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20/07/2017 - Le leggi

Dirigenza provinciale e caccia nei parchi: due pronunce della Corte costituzionale

Sentenza sul personale favorevole alla Pat. Sull'attività venatoria, rinvio degli atti al Tar

Dirigenza provinciale e caccia nei parchi: due pronunce della Corte costituzionale

Testi allegati

​​​​​In data 14 luglio scorso sono state depositate due pronunce della Corte costituzionale, riguardanti, rispettivamente un giudizio di legittimità costituzionale in via principale e un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale:

con sentenza n. 191 la Corte costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale, ha parzialmente definito il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia (ric. n. 20/2016) avverso la legge n. 208 /2015 (legge di stabilità 2016), dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, e la non fondatezza delle questioni sollevate in relazione ad altri commi dell'art. 1 della citata legge.

In particolare la Provincia aveva lamentato l'imposizione di vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Statuto in relazione alla qualificazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica riservata anche a disposizioni specifiche e dettagliate e l'incompatibilità delle disposizioni impugnate con il quadro statutario, come definito dall'accordo sottoscritto dalla Provincia con il Governo in data 15 ottobre 2014, anche per quanto attiene alla non spettanza allo Stato di determinare le regole del rapporto della Provincia con gli enti locali del proprio territorio in violazione dell'autonomia finanziaria provinciale.

La disposizione, oggetto di declaratoria di illegittimità da parte della pronuncia in esame, prevede misure specifiche in relazione al personale pubblico, intervenendo sull'organizzazione della dirigenza ed in particolare fissando limitazioni alla copertura dei posti dirigenziali (art. 1, comma 219) ed all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (art. 1, comma 236).

Secondo il Giudice delle leggi i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale sono da ascrivere alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa di cui all'art. 117, comma quarto, della cost. con conseguente illegittimità della norma statale, non rispettosa delle competenze provinciali anche alla luce della complessiva disciplina della materia, nel frattempo adottata con la legge provinciale n. 7/2015 di riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia, al fine di rendere più efficiente il sistema pubblico provinciale. Negli ambiti di competenza legislativa residuale regionale si collocano, tra l'altro, le procedure selettive per l'accesso al ruolo, il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi. In questi casi, secondo la Corte costituzionale, l'intervento del legislatore statale è circoscritto alla fissazione di principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione. La disciplina statale impugnata (art. 1, comma 219, l. 208/2015) contiene, invece, previsioni di carattere dettagliato anche in merito alla cessazione ope legis degli incarichi e alla risoluzione dei contratti con diretta incidenza sul conferimento e sulla durata degli incarichi dirigenziali.

Con ordinanza n. 200 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento in relazione al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale riguardante vari articoli della l.p. n. 24 del 1991 in materia di esercizio dell'attività venatoria, ai fini della valutazione in ordine alla perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate a seguito dell'entrata in vigore delle Norme di attuazione dello Statuto speciale di cui al decreto legislativo n 239 del 2016.

Il Trga di Trento, nell'ambito di un giudizio promosso contro la Provincia per l'annullamento di una deliberazione del Comitato faunistico provinciale, con ordinanza collegiale n. 16/2015 aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di vari articoli della l.p. n. 24 del 1991, riguardanti l'esercizio dell'attività venatoria, tanto in forma vagante quanto mediante appostamento fisso, e l'esercizio della caccia all'interno dei parchi naturali, rilevando il contrasto con la disciplina statale e la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

Successivamente all'ordinanza di rimessione sono entrate in vigore le norma di attuazione dello Statuto speciale di cui al d. lgs.vo n. 239/2016 (modificative del decreto del D.P.R. n. 279/1974).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, qualora all'ordinanza di rimessione faccia seguito una modificazione della norme invocate come parametro di giudizio o qualora il quadro normativo sia oggetto di rilevanti modifiche, deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, al fine delle conseguenti valutazioni in ordine alla perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

a cura di Gianna Morandi 

ufficio legale - servizio legislativo

Consiglio provinciale, 20 luglio 2017​

Allegati
La sentenza 191 2017
L'ordinanza 200 2017