consiliari per una parte in misura uguale e per un'altra parte in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi; ogni gruppo suddivide autonomamente il tempo fra i propri componenti in relazione a tutte le fasi di esame dell'oggetto, comprese le questioni procedurali, come disciplinate dal regolamento. La quota del tempo riservata ai gruppi consiliari di minoranza è più ampia di quella attribuita ai gruppi consiliari di maggioranza.
6. La proposta di determinare il tempo complessivo per l'esame dei disegni di legge, di cui al comma 5, si intende respinta se, in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi, si oppongono almeno tre Presidenti di gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari a un sesto dei componenti il Consiglio.
7. Su richiesta congiunta di almeno tre Presidenti di gruppo, sia della maggioranza che della minoranza, il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi e tenuto conto dello svolgimento della discussione in Consiglio, può rideterminare, aumentandolo, il tempo complessivo di cui al comma 5 (75).
Convocazione straordinaria del Consiglio
1. Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria di cui agli articoli 32 e 34 dello statuto di autonomia, il Consiglio deve essere riunito entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
2. La richiesta di convocazione straordinaria di cui all'articolo 34 dello statuto di autonomia deve indicare l'oggetto per il quale si chiede la convocazione, che può essere disposta solo per la trattazione dello stesso.
3. All'ordine del giorno delle sedute straordinarie non possono essere inseriti nuovi punti (76).
Invio dell'ordine del giorno del Consiglio e sue modifiche
1. L'ordine del giorno del Consiglio è inviato ai Consiglieri e agli Assessori assieme all'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
3. La modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno può essere decisa dal Consiglio, previo il consenso di tutti i proponenti gli oggetti interessati dalla modifica, presenti in aula. La votazione è svolta per alzata di mano dopo l'intervento di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
4. La richiesta di inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno può essere presentata all'inizio della seduta o quando il Consiglio stia per passare all'esame di un altro punto dell'ordine del giorno. Ogni gruppo consiliare e ogni Consigliere appartenente al gruppo misto possono presentare una sola richiesta per tornata. Il Presidente valuta l'ammissibilità della richiesta con riferimento ad argomenti circa i quali sia acclarata l'urgenza di una discussione consiliare. Il Consiglio decide con votazione per scrutinio segreto e a maggioranza dei tre quarti dei presenti, dopo l'intervento di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Al punto inserito con la procedura di cui al presente comma si applica la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 62 ter.
5. Il Presidente del Consiglio può ammettere, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, l'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno e la sua trattazione all'inizio della seduta o quando il Consiglio stia per passare all'esame di un altro punto dell'ordine del giorno, in deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4. L'oggetto deve riguardare avvenimenti di estrema gravità ed importanza ed essere proposto da almeno tre Presidenti di gruppo. Il presente comma può essere applicato per una sola volta nell'ambito della medesima tornata e non può riguardare l'esame di disegni di legge o di regolamenti consiliari.
6. All'ordine del giorno inviato con l'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio può aggiungere, con un ordine del giorno suppletivo, nuovi oggetti maturati nel frattempo, sentendo la Conferenza dei presidenti dei gruppi. Tali oggetti non possono essere trattati prima che siano trascorse quarantotto ore dall'invio dell'ordine del giorno (77).
Sedute del Consiglio
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio delibera, per alzata di mano e senza discussione, di riunirsi in seduta segreta quando si tratti di questioni riguardanti singole persone e che implichino apprezzamenti sulla condotta, sui meriti o sui demeriti di esse su richiesta del Presidente del Consiglio o del Presidente della Provincia o di almeno un quinto dei Consiglieri.
3. Non è consentita la seduta segreta durante la discussione di disegni di legge e durante le procedure previste dal titolo I (78).
Processo verbale delle sedute del Consiglio
1. I processi verbali delle sedute del Consiglio sono redatti giornalmente.
2. Delle sedute pubbliche è redatto, sotto il controllo dei segretari questori, il processo verbale nel quale si riportano soltanto gli atti e le deliberazioni del Consiglio, indicando per le discussioni l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
3. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto da uno dei segretari questori, in forma concisa, senza particolari che possano toccare la persona di cui si è trattato o recare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non era pubblica.
4. I processi verbali sono raccolti e conservati a cura della segreteria del Consiglio (79).
Resoconti integrali
1. Delle sedute pubbliche è redatto il resoconto integrale, che è pubblicato entro sessanta giorni dalla data della seduta.
2. I resoconti integrali sono raccolti e conservati a cura della segreteria del Consiglio (80).
Apertura e chiusura delle sedute
1. La seduta è dichiarata aperta e chiusa dal Presidente.
2. Il Presidente, effettuato l'appello dei Consiglieri in doppia chiamata, dichiara aperta la seduta e comunica i nominativi degli assenti giustificati.
3. La lettura del processo verbale della giornata precedente si effettua all'inizio della prima seduta. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si considera approvato senza votazione. Sullo stesso possono essere proposte delle rettifiche. Gli interventi non possono superare i tre minuti. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dai segretari questori subito dopo l'approvazione.
4. Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale, comunica:
a) le domande di congedo;
b) i messaggi e le lettere che giudichi d'interesse rilevante, le petizioni pervenute e quant'altro reputi opportuno;
c) i disegni di legge presentati e le altre informazioni relative al procedimento legislativo previste dal presente regolamento;
d) le eventuali impugnazioni della Provincia avverso le leggi o gli atti aventi valore di legge dello Stato, delle regioni o della Provincia autonoma di Bolzano nonché il loro esito, quelle avverso le leggi del Consiglio provinciale e le decisioni del Parlamento e della Corte costituzionale in ordine alle leggi della Provincia;
e) le mozioni pervenute.
5. Il Presidente può svolgere commemorazioni ed illustrare avvenimenti di particolare importanza. Per gli stessi motivi può eccezionalmente dare la parola ai Consiglieri che ne facciano preventiva richiesta, per non più di cinque minuti.
6. Il Presidente dà poi inizio alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.
7. Alla chiusura della seduta il Presidente annuncia il giorno e l'ora della seduta seguente o l'eventuale convocazione a domicilio (81).
Dovere di partecipazione e assenze
1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio.
2. Qualora un Consigliere non sia in grado di intervenire, ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio prima dell'inizio della seduta, salvo il caso di impossibilità oggettiva. Il mancato avviso di assenza, esclusa quest'ultima circostanza, comporta la menzione del nominativo del Consigliere assente nel processo verbale della seduta.
2 bis. Gli Assessori hanno il diritto e il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio rispetto agli oggetti di loro competenza.
2 ter. Qualora un Assessore non sia in grado di intervenire alla seduta rispetto ad un oggetto di sua competenza, ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio prima dell'inizio della seduta, salvo il caso di impossibilità oggettiva.
3. In caso di assenza forzata e prolungata, il Consigliere chiede al Presidente del Consiglio preventivo congedo, che ha effetto in relazione ai lavori di tutti gli organi consiliari. In caso di assenza forzata e prolungata, l'Assessore informa il Presidente del Consiglio (82).
Facoltà di parola
1. I Consiglieri e gli Assessori che intendono prendere la parola in una discussione devono iscriversi presso la presidenza. Non si tiene conto delle richieste presentate prima che l'oggetto sia posto in discussione.
2. Il Presidente del Consiglio concede la facoltà di parlare secondo l'ordine di iscrizione.
3. Se un Consigliere o un Assessore chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dall'iscrizione. Gli oratori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso alla presidenza.
4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi al Presidente o all'assemblea.
5. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta, se non col consenso dell'oratore (83).
Modalità e durata degli interventi
1. Ciascun Consigliere e la Giunta possono parlare per non più di due volte nella discussione di ciascun oggetto, fatta salva la disciplina prevista per fatto personale e per i richiami all'ordine del giorno nonché, per i Consiglieri, quella prevista per la dichiarazione di voto e per i richiami al regolamento, all'ordine dei lavori o delle votazioni.
2. Agli effetti del presente regolamento, con il termine oggetto si intende ogni singolo punto, considerato complessivamente, dell'ordine del giorno.
3. La durata degli interventi di cui al comma 1 non può eccedere complessivamente i trenta minuti.
4. In relazione ad oggetti di speciale rilevanza, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, può stabilire tempi particolari, consentendo il superamento dei limiti di tempo stabiliti dal presente regolamento, purché la decisione sia comunicata all'assemblea prima dell'inizio della relativa discussione.
5. La discussione è dichiarata chiusa quando nessuno sia più iscritto a parlare. La chiusura di una discussione può essere chiesta in qualunque momento da cinque Consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare, della Giunta, dei relatori e del proponente. Il Consiglio delibera sulla proposta con votazione per alzata di mano e a maggioranza dei tre quarti dei presenti, dopo gli interventi di un oratore contro e di uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Non è ammesso, neppure per fatto personale, ritornare su una discussione chiusa (84).
Richiamo all'argomento e ai limiti di tempo degli interventi
1. Se il Presidente del Consiglio ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che tuttavia continua a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della seduta su quell'oggetto.
2. Qualora l'oratore superi i limiti di tempo stabiliti, il Presidente del Consiglio lo invita a concludere e, se questi non lo fa, gli toglie la parola (85).
Fatto personale
1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste. Se l'interessato insiste, il Consiglio decide con votazione per alzata di mano, senza discussione.
2. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.
3. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i cinque minuti.
4. Quando nel corso di una discussione il Consigliere o l'Assessore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione la quale indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa. Il Presidente assegna alla Commissione un termine per presentare le proprie conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse. Il Consiglio ne prende atto senza discussione né votazione (86).
Questioni procedurali
1. Le questioni fondate su espressi richiami al regolamento, all'ordine del giorno, dei lavori o delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. Gli Assessori possono proporre solo le questioni fondate su espressi richiami all'ordine del giorno se attinenti alle materie di competenza.
2. Dopo la proposta della questione sull'ordine del giorno, dei lavori o delle votazioni, possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.
3. Sulle questioni fondate su espressi richiami al regolamento il Presidente decide inappellabilmente (87).
Dichiarazioni di voto
1. Ogni Consigliere può dare una succinta spiegazione del proprio voto prima di ogni votazione, eccettuati i casi in cui, per espressa disposizione del presente regolamento, la discussione sia esclusa o limitata ad alcuni oratori.
2. Tali dichiarazioni non possono durare più di dieci minuti.
3. Se durante o dopo tali dichiarazioni il Presidente della Provincia o gli Assessori chiedono di essere sentiti, si apre la discussione su tale intervento e si intendono conseguentemente riaperte le dichiarazioni di voto (88).
Deliberazioni del Consiglio
1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le deliberazioni si intendono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo che per le materie e per i casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
3. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se vengono pronunziate non si inseriscono nel processo verbale né nel resoconto integrale.
4. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, questioni contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio, adottate sullo stesso argomento nell'ambito della medesima tornata. Il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente (89).
Numero legale
1. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare.
2. La verifica del numero legale, in caso di votazione per alzata di mano, è disposta dal Presidente del Consiglio, su richiesta di un Consigliere. Nel caso di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto, la verifica del numero legale è data dal computo stesso dei voti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.
3. I Consiglieri presenti in aula, i quali non partecipino ad una votazione, sono considerati agli effetti del numero legale. Agli stessi effetti, colui che richiede la verifica del numero legale, o coloro che richiedono la votazione per appello nominale o per scrutinio segreto, sono sempre considerati presenti.
4. Se, a seguito della verifica di cui al comma 2, risulta che in aula non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente del Consiglio può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso il Presidente riunisce il Consiglio entro i successivi sette giorni, salvo che entro lo stesso termine il calendario dei lavori preveda già una seduta.
5. La verifica del numero legale è inoltre disposta dal Presidente del Consiglio prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta o qualificata dei componenti il Consiglio.
6. Qualora la mancanza del numero legale sia accertata d'ufficio dal Presidente ai sensi del comma 5, essa comporta l'obbligo di rinviare ad altra seduta o ad altra ora della stessa seduta la deliberazione sulla proposta.
7. Non può essere chiesta la verifica del numero legale sull'approvazione del processo verbale e sulle questioni procedurali (90).
Sistemi di votazione
1. Il Consiglio vota per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.
2. Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne nei casi in cui il presente regolamento o le leggi vigenti prescrivano un sistema diverso.
3. Ad esclusione dei casi in cui sia previsto, per espressa disposizione del presente regolamento o delle leggi vigenti, uno specifico sistema di votazione, la richiesta che la votazione avvenga per scrutinio segreto, anziché per alzata di mano, può essere presentata:
a) da almeno tre Consiglieri, quando ha luogo su questioni strettamente attinenti ai principi e diritti di libertà di cui agli articoli 6 e da 13 a 22 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione nonché sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32 della Costituzione; la richiesta è formulata anche verbalmente al Presidente del Consiglio prima che abbia inizio la votazione per alzata di mano; sull'ammissibilità della richiesta il Presidente decide motivatamente e inappellabilmente;
b) da almeno otto Consiglieri; il Presidente del Consiglio verifica che la richiesta sia appoggiata dal numero occorrente di Consiglieri.
4. omissis
5. omissis
6. I sistemi di votazione di cui al comma 1 possono essere svolti, per decisione del Presidente del Consiglio, con il procedimento elettronico, garantendo per la votazione per scrutinio segreto la segretezza del voto. Le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico sono fissate da un apposito regolamento adottato dall'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi.
7. Nelle questioni riguardanti persone, la votazione è fatta per scrutinio segreto (91).
Votazione per alzata di mano e riprova
1. La votazione per alzata di mano è il sistema ordinario di voto.
2. Qualora sussistano dubbi in merito all'esito di una votazione per alzata di mano, immediatamente dopo la proclamazione del risultato può essere chiesto al Presidente che si proceda alla riprova. Se il Presidente dispone la riprova ordina contemporaneamente l'immediata chiusura di tutti gli accessi all'aula.
3. Se il Presidente dovesse avere dubbi anche sul risultato della votazione di riprova, si procede all'appello nominale senza registrazione dei nomi (92).
Votazione per appello nominale
1. Nella votazione per appello nominale, il Presidente del Consiglio indica il significato del sì e del no ed estrae a sorte il nome del Consigliere dal quale comincia l'appello, che continua fino all'ultimo nome in ordine alfabetico e riprende poi nello stesso ordine, fino al nome del Consigliere che precede quello estratto a sorte.
2. Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di quelli che non sono risultati presenti.
3. Il Consigliere esprime ad alta voce il suo voto.
4. I segretari questori prendono nota dei voti espressi da ciascun Consigliere. L'elenco dei votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso viene riportato nel processo verbale e nel resoconto integrale della seduta (93).
Votazione per scrutinio segreto
1. Nella votazione per scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio indica il significato del voto e ordina l'appello in doppia chiamata.
2. Ad ogni votante è consegnata una scheda da deporre nell'urna.
3. Il Consigliere esprime il suo voto deponendo nell'urna la scheda con scritta la parola sì o la parola no o con nessun segno.
4. I segretari questori prendono nota dei Consiglieri che partecipano alla votazione ed effettuano lo spoglio delle schede. L'elenco dei votanti e il risultato devono essere riportati nel processo verbale e nel resoconto integrale della seduta (94).
Irregolarità nelle votazioni
1. Quando si verifichino irregolarità nelle votazioni, il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione dei segretari questori, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
2. Nelle votazioni per scrutinio segreto, se il numero dei voti risulta superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione (95).
Richiami al regolamento sulle votazioni
1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiami alle disposizioni del regolamento relative alle votazioni in corso (96).
Proclamazione del risultato delle votazioni
1. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente del Consiglio con la formula "Il Consiglio provinciale approva" oppure "Il Consiglio provinciale non approva" (97).
Ordine delle sedute del Consiglio
Poteri di polizia
1. I poteri necessari al mantenimento dell'ordine in aula spettano al Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente, coadiuvato dai segretari questori.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula del Consiglio se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta (98).
Comportamento dei Consiglieri
1. Nell'aula del Consiglio i Consiglieri e gli Assessori devono assumere un comportamento decoroso. È vietato assumere atteggiamenti o usare abbigliamento non confacenti al prestigio del Consiglio.
2. È vietato pronunziare parole sconvenienti o turbare, con il proprio contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta.
3. Ogni imputazione che possa ledere l'onorabilità, come pure ogni attacco a base di personalismi, costituisce violazione dell'ordine.
4. L'Ufficio di presidenza può dettare norme regolamentari applicative delle disposizioni di cui al presente articolo (99).
Richiamo all'ordine
1. Se un Consigliere o un Assessore viola quanto disposto dall'articolo 86, il Presidente del Consiglio lo richiama nominandolo.
2. Il Consigliere o l'Assessore richiamato può chiedere la parola per esporre al Consiglio le sue spiegazioni per non più di cinque minuti. Se il Consigliere respinge il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita il Consiglio a decidere con votazione per alzata di mano, senza discussione (100).
Esclusione dalla seduta e censura
1. Qualora il Presidente richiami all'ordine un Consigliere o un Assessore per due volte durante la stessa seduta o quando un Consigliere o un Assessore anche indipendentemente da precedenti richiami provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, il Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, può disporne l'esclusione dall'aula per il resto della seduta e, nei casi più gravi, infliggergli la censura.
2. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione dal ricomparirvi per un numero di sedute non inferiore a due e non superiore a quattro. Il numero delle sedute di esclusione è deliberato, su proposta del Presidente, dall'Ufficio di presidenza e comunicato poi al Consiglio senza che possa essere oggetto di discussione (101).
Inottemperanza alle sanzioni disciplinari
1. Se il Consigliere o l'Assessore escluso dall'aula o censurato non ottempera all'invito di allontanarsi o tenta di rientrare nell'aula prima che sia trascorso il termine previsto, il Presidente sospende la seduta e incarica i segretari questori di eseguire le sue disposizioni. In tale caso la durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata (102).
Tumulto in aula
1. Qualora sorga un tumulto in aula e riescano vani i richiami all'ordine, il Presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa. Ripresa la seduta, se il tumulto continua, il Presidente toglie la seduta. In questo caso il Presidente riunisce il Consiglio con convocazione a domicilio entro i successivi sette giorni, salvo che entro lo stesso termine il calendario dei lavori preveda già una seduta (103).
Ammissione e comportamento del pubblico
1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi o non autorizzata dal Presidente può introdursi nell'aula del Consiglio.
2. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio negli appositi spazi ad esso riservati.
3. Durante la seduta le persone ammesse devono mantenere un contegno corretto e rimanere in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
4. L'Ufficio di presidenza fissa con un apposito regolamento le modalità di ammissione del pubblico e le eventuali ulteriori disposizioni circa il comportamento dello stesso. Tale regolamento deve essere esposto all'ingresso riservato al pubblico.
5. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente regolamento o di quello adottato dall'Ufficio di presidenza.
6. In caso di oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei componenti il Consiglio o la Giunta il Presidente fa espellere dalle tribune l'autore del fatto (104).
Procedimento legislativo
Iniziativa legislativa
Esercizio dell'iniziativa legislativa
1. L'iniziativa delle leggi spetta al Popolo, ai Consiglieri e alla Giunta. Per l'iniziativa popolare valgono le disposizioni della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello statuto di autonomia.
2. L'iniziativa delle leggi si esercita mediante la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa. Il progetto è sottoscritto da tutti i proponenti o, nel caso di iniziativa della Giunta, dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente.
3. I disegni di legge di iniziativa della Giunta sono accompagnati da una relazione tecnica sull'impatto finanziario, organizzativo e procedurale delle norme, e dalle note esplicative.
4. Il Presidente del Consiglio dichiara irricevibili:
a) i disegni di legge che non provengono dai titolari del potere di iniziativa legislativa;
b) i disegni di legge che non sono redatti in articoli e non sono accompagnati da una relazione;
c) i disegni di legge che disciplinano materie riservate al regolamento interno e agli altri regolamenti consiliari (105).
Presentazione dei disegni di legge
1. I disegni di legge sono presentati alla segreteria del Consiglio e vengono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo (106).
Assegnazione alle Commissioni permanenti, distribuzione e annuncio in aula
1. Il Presidente del Consiglio assegna i disegni di legge alle Commissioni competenti per materia. Quando un disegno di legge concerne materie di competenza di più Commissioni, il Presidente lo assegna alla Commissione a competenza prevalente. Il Presidente del Consiglio provvede alla correzione formale dei disegni di legge prima della trattazione in Commissione, anche applicando le regole per la redazione dei testi normativi.
2. I disegni di legge sono stampati e distribuiti a tutti i Consiglieri e alla Giunta nonché tenuti a disposizione presso la segreteria del Consiglio per chiunque ne voglia prendere visione.
3. Nella successiva seduta del Consiglio il Presidente dà comunicazione dei disegni di legge presentati e della Commissione cui sono stati assegnati (107).
Assegnazione alla Commissione allargata
1. Quando un disegno di legge concerne una disciplina organica di un settore e riguarda in maniera rilevante e non accessoria materie di competenza di due Commissioni, il Presidente lo assegna alla Commissione a competenza prevalente ma può disporre che la stessa si riunisca in forma allargata con i componenti dell'altra Commissione per l'esame e la deliberazione in comune.
2. Le sedute sono presiedute dal presidente della Commissione a competenza prevalente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente della stessa. Nel corso delle sedute la presidenza può essere assunta dal presidente dell'altra Commissione.
3. Il presidente della Commissione a competenza prevalente concorda con il presidente dell'altra Commissione le modalità organizzative delle sedute e dei lavori.
4. Se un Consigliere è componente di ciascuna delle due Commissioni si conteggia due volte ai fini degli articoli 42 e 52, comma 1; in tal caso la sostituzione, ai sensi dell'articolo 44, può essere disposta solo per entrambi i ruoli.
5. Se all'esame delle due Commissioni si trovano contemporaneamente disegni di legge vertenti sulle stesse materie del disegno di legge di cui al comma 1, l'esame abbinato ai sensi dell'articolo 100 è concordato tra i presidenti delle due Commissioni (108).
Ripresentazione di disegni di legge respinti
1. Non possono essere presentati disegni di legge che riproducano il contenuto dei disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.
2. Sull'improcedibilità decide il Presidente (109).
Procedura d'urgenza
1. All'atto della presentazione di un disegno di legge il proponente può chiedere al Consiglio che ne sia dichiarata l'urgenza. Analoga richiesta può essere formulata dal primo firmatario di proposte d'iniziativa popolare.
2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio dopo che sia stato distribuito il testo del disegno di legge cui la richiesta si riferisce. Sentito un oratore contro ed uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno, il Consiglio delibera con votazione per alzata di mano.
3. Se la richiesta è presentata quando il Consiglio non è convocato, il Presidente decide in merito sentito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
4. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.
5. La richiesta della procedura d'urgenza non può essere formulata per i disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, la legge finanziaria, l'assestamento e il rendiconto (110).
Ritiro dei disegni di legge
1. I disegni di legge possono essere ritirati dal proponente dandone comunicazione al Presidente del Consiglio in qualsiasi momento ma prima del passaggio alla discussione articolata in aula.
2. Il Presidente del Consiglio informa i Consiglieri e la Giunta dell'avvenuto ritiro e ne dà comunicazione in aula nella prima seduta successiva (111).
Procedimento in Commissione
Istruttoria legislativa in Commissione
1. L'istruttoria legislativa è diretta alla corretta formulazione dei disegni di legge, anche in base alle regole per la redazione dei testi normativi.
2. Compatibilmente con l'organizzazione e la programmazione dei lavori della Commissione, e nel rispetto dei principi di economicità e speditezza, l'istruttoria legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza sulla necessità dell'intervento legislativo, sulla conformità del disegno di legge ai principi costituzionali e statutari, sulla valutazione dell'impatto normativo, organizzativo e finanziario e sull'adeguatezza del progetto ai mezzi e agli obiettivi da raggiungere.
3. La Commissione può chiedere alla Giunta una relazione tecnica sull'impatto normativo, finanziario e organizzativo relativa ai disegni di legge di iniziativa consiliare e popolare. La Giunta trasmette la relazione entro venti giorni dalla richiesta.
4. Nella relazione della Commissione sono riportati i passaggi istruttori svolti (112).
Termine per l'inizio dell'esame dei disegni di legge in Commissione
1. Il Presidente della commissione pone all'ordine del giorno i disegni di legge pervenutigli entro quindici giorni salvo che il proponente non richieda la sospensione della trattazione (113).
Termine per l'esame dei disegni di legge in Commissione
1. In relazione ai disegni di legge individuati nel programma periodico dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 62 bis e nel programma dei lavori delle Commissioni di cui all'articolo 41, le Commissioni permanenti devono concluderne l'esame entro il ventunesimo giorno antecedente l'inizio della tornata consiliare nella quale è prevista dal programma del Consiglio la loro trattazione.
2. Su richiesta motivata della Commissione, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, può concedere per una sola volta una proroga al termine di cui al comma 1 non superiore ai trenta giorni.
3. Le relazioni della Commissione devono essere presentate dal Presidente della commissione al Presidente del Consiglio nel rispetto del termine di cui all'articolo 102, comma 1, ed essere inviate ai Consiglieri ai sensi dell'articolo 103. I relatori non possono chiedere la proroga di cui all'articolo 102, comma 2.
4. Scaduto il termine di cui al comma 1 o, se concessa la proroga, il termine di proroga senza che la Commissione abbia concluso l'esame, il disegno di legge, su richiesta del proponente, è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio nel testo presentato (114).
Svolgimento della discussione in Commissione
1. Data lettura della relazione accompagnatoria del disegno di legge, la discussione in Commissione è introdotta secondo la disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 50.
2. La discussione generale prosegue con gli interventi del proponente, dei Consiglieri e della Giunta che possono parlare complessivamente per non più di un'ora.
3. In Commissione non sono ammessi ordini del giorno, fatta eccezione per gli ordini del giorno di non passare all'esame degli articoli.
4. Se l'ordine del giorno di non passare all'esame degli articoli viene approvato, il Presidente della commissione rimette il disegno di legge al Presidente del Consiglio.
5. La discussione articolata si svolge sul testo di ciascun articolo e sul complesso degli emendamenti ad esso proposti. Il proponente, i componenti la Commissione e i membri aggregati nonché la Giunta possono intervenire complessivamente per non più di trenta minuti su ciascun articolo.
6. La votazione finale sul disegno di legge ha luogo per alzata di mano.
7. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore per la trattazione davanti al Consiglio. I componenti dissenzienti annunciano al Presidente della commissione proprie relazioni di minoranza entro cinque giorni.
8. Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione all'unanimità dei presenti la Commissione stessa può astenersi dal presentare relazioni scritte (115).
Esame abbinato
1. Se all'esame di una Commissione si trovano contemporaneamente disegni di legge vertenti sulla stessa materia, il Presidente della commissione ne abbina la trattazione.
2. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando non è stata dichiarata chiusa la discussione generale.
3. Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate, la Commissione, previo consenso dei proponenti, può procedere alla redazione di un testo unificato (116).
Partecipazione dei proponenti
1. Il proponente non componente della Commissione, invitato ai sensi dell'articolo 47, non ha diritto di voto pur rimanendo nella sua facoltà la presentazione di emendamenti (117).
Osservazioni sul disegno di legge di iniziativa popolare
1. In caso di approvazione da parte della Commissione di emendamenti al testo del disegno di legge di iniziativa popolare, il testo elaborato dalla Commissione è inviato al proponente, che può presentare le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio entro il termine da quest'ultimo assegnatogli nel rispetto della programmazione dei lavori del Consiglio (118).
Termine per la presentazione delle relazioni
1. Le relazioni della Commissione devono essere presentate dal Presidente della commissione al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dalla conclusione dell'esame del disegno di legge in Commissione.
2. È in facoltà dei relatori chiedere una proroga non superiore a dieci giorni. Tale richiesta viene trasmessa dal Presidente della commissione al Presidente del Consiglio, cui spetta decidere (119).
Termine per la distribuzione delle relazioni
1. Le relazioni della Commissione devono essere inviate ai Consiglieri e alla Giunta almeno tre giorni prima che si apra la discussione in Consiglio sul disegno di legge cui si riferiscono.
2. Nel caso di disegni di legge posti all'ordine del giorno secondo le modalità di cui all'articolo 64, comma 6, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quarantotto ore (120).
Rinvio
1. La disciplina del presente capo è integrata dalle disposizioni dettate per il procedimento legislativo in Consiglio nell'articolo 105, nell'articolo 106 comma 2, nell'articolo 111, nell'articolo 114, nell'articolo 115, nell'articolo 117, nell'articolo 118, nell'articolo 120 e nell'articolo 121 (121).
Procedimento in Consiglio
Disposizione generale
1. La trattazione in Consiglio di un disegno di legge comprende la lettura delle relazioni, la discussione generale e la discussione degli articoli (122).
Lettura delle relazioni
1. La trattazione di un disegno di legge inizia con la lettura della relazione accompagnatoria seguita dalla lettura delle relazioni della Commissione.
2. Su proposta di un Consigliere, o di un Assessore se proponente, la relazione accompagnatoria può essere data per letta; previo assenso del proponente, il Consiglio decide con votazione per alzata di mano, senza discussione. Su proposta di un Consigliere, una o più relazioni della Commissione possono essere date per lette qualora nessuno si opponga. Le relazioni sono comunque inserite nel resoconto integrale della seduta (123).
Apertura e chiusura della discussione generale
1. Dopo la lettura delle relazioni il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione generale.
2. La discussione generale consiste negli interventi sulle linee generali del disegno di legge da parte del proponente, dei relatori, dei Consiglieri iscritti a parlare e della Giunta, che possono intervenire per non più di due volte e complessivamente per sessanta minuti. Il proponente può intervenire per non più di due volte e complessivamente per novanta minuti.
3. Al termine degli interventi, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola alla Giunta, ai relatori e al proponente per non più di venti minuti ciascuno.
4. Se la Giunta chiede nuovamente di parlare dopo il proponente, sulle sue dichiarazioni si riapre la discussione con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
5. In caso di abbinamento di due o più disegni di legge il tempo di intervento di cui al comma 2 è aumentato di trenta minuti per ciascun disegno di legge abbinato, oltre il primo (124).
Rinvio in Commissione
1. Su proposta di ciascun Consigliere o dell'Assessore competente e previo assenso del proponente, il Consiglio può rinviare, anche in sede di discussione articolata, l'esame di un disegno di legge alla Commissione competente, quando si renda necessaria od opportuna un'ulteriore istruttoria.
2. La proposta di rinvio può essere contenuta in un ordine del giorno di istruzione alla Commissione.
3. Sulla proposta possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano (125).
Ordini del giorno
1. Prima della chiusura della discussione generale, possono essere presentati da ciascun Consigliere due ordini del giorno sul contenuto complessivo del disegno di legge.
2. Gli ordini del giorno sono letti ed illustrati dal primo firmatario nel corso della discussione generale.
3. Previo assenso del primo firmatario, possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente all'ordine del giorno.
4. Gli ordini del giorno possono essere emendati e ritirati fino all'inizio della fase delle dichiarazioni di voto.
5. Al termine della discussione generale, dopo le repliche, sugli ordini del giorno presentati sono ammesse dichiarazioni di voto, che possono essere fatte da un Consigliere per ogni gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.
6. L'ordine del giorno decade nel caso in cui il proponente non sia presente in aula al momento dell'inizio della fase delle dichiarazioni di voto.
7. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente del Consiglio può consentire che il testo dell'ordine del giorno sia votato per parti separate distinguendo la premessa dal dispositivo o i vari punti di quest'ultimo.
8. Agli ordini del giorno si applica la disciplina di cui agli articoli 161 e 162 (126).
Disciplina particolare per gli ordini del giorno
1. Qualora non sia stato approvato il tempo complessivo per l'esame del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 62 ter, comma 6, la presentazione e l'esame degli ordini del giorno avviene secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. Prima della chiusura della discussione generale, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno sul contenuto complessivo del disegno di legge.
3. Gli ordini del giorno sono letti ed illustrati dai presentatori nel corso della discussione generale. Al termine della stessa, su ogni ordine del giorno presentato può intervenire per non più di cinque minuti il primo firmatario, un Consigliere per ciascun gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri componenti il gruppo misto, nonché un componente della Giunta. Gli ordini del giorno presentati decadono nel caso in cui il proponente non sia presente in aula al momento della trattazione.
4. Un componente la Giunta e il primo firmatario hanno inoltre diritto ad un secondo intervento di pari tempo in sede di replica.
5. Previo assenso del primo firmatario, possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente all'ordine del giorno.
6. Gli ordini del giorno possono essere emendati e ritirati fino alla conclusione della discussione.
7. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere fatte da un Consigliere per ogni gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.
8. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente del Consiglio può consentire che il testo dell'ordine del giorno sia votato per parti separate distinguendo la premessa dal dispositivo o i vari punti di quest'ultimo.
9. Agli ordini del giorno si applica la disciplina di cui agli articoli 161 e 162 (127).
Ammissibilità degli ordini del giorno
1. Non sono ammessi ordini del giorno aventi oggetto estraneo all'argomento in discussione, redatti in termini ingiuriosi o sconvenienti, lesivi della sfera personale o dell'onorabilità delle persone e del prestigio delle istituzioni, o contrastanti con anteriori deliberazioni del Consiglio adottate sullo stesso argomento nell'ambito della medesima tornata.
2. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno il Presidente decide inappellabilmente (128).
Ordine del giorno di non passare all'esame degli articoli
1. Prima della chiusura della discussione generale, ciascun Consigliere o la Giunta possono presentare un ordine del giorno diretto ad impedire il passaggio all'esame degli articoli.
2. Gli ordini del giorno di non passare all'esame degli articoli sono letti e illustrati dai presentatori nel corso della discussione generale.
3. Gli ordini del giorno di non passare all'esame degli articoli sono votati, con un'unica votazione, prima di quelli di cui all'articolo 109. In caso di approvazione, gli ordini del giorno di cui all'articolo 109 decadono.
4. Se il Consiglio approva l'ordine del giorno di non passare all'esame degli articoli, il disegno di legge si considera respinto (129).
Discussione degli articoli e degli emendamenti
1. Esaurita la discussione generale e conclusa la votazione degli ordini del giorno, il Consiglio passa all'esame di ciascun articolo; l'esame consiste nella discussione sul testo dell'articolo e sul complesso degli emendamenti, compresi quelli aggiuntivi di nuovi articoli, ed emendamenti agli emendamenti ad esso proposti.
2. Nella discussione di cui al comma 1, ogni Consigliere e la Giunta, anche se proponenti di più emendamenti, possono intervenire complessivamente per non più di trenta minuti.
3. In relazione a ciascun articolo ogni Consigliere può intervenire in dichiarazione di voto per non più di tre minuti; nessuna dichiarazione di voto è concessa in relazione agli emendamenti ed agli emendamenti agli emendamenti (130).
Disciplina particolare per gli articoli e gli emendamenti
1. Qualora non sia stato approvato il tempo complessivo per l'esame del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 62 ter, comma 6, la discussione degli articoli e degli emendamenti avviene secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di ciascun articolo una sola volta e per non più di dieci minuti. Le dichiarazioni di voto non possono durare più di tre minuti.
3. Nella discussione di ogni emendamento o emendamento ad emendamento ciascun Consigliere può intervenire una sola volta e per non più di cinque minuti. Le dichiarazioni di voto non possono durare più di tre minuti (131).
Presentazione degli emendamenti
1. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri o dalla Giunta entro le ore dodici del secondo giorno lavorativo antecedente la seduta in cui ha luogo l'avvio della trattazione del disegno di legge.
2. Gli emendamenti ad emendamenti devono essere presentati o entro le ore dodici del giorno in cui ha avvio la trattazione del disegno di legge o comunque, se più breve, entro il termine della discussione generale.
3. Il Presidente del Consiglio può ammettere eccezionalmente la presentazione di emendamenti anche a prescindere dai termini di cui ai commi 1 e 2 (132).
Ammissibilità degli emendamenti
1. Non sono ammessi emendamenti aventi oggetto estraneo all'argomento in discussione, redatti in termini sconvenienti o contrastanti con anteriori deliberazioni del Consiglio adottate sullo stesso argomento nell'ambito della medesima tornata.
2. Gli emendamenti ad emendamenti sono ammissibili solo se parzialmente sostitutivi dell'emendamento a cui si riferiscono o aggiuntivi allo stesso.
3. Sull'ammissibilità degli emendamenti il Presidente decide inappellabilmente (133).
Ritiro degli emendamenti
1. L'emendamento può essere ritirato dal proponente fino alla conclusione della discussione. In tal caso, contestualmente alla dichiarazione di ritiro, ogni Consigliere può far propri non più di cinque emendamenti per ciascun disegno di legge (134).
omissis (135)
Votazione degli emendamenti e degli articoli
01. La votazione degli articoli e degli emendamenti ha luogo per alzata di mano, salvo quanto disposto dall'articolo 78.
1. La votazione si fa su ogni articolo e sugli emendamenti ad esso proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quest'ultimo.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontano dal testo originario: prima quelli soppressivi, poi quelli sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi.
3. Se ad un articolo è proposto un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo originario.
3 bis. Qualora ad uno stesso testo sia stata presentata una pluralità di emendamenti ovvero emendamenti ad emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente del Consiglio pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente del Consiglio tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora non sia stato approvato il tempo complessivo per l'esame del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 62 ter, comma 6, non si applica la disciplina di cui al presente comma.
4. Il Presidente decide l'ordine delle votazioni secondo criteri di economia e di logica.
5. Al fine di rispettare il programma periodico dei lavori del Consiglio, è altresì facoltà del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, disporre votazioni riassuntive o per principi nonché modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse. Qualora non sia stato approvato il tempo complessivo per l'esame del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 62 ter, comma 6, il Presidente ha solo la facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse (136).
Garanzia nella votazione degli emendamenti
1. Qualora si proceda, in applicazione dell'articolo 117, comma 5, a votazioni riassuntive o per principi o sia modificato l'ordine delle votazioni, ciascun Consigliere può indicare al Presidente gli emendamenti dei quali è primo proponente e chiede la votazione. In tal caso è garantita, con riferimento al disegno di legge nel suo complesso, la votazione di almeno cinque fra emendamenti e emendamenti ad emendamenti per ciascun Consigliere che ne abbia fatto richiesta.
2. Il Presidente, tenuto conto della complessità del provvedimento, può comunque porre in votazione gli emendamenti e gli emendamenti ad emendamenti dei quali riconosce la rilevanza (137).
Votazione per parti separate
1. Quando il testo dell'articolo o dell'emendamento da mettere ai voti contenga più norme o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo autonomo, ciascun Consigliere e la Giunta possono chiedere la votazione per parti separate.
2. Sulla richiesta il Presidente decide inappellabilmente (138).
Dichiarazione di voto e votazione finale
1. In sede di dichiarazione di voto finale sul disegno di legge ogni Consigliere può intervenire per non più di venti minuti.
2. La votazione finale sul disegno di legge ha luogo per appello nominale, salvo quanto disposto dall'articolo 78 (139).
Disegni di legge con un solo articolo
1. Quando un disegno di legge consiste in un solo articolo e non siano stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti si procede direttamente alla votazione finale, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate (140).
Coordinamento e correzione dei disegni di legge
1. Prima della votazione finale di un disegno di legge il Presidente del Consiglio, un componente la Giunta e ciascun Consigliere possono intervenire, per non più di cinque minuti, per richiamare l'attenzione del Consiglio sulle modificazioni opportune per armonizzare disposizioni scoordinate o contrastanti tra loro.
2. Sul complesso delle proposte possono intervenire un componente la Giunta nonché un oratore contro e uno a favore per non più di tre minuti ciascuno. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.
3. Il Presidente provvede, in ogni caso, al coordinamento e alla correzione formale del testo approvato, anche applicando le regole per la redazione dei testi normativi (141).
omissis (142)
Rinvio
1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente titolo, si rinvia alle disposizioni dettate dal titolo III, in quanto applicabili (143).
Procedure per l'esame dei disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, l'assestamento dello stesso o la variazione di bilancio in sostituzione del medesimo, la legge finanziaria e il rendiconto (144)
Disposizioni generali
1. I disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, l'assestamento dello stesso o la variazione di bilancio in sostituzione del medesimo e la legge finanziaria sono esaminati secondo le disposizioni del presente capo.
2. I disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, l'assestamento dello stesso o la variazione di bilancio in sostituzione del medesimo e la legge finanziaria sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente ai sensi dell'articolo 94, comma 1.
3. Il Presidente dichiara inammissibili le disposizioni dei disegni di legge di cui al presente articolo estranee al loro oggetto, come definito dalla legislazione vigente, dandone comunicazione ai Consiglieri e alla Giunta.
4. Dopo la presentazione dei disegni di legge di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio predispone, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, il calendario dei lavori e delle sedute della Commissione competente e del Consiglio, in modo da consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge entro cinquanta giorni, decorrenti dalla data di assegnazione alla Commissione. Il calendario fissa in particolare il programma delle richieste di informazioni e delle consultazioni di cui agli articoli 56 e 57, il termine entro il quale la Commissione deve concludere l'esame dei disegni di legge e il termine entro il quale il Presidente della stessa deve trasmettere le relazioni.
5. Per gli aspetti non disciplinati dal presente capo si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni dettate dai capi I, II e III del presente titolo (145).
Esame in Commissione
1. Dal momento dell'assegnazione e fino alla conclusione delle procedure di competenza è sospesa la trattazione dei disegni di legge e degli affari pendenti dinanzi la Commissione competente. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 125 bis, rispetto ai disegni di legge di cui all'articolo 124 non possono essere promosse le procedure di cui agli articoli 40 e 54.
2. Per l'esame dei disegni di legge di cui all'articolo 124, l'avviso di convocazione delle sedute della Commissione è inviato, al loro domicilio, a tutti i Consiglieri e alla Giunta.
3. Al termine dell'esame la Commissione nomina un relatore. I componenti dissenzienti annunciano al Presidente della commissione proprie relazioni di minoranza prima della conclusione dell'esame dei disegni di legge. Ai relatori non è riconosciuta la facoltà di chiedere la proroga di cui all'articolo 102.
4. La Commissione deve concludere l'esame dei disegni di legge entro il termine stabilito. Qualora non abbia concluso l'esame entro il predetto termine, il Presidente della commissione ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio per i fini di cui all'articolo 128 (146).
Pareri di altre Commissioni
1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su alcuni articoli del disegno di legge finanziaria sia espresso il parere di altre Commissioni.
2. Le Commissioni incaricate di esprimere il parere devono comunicarlo entro i termini stabiliti dal Presidente del Consiglio con il calendario di cui all'articolo 124, comma 4.
3. Le Commissioni deliberano esprimendo parere favorevole o contrario, con o senza osservazioni. I pareri sono allegati alla relazione della Commissione competente.
4. Se i termini stabiliti scadono senza che i pareri siano espressi, la Commissione competente procede nell'esame e il relatore ne fa menzione nella relazione (147).
Ordini del giorno
1. In Commissione e in Consiglio, ai disegni di legge di cui all'articolo 124 non possono essere presentati ordini del giorno che prevedono di non passare all'esame degli articoli.
2. In Consiglio, ai disegni di legge di cui all'articolo 124, ciascun Consigliere può presentare non più di tre ordini del giorno di cui all'articolo 109. Gli ordini del giorno devono riguardare indirizzi generali di politica economica e finanziaria o indirizzi specifici sui contenuti della legge finanziaria o sull'utilizzo delle disponibilità del bilancio (148).
Emendamenti
1. Gli emendamenti presentati dai Consiglieri e dalla Giunta ai disegni di legge di cui all'articolo 124 non sono ammessi ove abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli dell'equilibrio di bilancio discendenti dalla legislazione in vigore. In particolare gli emendamenti che comportano maggiori spese o minori entrate devono quantificare e indicare le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari nonché indicare le unità previsionali di base dalle quali reperire le risorse necessarie.
2. Gli emendamenti alle unità previsionali di base dei disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, l'assestamento dello stesso o la variazione di bilancio in sostituzione del medesimo, non sono ammessi se lo stanziamento delle stesse è riferito a leggi con spese autorizzate dalla legge finanziaria o da specifiche disposizioni di legge, fatta eccezione per quelle che rinviano la determinazione medesima alla legge di bilancio. Le variazioni alle unità previsionali di base dei disegni di legge concernenti il bilancio di previsione, l'assestamento dello stesso o la variazione di bilancio in sostituzione del medesimo, conseguenti all'approvazione di emendamenti alla legge finanziaria, sono apportate ai sensi dell'articolo 121.
3. Gli emendamenti estranei all'oggetto dei disegni di legge di cui all'articolo 124, come definito dalla legislazione vigente, non sono ammessi.
4. Sull'ammissibilità degli emendamenti decidono inappellabilmente, a seconda delle relative competenze, il Presidente della commissione competente e il Presidente del Consiglio (149).
Esame in Consiglio
1. La trattazione in Consiglio dei disegni di legge di cui all'articolo 124, dei quali non sia stato concluso in Commissione l'esame entro il termine stabilito, avviene sui testi presentati.
2. La trattazione in aula ha la precedenza su ogni altro disegno di legge o affare pendente dinanzi al Consiglio e sospende la trattazione dell'oggetto in discussione, salvo quanto disposto dall'articolo 64, comma 5.
3. L'esame in Consiglio avviene secondo il calendario di cui all'articolo 124, comma 4. Al fine di rispettare tale calendario, il Presidente del Consiglio stabilisce, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, il tempo complessivo di esame dei disegni di legge di cui all'articolo 124, tenuto conto della loro importanza e dello svolgimento della discussione in Commissione. Il tempo complessivo per l'esame si intende dall'avvio della trattazione dell'oggetto sino alla votazione finale sullo stesso. Tale tempo complessivo, dal quale è detratto quanto richiesto dagli adempimenti necessari per la lettura degli atti e per le votazioni, è suddiviso fra tutti i gruppi consiliari per una parte in misura uguale e per un'altra parte in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi; ogni gruppo suddivide autonomamente il tempo fra i propri componenti in relazione a tutte le fasi di esame dell'oggetto, comprese le questioni procedurali, come disciplinate dal regolamento. La quota del tempo riservata ai gruppi consiliari di minoranza è più ampia di quella attribuita ai gruppi consiliari di maggioranza (150).
Rendiconto
1. La Commissione alla quale è assegnato il disegno di legge concernente il rendiconto deve concludere l'esame dello stesso nel termine di centoventi giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine senza che la Commissione abbia concluso l'esame, il Presidente del Consiglio, su richiesta della Giunta, iscrive il disegno di legge all'ordine del giorno del Consiglio nel testo presentato.
2. Al disegno di legge concernente il rendiconto non possono essere presentati ordini del giorno di non passare all'esame degli articoli, né gli ordini del giorno di cui all'articolo 109.
3. Al disegno di legge concernente il rendiconto non possono essere presentati emendamenti (151).
omissis (152)
Procedure particolari (153)
Testi unici legislativi
1. I testi unici che riprendano senza modificazioni sostanziali norme già esistenti, dopo la lettura delle relazioni, vengono votati articolo per articolo senza discussione e quindi votati nel loro complesso. Le votazioni sono fatte per alzata di mano; sono ammesse dichiarazioni di voto prima della sola votazione finale. Non sono ammessi ordini del giorno, tranne l'ordine del giorno di non passare all'esame degli articoli, né emendamenti.
2. Ai testi unici si applica la procedura d'urgenza, di cui all'articolo 96. La trattazione in Commissione avviene con le modalità di cui al comma 1.
3. Ove il testo unico contenga anche disposizioni che modificano nella sostanza norme già vigenti, oppure disposizioni nuove, le modalità di trattazione semplificata di cui al comma 1 si applicano solo alle disposizioni che non rivestono tale carattere. In caso di contestazione sul carattere delle modificazioni decide il Presidente del Consiglio. Non hanno carattere di modificazione sostanziale, in particolare, le seguenti operazioni:
a) adeguamento di espressioni superate al linguaggio corrente, uniformazione della terminologia e semplificazione linguistica;
b) adeguamento del testo alle regole per la redazione dei testi normativi;
c) aggiornamento dell'indicazione di organi o uffici a una loro nuova denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
d) correzione di errori materiali;
e) inclusione di modifiche o integrazioni anche non testuali o implicite delle leggi unificate;
f) eliminazione di ridondanze e interventi formali volti ad assicurare la coerenza logica del testo;
g) modifiche alle disposizioni unificate necessarie per rispettare sentenze della Corte costituzionale che abbiano accolto ricorsi in materia;
h) apposizione di una rubrica agli articoli, capi e altre partizioni che ne siano privi;
i) abrogazione espressa delle disposizioni precedentemente in vigore e di altre disposizioni collegate che siano tacitamente abrogate o comunque non più vigenti;
j) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni i quali non corrispondano più allo stato della legislazione (154).
Esame dei progetti di legge di cui agli articoli 35 e 49 dello statuto speciale
1. Per l'esame dei progetti di legge di cui agli articoli 35 e 49 dello statuto speciale si applica, in quanto possibile, la disciplina dettata per il procedimento legislativo dai capi I, II e III del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 96.
2. I progetti di legge sono sottoscritti da almeno cinque Consiglieri. Sono presentati alla segreteria del Consiglio e vengono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo proprio.
3. I progetti di legge non possono riguardare materie appartenenti alla competenza della Provincia e devono presentare per essa particolare interesse. Sulla ammissibilità il Presidente decide inappellabilmente.
4. I progetti di legge sono assegnati dal Presidente del Consiglio alle Commissioni che si occupano di materie affini a quelle oggetto dei progetti di legge ovvero, in caso di mancata individuazione di qualsiasi affinità, alla Commissione competente per gli affari generali.
5. Ai progetti di legge non possono essere presentati ordini del giorno di cui all'articolo 109.
6. Ai sensi dell'articolo 35 dello statuto speciale, i progetti di legge approvati dal Consiglio sono inviati dal Presidente della Provincia al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo. Sono corredati da una relazione illustrativa finale, predisposta dal Presidente del Consiglio, che dà atto del procedimento e dei contenuti essenziali della proposta (155).
Atti d'indirizzo connessi al piano urbanistico provinciale
1. I documenti preliminari all'adozione del piano urbanistico provinciale o delle sue varianti, presentati dalla Giunta ai sensi della legge urbanistica provinciale, sono discussi dal Consiglio entro centoventi giorni dal loro ricevimento, con la procedura prevista dall'articolo 71. Possono essere presentate risoluzioni contenenti indirizzi relativi alla formazione e all'adozione del piano o delle sue varianti. Ogni risoluzione deve essere sottoscritta congiuntamente da almeno cinque consiglieri. Ogni consigliere non può sottoscrivere più di quattro risoluzioni, non computando le firme apposte dopo quelle dei primi cinque consiglieri. Le risoluzioni sono lette e illustrate nel corso degli interventi disciplinati dall'articolo 71.
2. La relazione sullo stato d'attuazione del piano urbanistico provinciale, presentata dalla Giunta ai sensi della legge urbanistica provinciale, è discussa con la procedura prevista dall'articolo 71. In materia possono essere presentate risoluzioni. Ogni risoluzione deve essere sottoscritta congiuntamente da almeno cinque consiglieri. Ogni consigliere non può sottoscrivere più di quattro risoluzioni, non computando le firme apposte dopo quelle dei primi cinque consiglieri. Le risoluzioni sono lette e illustrate nel corso degli interventi disciplinati dall'articolo 71.
3. Alle risoluzioni si applicano le disposizioni sulle mozioni contenute nell'articolo 160, commi 4, 5, 6 e 7, e negli articoli 162 e 163 (156).
omissis (157)
Iniziativa popolare
1. Il procedimento riguardante l'iniziativa popolare è regolato dalla legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello statuto di autonomia.
2. I disegni di legge d'iniziativa popolare, qualora il loro esame non sia stato completato nel corso della legislatura in cui sono stati presentati, non decadono e vengono trasferiti all'esame della legislatura successiva (158).
Decadenza dei disegni di legge
1. I disegni di legge non esaminati dal Consiglio decadono allo scadere della legislatura, con eccezione dei disegni di legge di iniziativa popolare che sono riportati all'esame della legislatura successiva (159).
Referendum abrogativo di leggi provinciali
1. Il procedimento riguardante il referendum abrogativo di leggi provinciali è regolato dalla legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello statuto di autonomia (160).
Consiglio delle autonomie locali (161)
Consiglio delle autonomie locali (162)
Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali al procedimento legislativo
1. I disegni di legge riguardanti le materie attribuite o da attribuire ai comuni, i tributi locali e la finanza locale, e i disegni di legge di cui all'articolo 124, contestualmente all'assegnazione alle commissioni competenti per materia, sono inviati al Consiglio delle autonomie locali a cura del Presidente del Consiglio.
2. Nelle materie di cui al comma 1 i disegni di legge di iniziativa della Giunta sono accompagnati dal parere formulato dal Consiglio delle autonomie locali e dalle eventuali motivazioni della Giunta in merito al suo recepimento.
3. Il Presidente del Consiglio può anche stabilire un termine, compatibile con la programmazione dei lavori, entro il quale il Consiglio delle autonomie locali può presentare osservazioni alla commissione competente.
4. Sui disegni di legge di cui al comma 1 le commissioni permanenti promuovono, in via ordinaria, la consultazione con il Consiglio delle autonomie locali. Le relazioni delle commissioni permanenti riportano i passaggi istruttori svolti con il Consiglio delle autonomie locali. Alle stesse relazioni possono essere allegate le eventuali osservazioni scritte presentate dal Consiglio delle autonomie locali.
5. Il Presidente del Consiglio invia al Consiglio delle autonomie locali i testi dei disegni di legge elaborati dalle commissioni permanenti e riguardanti le materie di cui al comma 1. Può anche stabilire un termine, compatibile con la programmazione dei lavori, entro il quale il Consiglio delle autonomie locali può presentare osservazioni scritte al Presidente del Consiglio che le invia a tutti i Consiglieri.
6. Il Presidente del Consiglio invia inoltre al Consiglio delle autonomie locali altri atti depositati in Consiglio che ritiene di interesse rilevante per il Consiglio delle autonomie locali. Su tali atti il Consiglio delle autonomie locali può presentare osservazioni al Presidente del Consiglio che le invia a tutti i Consiglieri (163).
Seduta congiunta con la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali
1. Il Consiglio provinciale si riunisce annualmente in seduta congiunta con la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali.
2. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti d'intesa del Presidente del Consiglio provinciale, del Presidente del Consiglio delle autonomie locali e del Presidente della Provincia.
3. La seduta congiunta è presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio provinciale. Nel corso della seduta la presidenza può essere assunta dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali.
4. La seduta congiunta è disciplinata dal capo II del titolo III del presente regolamento per quanto applicabile. Il dibattito è introdotto dalle relazioni del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, della Commissione competente ai sensi dell'articolo 94, comma 1, e del Presidente della Provincia. La durata di ciascuna relazione non può superare i quindici minuti. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall'articolo 71, salvo che la durata degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 71 non può eccedere complessivamente i cinque minuti.
5. Durante la seduta congiunta, entro la conclusione del dibattito, possono essere presentate risoluzioni, a firma di quindici componenti, dirette a manifestare orientamenti della seduta di interesse generale o a definire indirizzi alla Giunta provinciale per il governo delle autonomie locali. Sull'ammissibilità delle risoluzioni il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, decide inappellabilmente. Le risoluzioni sono lette ed illustrate nel corso degli interventi di cui al comma 4. Si applica la disciplina di cui all'articolo 160, commi 4, 5, 6 e 7, salvo che per le dichiarazioni di voto sono concessi tre minuti (164).
Procedimenti particolari
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio
Procedimento per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio
01. Sulle nomine e designazioni di competenza del Consiglio, escluse quelle di cui ai capi II, III e IV del titolo I, possono intervenire un Consigliere per ciascun gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri componenti il gruppo misto, nonché la Giunta per non più di cinque minuti. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere fatte da un Consigliere per ogni gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri componenti il gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi tre minuti.
1. Ogniqualvolta il Consiglio debba procedere a nomine o designazioni, fermo restando quanto disposto in materia dal presente regolamento o da norme speciali di legge, ciascun Consigliere scrive su apposita scheda il nome dei componenti da eleggere in misura non superiore a uno per nomine o designazioni fino a due componenti e in misura non superiore a due terzi, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità, nel caso di nomine o designazioni di più di due componenti (165).
Modalità della votazione
1. La votazione relativa a nomine o designazioni avviene a scrutinio segreto.
2. Possono essere votati soltanto i nominativi per i quali sono state presentate da parte dei Consiglieri le candidature, utilizzando i moduli predisposti per la raccolta dei dati essenziali del proponente e del curriculum del candidato.
3. Ogni Consigliere riceve una scheda, predisposta su appositi stampati.
4. Per le nomine e le designazioni nelle quali si possa scrivere nella scheda più di un nominativo, le schede recanti un numero di nominativi inferiore al previsto sono valide. Le schede che contengono un numero di nominativi superiore al previsto sono nulle.
5. Le designazioni dubbie sono annullate (166).
Validità della deliberazione
1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del presente regolamento, si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi; a parità di voti risulta eletto il più anziano d'età (167).
Nomine e designazioni suppletive
1. La procedura prevista dal presente capo si osserva, in quanto possibile, anche per le nomine e le designazioni suppletive (168).
Tutela delle minoranze
1. Ogniqualvolta in forza di disposizioni di leggi o del presente regolamento sia necessario garantire in una nomina o designazione la rappresentanza delle minoranze presenti in Consiglio, se l'esito di una votazione non assicura tale risultato, il Presidente proclama eletto il candidato di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Per le nomine e le designazioni riservate da leggi o dal presente regolamento alle minoranze presenti in Consiglio, i Consiglieri di minoranza adottano, d'intesa con il Presidente, un'apposita regolamentazione a garanzia di un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti e di un'equa distribuzione delle nomine e delle designazioni tra i singoli gruppi (169).
Comunicazioni della Giunta provinciale (170)
Comunicazioni del Presidente della Provincia
1. Il Presidente del Consiglio, anche su proposta di almeno sette Consiglieri, può chiedere al Presidente della Provincia o ad un Assessore di svolgere una comunicazione al Consiglio su argomenti di rilievo politico o su avvenimenti di estrema gravità ed importanza.
2. La proposta di svolgere una comunicazione al Consiglio può essere presentata anche dal Presidente della Provincia per gli stessi motivi.
3. La comunicazione è effettuata all'inizio della seduta o quando il Consiglio stia per passare all'esame di un altro punto dell'ordine del giorno. La durata della comunicazione non può superare i quindici minuti.
4. Sulla comunicazione può intervenire un solo Consigliere per ciascun gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri componenti il gruppo misto. Gli interventi non possono superare i dieci minuti.
5. Sulla comunicazione possono essere presentate risoluzioni, a firma di almeno cinque Consiglieri, dirette a manifestare orientamenti o definire indirizzi del Consiglio. Le risoluzioni sono lette ed illustrate nel corso degli interventi di cui al comma 4.
6. La Giunta ha diritto ad un intervento, in sede di replica, che non può superare i dieci minuti.
7. Si applica la disciplina di cui agli articoli 160, commi 4, 5, 6 e 7, 162 e 163 (171).
Pareri (172)
Pareri sui provvedimenti della Giunta
1. Il Presidente della Provincia trasmette al Presidente del Consiglio lo schema delle delibere e di ogni altro provvedimento della Giunta da sottoporre al preventivo parere delle Commissioni ai sensi delle leggi vigenti. Il Presidente l'assegna alla Commissione competente per materia.
2. Qualora la singola legge che prevede il parere non detti una disciplina specifica, la Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione.
3. La discussione si svolge, di norma, sull'intero testo, nel rispetto dei limiti temporali indicati dal comma 2 dell'articolo 50.
4. La votazione avviene in ogni caso sull'intero testo (173).
Impugnazioni e ratifiche (174)
Esame delle proposte di impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale
1. Le proposte di impugnazione di leggi o di atti aventi valore di legge dello Stato, delle regioni o della Provincia autonoma di Bolzano e le proposte di ratifica, presentate dalla Giunta, per le impugnazioni adottate dalla stessa in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 54, numero 7, dello statuto di autonomia, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente per materia che esprime un parere.
2. Per la procedura in Commissione si applica l'articolo 141. Qualora l'applicazione del termine fissato dal comma 2 dell'articolo 141 rendesse impossibile o difficile il rispetto dei termini di ricorso previsti nella legge sul funzionamento della Corte costituzionale o nello statuto di autonomia, il Presidente del Consiglio è tenuto a prescrivere alla Commissione competente un termine che consenta al Consiglio di deliberare sulla questione in tempo utile.
3. Per l'esame in Consiglio si applicano, in quanto possibile, le disposizioni del titolo III, capo II del presente regolamento (175).
Ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dalla Giunta
1. La disciplina dell'articolo 142 si applica a tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati in via d'urgenza dalla Giunta ai sensi dell'articolo 54, numero 7, dello statuto di autonomia, e trasmessi dalla stessa al Presidente del Consiglio per la ratifica (176).
Seguito delle sentenze della Corte costituzionale, dei referendum e delle relazioni della Corte dei conti (177)
Seguito dell'annullamento e dell'abrogazione di leggi provinciali
1. Nel caso di annullamento, anche parziale, di una legge della Provincia in forza di una sentenza della Corte costituzionale ovvero di abrogazione a seguito di referendum, il Presidente del Consiglio informa della questione la Commissione competente per materia.
2. La Commissione, ove ritenga che a seguito dell'annullamento o dell'abrogazione debbano essere introdotte nuove disposizioni di legge e non sia già stata assunta al riguardo una iniziativa legislativa, esprime in un apposito documento il proprio parere, indicando i criteri informativi della nuova disciplina. Il documento è distribuito a tutti i Consiglieri e alla Giunta (178).
Seguito della relazione della Corte dei conti
1. Il Presidente del Consiglio, ricevuta la relazione della Corte dei conti inerente il controllo di gestione sull'attività della Provincia, ne trasmette copia a tutti i Consiglieri e alla Commissione competente per materia.
2. La Commissione, ove ritenga che debbano essere adottati provvedimenti legislativi o amministrativi di competenza della Provincia nella materia oggetto della relazione, esprime il proprio parere in un apposito documento, indicando i criteri informativi dei nuovi provvedimenti. Il documento è distribuito a tutti i Consiglieri e alla Giunta e inviato alla Corte dei conti (179).
Esame delle relazioni del difensore civico (180)
Esame delle relazioni del difensore civico
1. Il Presidente del Consiglio, ricevute le relazioni predisposte dal difensore civico, ne trasmette copia a tutti i Consiglieri ed alla Giunta.
2. L'esame delle relazioni è posto all'ordine del giorno del Consiglio nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione (181).
Discussione sulle relazioni
1. Nella discussione in Consiglio non si dà luogo alla lettura della relazione. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall'articolo 71.
2. Durante la discussione possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno sul contenuto della relazione. Per la loro discussione e votazione si applica la disciplina di cui agli articoli 109 e 110 (182).
Esame dei voti di cui agli articoli 35 e 49 dello statuto speciale (183)
Esame dei voti
1. Per l'esame dei voti di cui agli articoli 35 e 49 dello statuto speciale si applica, in quanto possibile, la disciplina dettata per le mozioni.
2. I voti sono sottoscritti da almeno cinque Consiglieri.
3. I voti non possono riguardare materie appartenenti alla competenza della Provincia e devono presentare per essa particolare interesse. Sulla ammissibilità il Presidente decide inappellabilmente.
4. Ai sensi dell'articolo 35 dello statuto speciale, i voti approvati dal Consiglio sono inviati dal Presidente della Provincia al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo (184).
Revisione dello statuto speciale (185)
Esame dei progetti di modificazione dello statuto speciale d'iniziativa consiliare
1. La proposta dei progetti di modificazione dello statuto speciale spetta a ciascun Consigliere e alla Giunta.
2. I progetti di modificazione sono presentati alla segreteria del Consiglio e sono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo proprio.
3. Per l'esame dei progetti di modificazione dello statuto speciale di cui all'articolo 103 dello statuto, si applica, in quanto possibile, la disciplina dettata per il procedimento legislativo dai capi I, II e III del titolo IV, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 96.
4. I progetti di modificazione approvati dal Consiglio sono comunicati al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e trasmessi al Consiglio regionale. Gli stessi progetti sono corredati da una relazione illustrativa finale, predisposta dal Presidente del Consiglio, che dà atto del procedimento e dei contenuti essenziali della proposta (186).
Parere sui progetti di modificazione dello statuto speciale d'iniziativa governativa o parlamentare
1. Il Presidente del Consiglio assegna il progetto di modificazione dello statuto speciale, trasmesso dal Governo della Repubblica, alla Commissione competente per materia, che si esprime entro i successivi venti giorni.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, l'esame del progetto di modificazione, per l'espressione del relativo parere, è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio, che si riunisce nel rispetto del termine di cui all'articolo 103, terzo comma, dello statuto speciale.
3. La discussione in Commissione e in Consiglio si svolge sull'intero testo, nel rispetto dei limiti temporali indicati rispettivamente dall'articolo 50 e dall'articolo 71. La Commissione e il Consiglio deliberano esprimendo parere favorevole o contrario sull'intero testo, con o senza osservazioni (187).
Funzione di controllo e di indirizzo politico
Diritti di informazione
Informazione dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere tempestivamente dall'amministrazione provinciale, dagli enti funzionali della Provincia e dalle società da essa controllate e partecipate, le informazioni utili all'esercizio del loro mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di acquisire copia degli atti e dei documenti in possesso dell'amministrazione provinciale.
3. I Consiglieri possono chiedere informazioni verbali e possono chiedere, anche verbalmente, di esaminare o acquisire copia di atti o documenti in possesso dell'amministrazione provinciale non coperti dal segreto d'ufficio per disposizione di legge o di regolamento, o la cui diffusione non pregiudichi la riservatezza o la dignità delle persone. La richiesta può essere rivolta al Presidente della Provincia, all'Assessore competente per materia o direttamente ai responsabili delle strutture.
4. Se le strutture eccepiscono l'esistenza del segreto d'ufficio o dell'obbligo di riservatezza, la richiesta di documentazione è rivolta al Presidente della Provincia. In tale caso il Consigliere può comunque prendere visione degli atti, con il dovere di rispettare il segreto d'ufficio o l'obbligo di riservatezza.
5. Il diritto di accesso dei Consiglieri, in relazione all'esercizio del loro mandato, avviene a titolo gratuito e prescindendo dalla procedura disciplinata dalla normativa provinciale sulla pubblicità degli atti.
6. I Consiglieri hanno diritto di accedere, anche con strumenti informatici, alle deliberazioni della Giunta provinciale e alla conoscenza dei dati finanziari relativi al bilancio ed a quelli statistici. Su richiesta del Presidente del Consiglio, la Giunta agevola l'accesso dei Consiglieri alle banche dati riservate ad utenti abilitati che abbiano contenuti utili all'esercizio del mandato consiliare.
7. Nel caso si verificassero ritardi o venissero opposti rifiuti, i Consiglieri interessano il Presidente del Consiglio provinciale, che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Provincia.
8. Copia dell'elenco delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza è trasmessa, contestualmente alla pubblicazione all'albo del Consiglio, a ciascun gruppo. I Consiglieri provinciali e la Giunta hanno diritto di ottenere copia delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza, entro i limiti stabiliti per l'accesso alle deliberazioni della Giunta provinciale (188).
Informazione in materia comunitaria
1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio:
a) delle proposte relative alla formazione e all'attuazione degli atti comunitari, elaborate nell'ambito delle delegazioni, gruppi di lavoro, comitati e organismi nazionali e comunitari, alla cui attività la Provincia partecipa con i propri organi;
b) delle decisioni adottate dagli organi comunitari che vengono ad incidere sull' esercizio delle competenze e delle politiche provinciali.
2. I contenuti, le modalità e la periodicità delle informazioni sono stabilite d'intesa fra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio.
3. Le informazioni sono inviate, tramite il Presidente del Consiglio, alla Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea e a tutti i Consiglieri (189).
Informazione in materia di norme di attuazione dello statuto
1. Il Presidente del Consiglio chiede periodicamente ai componenti nominati dal Consiglio nell'ambito della Commissione paritetica sulle norme di attuazione dello statuto informazioni e documentazioni sulla loro attività e sui programmi d'azione e ne informa i Consiglieri.
2. Periodicamente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, invita gli stessi componenti nominati dal Consiglio a relazionare sulla loro attività o su specifiche problematiche all'attenzione della Commissione paritetica. L'invito è esteso anche al Presidente della Provincia e agli Assessori interessati (190).
Informazione sugli atti di indirizzo e di programmazione strategica della Provincia
1. Ferma restando l'applicazione di leggi e regolamenti, il Presidente della Provincia informa il Consiglio sull'attività di programmazione provinciale. Il Presidente della Provincia invia al Consiglio copia dei piani e dei programmi che costituiscono gli strumenti generali e attuativi della programmazione provinciale.
2. I contenuti e le modalità delle informazioni e delle documentazioni sono stabilite d'intesa fra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio.
3. Le informazioni e i documenti sono inviati, tramite il Presidente del Consiglio, alle Commissioni competenti e a tutti i Consiglieri (191).
Commissioni di indagine, di studio e conferenze di informazione
Commissione di indagine
1. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di Commissioni di indagine ai sensi dell'articolo 16.
2. Le Commissioni acquisiscono notizie, informazioni e documenti relativi al tema dell'indagine e, con apposito documento, al termine dei propri lavori riferiscono al Consiglio le acquisizioni e le conclusioni raggiunte. Ove lo ritengano opportuno, avanzano proposte.
3. Nello svolgimento dell'indagine la Commissione può sentire i componenti della Giunta, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo degli enti funzionali della Provincia. Può altresì sentire i responsabili delle strutture competenti della Provincia e dei suoi enti funzionali, previa comunicazione alla Giunta provinciale, ovvero al corrispondente organo esecutivo.
4. Può invitare gli amministratori, nonché i componenti degli organi di controllo, di enti e società alla cui gestione finanziaria la Provincia contribuisce in via ordinaria o di cui detenga la maggioranza delle quote sociali, nonché i responsabili delle relative strutture competenti. Può inoltre invitare qualsiasi persona in grado di fornire informazioni utili all'indagine.
5. Qualora la materia oggetto dell'indagine riguardi argomenti coperti da segreto d'ufficio per disposizione di legge o di regolamento, la Giunta provinciale, o rispettivamente l'organo di governo dell'ente, autorizza, ove consentito, i dipendenti a fornire le informazioni richieste. I Consiglieri e i funzionari che vengano a conoscenza, nell'ambito dell'indagine, di informazioni coperte dal segreto d'ufficio sono tenuti a rispettarlo. Il processo verbale non fa menzione delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
6. La Commissione nella sua prima riunione nomina un Presidente, un vicepresidente e un segretario secondo la disciplina di cui all'articolo 26.
7. Si applica, in quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle Commissioni permanenti (192).
Commissioni di studio
1. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di Commissioni di studio ai sensi dell'articolo 16.
2. Le Commissioni approfondiscono determinati argomenti o temi e, con apposito documento, al termine dei propri lavori riferiscono al Consiglio le conoscenze acquisite.
3. La Commissione nella sua prima riunione nomina un Presidente, un vicepresidente e un segretario secondo la disciplina di cui all'articolo 26.
4. Si applica, in quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle Commissioni permanenti (193).
Commissione sui servizi pubblici
1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di una Commissione di studio, ai sensi dell'articolo 149, per l'analisi dei servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi quelli locali, in termini di organizzazione e funzionamento dei soggetti gestori e di economicità, efficienza ed efficacia della relativa attività.
2. La Commissione può formulare proposte e suggerimenti sull'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici e sugli atti di programmazione e regolamentazione in via amministrativa o legislativa.
3. La Commissione presenta periodicamente al Consiglio una relazione sull'attività svolta (194).
Conferenze di informazione
1. Su richiesta di almeno tre Presidenti di gruppo o su proposta dell'Ufficio di presidenza, il Presidente del Consiglio può disporre che si svolga una conferenza di informazione.
2. La conferenza di informazione, nel cui corso non viene assunta deliberazione alcuna, ha luogo, secondo il programma stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, per informare i Consiglieri su argomenti che ricadano tra le materie oggetto di potestà legislativa provinciale o che rivestano importanza politica generale.
3. La conferenza di informazione è una riunione in cui il Consiglio ascolta esperti ed altre persone competenti sulle materie di cui al comma 2.
4. La richiesta di svolgimento di una conferenza di informazione deve essere rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio. Essa deve contenere l'oggetto, una proposta relativa agli interventi, ai relatori e alle persone da invitare.
5. Hanno diritto a partecipare alla conferenza di informazione tutti i Consiglieri, la Giunta nonché le persone autorizzate dal Presidente del Consiglio (195).
Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea (196)
Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea
1. Il Consiglio può deliberare, su proposta di ciascun Consigliere o della Giunta, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, l'istituzione di una Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.
2. La composizione della Commissione deve assicurare la presenza di tutti i gruppi consiliari che ne facciano richiesta e deve rispecchiare il più possibile la consistenza numerica degli stessi.
3. La Commissione ha compiti di ricerca, studio e proposta per la partecipazione della Provincia alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea e all'attuazione degli stessi a livello nazionale, per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale alla normativa comunitaria, per l'attuazione a livello provinciale degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario e per l'attivazione e l'attuazione di progetti della Provincia inerenti i rapporti internazionali.
4. Il Presidente del Consiglio può disporre, ai sensi dell'articolo 54, che su un disegno di legge o affare assegnato ad una Commissione permanente sia espresso il parere della Commissione di cui al presente articolo. Se una Commissione permanente ritiene utile sentire il parere della Commissione di cui al presente articolo su un disegno di legge o affare ad essa assegnato, la relativa richiesta è rivolta al Presidente del Consiglio, cui spetta decidere.
5. La Commissione elabora annualmente una relazione al Consiglio sull'attività svolta.
6. Si applica la disciplina sull'insediamento e, in quanto possibile, quella sul funzionamento delle Commissioni permanenti (197).
Interrogazioni e interpellanze
Interrogazioni
Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni
1. L'interrogazione, presentata per iscritto da un Consigliere al Presidente del Consiglio, consiste nella semplice domanda, rivolta allo stesso o alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie, se abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione provinciale.
2. Le interrogazioni sono trasmesse a cura della segreteria del Consiglio a tutti i Consiglieri e alla Giunta provinciale. Dalla data di invio dell'interrogazione alla Giunta decorrono il termine di cui al comma 3 e quello di quindici giorni di cui al comma 4.
3. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende ricevere risposta scritta. In tal caso la Giunta è tenuta a rispondere entro trenta giorni, comunicando la risposta anche al Presidente del Consiglio. Questi ne cura la trasmissione a tutti i Consiglieri.
4. Se l'interrogazione riguarda argomenti complessi che richiedono il coinvolgimento di soggetti esterni, il Presidente della Provincia ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e all'interrogante entro quindici giorni. La risposta definitiva deve essere inviata entro i trenta giorni successivi a quest'ultimo termine.
5. Il Presidente del Consiglio tiene evidenza delle scadenze delle interrogazioni a risposta scritta e sollecita il Presidente della Provincia in caso di ritardo nelle risposte.
6. Su richiesta dell'interrogante, il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio le interrogazioni che non hanno avuto risposta scritta nei termini di cui ai commi 3 e 4, sempreché la stessa non sia comunque pervenuta al momento della redazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 62 ter. Tali interrogazioni sono svolte ai sensi dell'articolo 152.
7. All'inizio della prima seduta di ciascuna tornata il Presidente del Consiglio fornisce l'elenco delle interrogazioni che non hanno avuto risposta ai Consiglieri e al Presidente della Provincia e ne dispone la pubblicazione sul periodico del Consiglio provinciale (198).
Svolgimento delle interrogazioni
1. La lettura e l'illustrazione dell'interrogazione da parte dell'interrogante non possono superare i dieci minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. L'interrogazione è comunque inserita nel resoconto integrale della seduta.
2. La risposta della Giunta all'interrogazione, di durata non eccedente i dieci minuti, può dar luogo a replica non eccedente i cinque minuti da parte dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
3. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento compete ad uno solo degli interroganti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende che tali diritti competano al primo firmatario (199).
Interpellanze
Presentazione delle interpellanze
1. L'interpellanza consiste nella domanda presentata per iscritto da un Consigliere al Presidente del Consiglio e rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono trasmesse a cura della segreteria del Consiglio a tutti i Consiglieri e alla Giunta (200).
Svolgimento delle interpellanze
1. La lettura e l'illustrazione dell'interpellanza da parte dell'interpellante non possono superare i dieci minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. L'interpellanza è comunque inserita nel resoconto integrale della seduta. Dopo le dichiarazioni della Giunta non eccedenti i dieci minuti, l'interpellante espone, per non più di cinque minuti, le ragioni per le quali sia o no soddisfatto.
2. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si intende che tali diritti competano al primo firmatario (201).
Interrogazioni a risposta immediata (202)
Interrogazioni a risposta immediata
1. In sede di programmazione dei lavori del Consiglio ai sensi dell'articolo 62, può essere riservato un tempo non superiore a novanta minuti per ciascuna tornata per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, che ogni Consigliere ha diritto di rivolgere alla Giunta.
2. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una pura e semplice domanda, breve e senza alcun commento, su un unico fatto che abbia attinenza con le competenze della Giunta provinciale. Le interrogazioni che non presentano tali requisiti non sono ammesse dal Presidente del Consiglio e sono considerate come interrogazioni a risposta scritta. Il Presidente decide inappellabilmente.
3. Le interrogazioni sono presentate alla segreteria del Consiglio a decorrere dal momento della decisione della Conferenza dei presidenti dei gruppi che ne ha programmato lo svolgimento ed entro le ore dodici del terzo giorno lavorativo antecedente l'inizio della tornata consiliare. Le interrogazioni sono trasmesse entro lo stesso giorno alla Giunta. Per ciascuna tornata consiliare ogni Consigliere può presentare non più di una interrogazione.
4. Il Presidente del Consiglio dà lettura dell'interrogazione. L'interrogato dispone di tre minuti per la risposta e l'interrogante di due minuti per la replica. Le interrogazioni sono svolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. Le interrogazioni non svolte per giustificato impedimento dell'interrogato o dell'interrogante o per motivi di tempo sono considerate interrogazioni a risposta scritta.
6. Si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui all'articolo 151, commi 1 e 2, all'articolo 152, comma 3, all'articolo 156, commi 3 e 4 e agli articoli 163 e 164 (203).
Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze (204)
Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze
1. Le interrogazioni a risposta orale e le interpellanze sono poste all'ordine del giorno del Consiglio, a richiesta dell'interrogante o dell'interpellante, trascorsi almeno quindici giorni dalla loro presentazione.
2. Il Presidente del Consiglio può ammettere, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, la trattazione di interrogazioni e interpellanze prima del termine di cui al comma 1.
3. L'interrogante e l'interpellante possono ritirare l'interrogazione o l'interpellanza fino al momento in cui la Giunta si accinge a rispondere. Se l'interrogazione o l'interpellanza è stata sottoscritta da più presentatori, appartenenti a gruppi diversi, il ritiro deve essere effettuato da tutti i presentatori.
4. L'assenza degli interroganti o degli interpellanti comporta la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interrogazione o dell'interpellanza, salvo il caso in cui il Consigliere abbia comunicato la propria assenza o abbia chiesto congedo, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3 (205).
Mozioni
Presentazione delle mozioni
1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono trasmesse a cura della segreteria del Consiglio a tutti i Consiglieri e alla Giunta (206).
Mozioni di revoca
1. La proposta di revoca di cui agli articoli 32 e 38 dello statuto di autonomia è formulata a mezzo di una mozione che ciascun Consigliere può presentare.
2. La mozione è votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (207).
Mozioni di sfiducia
1. La mozione contenente la proposta di sfiducia al Presidente della Provincia, o ad uno o più Assessori, o al Presidente del Consiglio, all'Ufficio di presidenza o ai suoi componenti, deve essere motivata e sottoscritta da almeno sette Consiglieri. La mozione di sfiducia può essere inoltre proposta da almeno tre componenti la Commissione al Presidente e al vicepresidente della commissione.
2. La mozione di sfiducia è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dopo almeno sette giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione di sfiducia è votata per appello nominale e, se presentata nei confronti del Presidente della Provincia o di uno o più Assessori, è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (208).
Discussione delle mozioni
1. La lettura e l'illustrazione della mozione da parte del primo firmatario non possono superare i quindici minuti, trascorsi i quali, se la lettura non è terminata, il Consigliere ha facoltà di riassumere la rimanente parte del testo e di illustrarlo in cinque minuti. La mozione è comunque inserita nel resoconto integrale della seduta.
2. Nella discussione delle mozioni possono intervenire un solo Consigliere per ciascun gruppo diverso da quello del primo firmatario nonché un componente la Giunta. Gli interventi non possono superare i dieci minuti. Nel caso delle mozioni di cui agli articoli 158 e 159 la facoltà d'intervento è concessa a ciascun Consigliere e la durata dell'intervento del Presidente della Provincia è di trenta minuti in sede sia di primo intervento che di replica.
3. Un componente la Giunta e il primo firmatario hanno inoltre diritto ad un secondo intervento di dieci minuti in sede di replica.
4. Previo assenso del primo firmatario, possono essere presentati emendamenti. Essi sono esaminati e votati unitamente alla mozione.
5. Le mozioni possono essere emendate e ritirate fino alla conclusione della discussione.
6. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere fatte da un Consigliere per ogni gruppo, fatta eccezione per i Consiglieri appartenenti al gruppo misto. Sono ammesse le dichiarazioni di voto di Consiglieri che intendono dichiarare il loro dissenso rispetto alle posizioni espresse dai rispettivi gruppi. Per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.
7. Su richiesta di ogni Consigliere o della Giunta e previo assenso del primo firmatario, il Presidente può consentire che il testo della mozione sia votato per parti separate, distinguendo la premessa dal dispositivo o i vari punti di quest'ultimo.
7 bis. Se per la discussione di più mozioni è stato determinato un unico tempo complessivo di esame ai sensi dell'articolo 62 ter, comma 5, fermo restando il rispetto del tempo complessivo assegnato, i tempi di intervento previsti da quest'articolo per la discussione di ciascuna mozione sono raddoppiati (209).
Discussione abbinata di più mozioni
1. Il Presidente del Consiglio, sentiti i proponenti, può disporre che più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formino oggetto di una discussione unica (210).
Attuazione delle mozioni
1. Il Presidente del Consiglio tiene l'evidenza degli impegni connessi all'attuazione delle mozioni ed informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi.
2. Il Presidente della Provincia trasmette al Presidente del Consiglio le informazioni e i documenti relativi all'attuazione delle mozioni. Essi sono inviati a tutti i Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio chiede periodicamente al Presidente della Provincia informazioni sullo stato di attuazione delle mozioni, con nota che viene trasmessa a tutti i Consiglieri. Il Presidente del Consiglio comunica periodicamente ai Consiglieri e al Presidente dalla Provincia le informazioni raccolte sullo stato di attuazione delle mozioni.
4. Le informazioni e i documenti sull'attuazione delle mozioni sono inviati a tutti i Consiglieri (211).
Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni
Inammissibilità
1. Non sono ammesse le interrogazioni, le interpellanze e le proposte di mozione redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti, o lesivi della tutela della sfera personale o dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni.
2. Sull'ammissibilità il Presidente del Consiglio decide inappellabilmente (212).
Decadenza
1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non svolte decadono allo scadere della legislatura (213).
Petizioni
Petizioni
1. Una pluralità di persone può rivolgere una petizione al Consiglio per evidenziare problemi di politica legislativa o per esporre comuni necessità. La petizione deve indicare una persona referente.
2. L'Ufficio di presidenza esamina la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1. Il Presidente del Consiglio trasmette alla Commissione competente per materia le petizioni pervenute e ne invia copia alla Giunta ed a tutti i Consiglieri.
3. L'esame in Commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione al Consiglio in ordine all'oggetto della petizione.
4. Il Presidente del Consiglio trasmette la relazione a tutti i Consiglieri e alla Giunta e dà comunicazione agli interessati dell'esito della petizione (214).
Decadenza
1. Le petizioni decadono allo scadere della legislatura (215).
Deputazioni
Deputazioni
1. Le deputazioni sono delegazioni ufficiali del Consiglio.
2. Le deputazioni sono nominate dal Presidente, di norma secondo la proporzione dei gruppi consiliari e sono presiedute dal Presidente stesso, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente (216).
Disposizioni finali e transitorie
Modifiche al regolamento interno
1. L'iniziativa per le proposte di modifica del regolamento interno del Consiglio spetta ai singoli Consiglieri.
2. Le proposte di modifica vanno presentate al Presidente del Consiglio, entro il termine fissato annualmente dal Presidente stesso, che le trasmette a tutti i Consiglieri.
3. Le proposte, dopo il primo coordinamento del Presidente, sono esaminate dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi estendendo l'invito ai proponenti. In caso di più proposte concorrenti si ricercheranno le possibili convergenze.
4. Le proposte, anche eventualmente modificate dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, sono quindi poste all'ordine del giorno del Consiglio.
5. Per l'esame delle proposte di modifica si applica, in quanto possibile, la disciplina dettata per il procedimento legislativo in Consiglio. Per la loro approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Dopo l'approvazione, le modifiche al regolamento sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione (217).
Abrogazione
1. È abrogato il regolamento interno del Consiglio provinciale approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 25 ottobre 1973, n. 7 e modificato dalle deliberazioni 15 marzo 1977, n. 2 bis, 31 gennaio 1979, n. 3 e 18 luglio 1989, n. 8 (218).
Elenco delle materie di competenza delle Commissioni permanenti (articolo 25)(219)
a) Autonomia, forma di governo
b) Organizzazione provinciale, programmazione
c) Finanza provinciale e locale, patrimonio
d) Enti locali
e) Agricoltura, foreste
f) Energia
g) Cave, miniere
h) Attività economiche
i) Lavoro
j) Politiche sociali, sanità
k) Sport, attività ricreative
l) Istruzione, ricerca
m) Cultura, informazione
n) Edilizia abitativa
o) Urbanistica
p) Opere pubbliche, espropriazione
q) Trasporti
r) Protezione civile
s) Acque pubbliche
t) Tutela dell'ambiente, caccia e pesca
u) Affari generali
(1) Il numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15 ha rideterminato, in parte, l'uso delle maiuscole in questo regolamento.
(2) Articolo così modificato dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(3) Articolo così modificato dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(4) Comma già modificato dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4, e così sostituito dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(5) Comma così sostituito dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(6) Comma già sostituito dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, e così sostituito dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(7) Capo aggiunto dall'art. 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(8) Articolo aggiunto dall'art. 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(9) Articolo aggiunto dall'art. 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(10) Rubrica già modificata dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4, e così sostituita dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(11) Articolo così modificato dall'art. 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(12) Articoli abrogati dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(13) Comma così modificato dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(14) Articolo già modificato dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4, e così sostituito dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(15) Articolo aggiunto dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(16) Articolo così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dal numero 2 della medesima deliberazione.
(17) Comma così modificato dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(18) Articolo così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15 e dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(19) Articolo così modificato dall'art. 5 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 4 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15. Per il regolamento di amministrazione e di contabilità vedi la deliberazione del Consiglio provinciale 28 luglio 1982, n. 7.
(20) Articolo così modificato dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 4 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(21) Articolo così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15. Per il regolamento organico vedi la deliberazione del Consiglio provinciale 25 novembre 1981, n. 11; per il regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari la deliberazione del Consiglio provinciale 15 ottobre 2004, n. 17; per il regolamento di organizzazione del Consiglio la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22. Vedi anche la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 13 dicembre 2006, n. 85.
(22) Capo aggiunto dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(23) Articolo aggiunto dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4, e così modificato dall'art. 5 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(24) Articolo aggiunto dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(25) Articolo aggiunto dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4, e così modificato dall'art. 5 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(26) Articolo aggiunto dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(27) Articolo aggiunto dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4, e così modificato dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(28) Articolo aggiunto dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(29) Articolo aggiunto dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(30) Articolo aggiunto dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4, e così modificato dall'art. 5 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(31) Comma così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(32) Articolo così modificato dall'art. 7 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione, dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(33) Comma così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(34) Comma così sostituito dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(35) Comma così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(36) Articolo aggiunto dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15. Per il regolamento previsto da quest'articolo vedi la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 17 gennaio 2005, n. 4.
(37) Articolo aggiunto dall'art. 2 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14. Per il regolamento previsto dal comma 2 vedi la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 19 gennaio 2006, n. 7 (b.u. 21 febbraio 2006, n. 8).
(38) Articolo aggiunto dall'art. 9 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, così modificato dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(39) Articolo aggiunto dall'art. 10 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, e così modificato dal numero 2 della medesima deliberazione.
(40) Articolo aggiunto dall'art. 11 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, così modificato dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(41) Capo aggiunto dall'art. 12 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, e così modificato dal numero 2 della medesima deliberazione.
(42) Articolo aggiunto dall'art. 12 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, e così modificato dal numero 2 della medesima deliberazione.
(43) Articolo aggiunto dall'art. 13 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, così modificato dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 7 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(44) Articolo aggiunto dall'art. 7 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(45) Articolo aggiunto dall'art. 14 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, così modificato dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 7 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(46) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(47) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(48) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(49) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(50) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(51) Articolo aggiunto dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(52) Articolo così modificato dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(53) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(54) Articolo così modificato dall'art. 16 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dal numero 2 della medesima deliberazione.
(55) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(56) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(57) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(58) Articolo così modificato dall'art. 17 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione, dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(59) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(60) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(61) Articolo così modificato dall'art. 18 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(62) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(63) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(64) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(65) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(66) Articolo così modificato dall'art. 19 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dal numero 2 della medesima deliberazione.
(67) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(68) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(69) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(70) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(71) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(72) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 9 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(73) Articolo già modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, e così sostituito dall'art. 9 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(74) Articolo aggiunto dall'art. 9 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(75) Articolo aggiunto dall'art. 9 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(76) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(77) Articolo così modificato dall'art. 20 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 9 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(78) Articolo così modificato dall'art. 21 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(79) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(80) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 10 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(81) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 10 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(82) Articolo così modificato dall'art. 22 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 10 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(83) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 10 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(84) Articolo così modificato dall'art. 23 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 10 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(85) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(86) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 11 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(87) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 11 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(88) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(89) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(90) Articolo così modificato dall'art. 24 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 11 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(91) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 11 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15. Per il regolamento previsto dal comma 6 vedi la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 7 gennaio 2010, n. 3.
(92) Articolo già modificato dall'art. 25 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e così sostituito dall'art. 11 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(93) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(94) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(95) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(96) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(97) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3. Il successivo articolo della deliberazione 6 febbraio 1991, n. 3, qui omesso, è stato abrogato dall'art. 26 dell'allegato alla deliberazione 13 marzo 1997, n. 3.
(98) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(99) Articolo aggiunto dall'art. 27 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, così modificato dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 12 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15. Per le norme regolamentari previste dal comma 4 vedi la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 7 dicembre 2004, n. 81.
(100) Articolo così sostituito dall'art. 28 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, modificato dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 12 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(101) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 12 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(102) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 12 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(103) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(104) Articolo così modificato dall'art. 29 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 12 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15. Per il regolamento previsto dal comma 4 vedi la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 8 aprile 1991, n. 36, modificata dalla deliberazione 26 aprile 1999, n. 51.
(105) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 13 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15. L'iniziativa popolare è disciplinata dalla l.p. 5 marzo 2003, n. 3.
(106) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(107) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 13 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(108) Articolo aggiunto dall'art. 3 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(109) Articolo così modificato dall'art. 30 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dal numero 2 della medesima deliberazione.
(110) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 4 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(111) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 13 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(112) Articolo aggiunto dall'art. 14 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(113) Articolo così modificato dall'art. 31 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dal numero 2 della medesima deliberazione.
(114) Articolo aggiunto dall'art. 14 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(115) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 14 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(116) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(117) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(118) Articolo aggiunto dall'art. 14 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(119) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(120) Articolo così modificato dall'art. 32 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 14 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(121) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(122) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(123) Articolo così modificato dall'art. 33 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(124) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(125) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(126) Articolo già modificato dall'art. 34 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e così sostituito dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(127) Articolo aggiunto dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(128) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(129) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(130) Articolo già modificato dall'art. 35 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dal numero 2 della medesima deliberazione, e così sostituito dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(131) Articolo aggiunto dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(132) Articolo così sostituito dall'art. 36 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, modificato dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(133) Articolo così modificato dall'art. 37 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dal numero 2 della medesima deliberazione.
(134) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(135) Articolo abrogato dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(136) Articolo così modificato dall'art. 39 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(137) Articolo aggiunto dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(138) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(139) Articolo già modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, e così sostituito dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(140) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(141) Articolo già modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, e così sostituito dall'art. 15 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(142) Articolo abrogato dall'art. 5 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(143) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(144) Capo aggiunto dall'art. 40 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, così modificato dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(145) Articolo aggiunto dall'art. 40 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, modificato dal numero 2 della medesima deliberazione e così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(146) Articolo aggiunto dall'art. 41 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, modificato dal numero 2 della medesima deliberazione, così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e modificato dall'art. 16 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(147) Articolo aggiunto dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(148) Articolo aggiunto dall'art. 42 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, modificato dal numero 2 della medesima deliberazione, così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e modificato dall'art. 16 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(149) Articolo aggiunto dall'art. 43 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, modificato dal numero 2 della medesima deliberazione, così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e modificato dall'art. 16 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(150) Articolo aggiunto dall'art. 44 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, modificato dal numero 2 della medesima deliberazione, così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e modificato dall'art. 16 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(151) Articolo aggiunto dall'art. 45 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, e così modificato dal numero 2 della medesima deliberazione.
(152) Capo aggiunto dall'art. 7 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4, e abrogato dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(153) Capo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(154) Articolo aggiunto dall'art. 47 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, così modificato dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 17 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15. Il precedente articolo della deliberazione 6 febbraio 1991, n. 3, qui omesso, è stato abrogato dall'art. 46 dell'allegato alla deliberazione 13 marzo 1997, n. 3.
(155) Articolo aggiunto dall'art. 8 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4, e così modificato dall'art. 17 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(156) Articolo aggiunto dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 22 aprile 2008, n. 1.
(157) Articolo abrogato dall'art. 5 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(158) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 17 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15. Il procedimento riguardante l'iniziativa popolare è disciplinato dalla l.p. 5 marzo 2003, n. 3.
(159) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 5 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(160) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 17 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15. Il procedimento riguardante il referendum abrogativo di leggi provinciali è disciplinato dalla l.p. 5 marzo 2003, n. 3.
(161) Titolo aggiunto dall'art. 5 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(162) Capo aggiunto dall'art. 5 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(163) Articolo aggiunto dall'art. 5 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(164) Articolo aggiunto dall'art. 5 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(165) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 18 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(166) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 18 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(167) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(168) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(169) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(170) Capo aggiunto dall'art. 49 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, e così modificato dal numero 2 della medesima deliberazione.
(171) Articolo aggiunto dall'art. 49 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, modificato dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e così sostituito dall'art. 19 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(172) Capo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(173) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 20 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(174) Capo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(175) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(176) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(177) Capo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 21 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(178) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(179) Articolo aggiunto dall'art. 21 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(180) Capo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(181) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(182) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(183) Capo aggiunto dall'art. 9 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(184) Articolo aggiunto dall'art. 9 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(185) Capo aggiunto dall'art. 10 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(186) Articolo aggiunto dall'art. 10 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(187) Articolo aggiunto dall'art. 10 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4.
(188) Articolo così sostituito dall'art. 50 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, modificato dal numero 2 della medesima deliberazione, dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e dall'art. 22 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15. Il successivo articolo della deliberazione 6 febbraio 1991, n. 3, qui omesso, è stato abrogato dall'art. 51 dell'allegato alla deliberazione 13 marzo 1997, n. 3.
(189) Articolo aggiunto dall'art. 22 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(190) Articolo aggiunto dall'art. 22 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(191) Articolo aggiunto dall'art. 22 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(192) Articolo così sostituito dall'art. 52 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, e modificato dal numero 2 della medesima deliberazione.
(193) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(194) Articolo aggiunto dall'art. 22 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(195) Articolo così modificato dall'art. 53 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione, dall'art. 22 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15 e dall'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(196) Capo aggiunto dall'art. 23 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(197) Articolo aggiunto dall'art. 23 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(198) Articolo già modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, e così sostituito dall'art. 24 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(199) Articolo così modificato dall'art. 54 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dal numero 2 della medesima deliberazione.
(200) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 24 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(201) Articolo così modificato dall'art. 55 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dal numero 2 della medesima deliberazione.
(202) Sezione aggiunta dall'art. 56 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, e così modificata dal numero 2 della medesima deliberazione.
(203) Articolo aggiunto dall'art. 56 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, così modificato dal numero 2 della medesima deliberazione e dall'art. 24 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(204) Sezione così modificata dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(205) Articolo così modificato dall'art. 57 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dal numero 2 della medesima deliberazione.
(206) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 24 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(207) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 24 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(208) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e dall'art. 24 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(209) Articolo così modificato dall'art. 58 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dal numero 2 della medesima deliberazione, dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4, dall'art. 24 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15 e dall'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(210) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(211) Articolo così sostituito dall'art. 59 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, modificato dal numero 2 della medesima deliberazione, dall'art. 1 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 e dall'art. 24 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(212) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 24 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(213) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(214) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3, dall'art. 24 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15 e dall'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(215) Articolo aggiunto dall'art. 24 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(216) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.
(217) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3 e dall'art. 25 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.
(218) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3. Per la deliberazione del Consiglio provinciale 15 marzo 1977, n. 2 bis vedi b.u. 29 marzo 1977, n. 16; per la deliberazione 31 gennaio 1979, n. 3 b.u. 20 febbraio 1979, n. 9; per la deliberazione 18 luglio 1989, n. 8 b.u. 1 agosto 1989, n. 34. I due successivi articoli della deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3, qui omessi, dettano disposizioni transitorie e sulla sua pubblicazione ed entrata in vigore. Disposizioni transitorie relative alle modificazioni da esse apportate sono contenute nei numeri 3 e 4 della deliberazione 13 marzo 1997, n. 3, nel numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4, nel numero 3 della deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15, nei numeri 2 e 3 della deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14.
(219) Allegato già modificato dall'art. 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4, e così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15.



