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01/06/2017 - Le leggi

Niente tassa automobilistica per i veicoli da collezionismo: la Consulta dà torto al Governo

Il consiglio dei ministri impugna la legge di stabilità provinciale ma rinuncia al ricorso

Niente tassa automobilistica per i veicoli da collezionismo: la Consulta dà torto al Governo

Testi allegati

​​​La Corte costituzionale con sentenza n. 118, depositata il 22 maggio scorso, ha definito il giudizio promosso dal Governo avverso la legge finanziaria provinciale di assestamento 2015, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della citata l.p. in materia di tassa automobilistica provinciale.

Il ricorso del Governo (n. 79/2015) riguardava l'esenzione dal 1° gennaio 2015 dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in determinati registri con assoggettamento dei medesimi veicoli, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua. Il Governo aveva censurato la reintroduzione di un'esenzione abrogata dal legislatore statale e di una tassa di circolazione forfettaria in sostituzione della tassa ordinaria con violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario.

Nell'attuale sistema statutario la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio in senso stretto della Provincia. Compete, quindi, al legislatore provinciale disporre, ai sensi dell'art. 73 dello statuto speciale, le esenzioni ritenute opportune rispetto a una tassa attribuita alla sua competenza.

Né, ad avviso del Governo, la legislazione impugnata appare incoerente con i principi del sistema tributario dello Stato per il solo fatto della riemersione di un'esenzione già prevista e poi abrogata dal legislatore statale. Rileva, infatti, "un'opzione del tutto contingente di politica tributaria, che non incide sull'assetto ordinamentale dei tributi, ma si esaurisce in una micro disciplina di settore, priva di profili di rottura o comunque anomali." La circostanza che un'esenzione uguale a quella impugnata sia stata introdotta dal legislatore statale dimostra, anzi, secondo la Corte costituzionale, l'astratta compatibilità con i principi del sistema tributario.

Il Governo con ricorso n. 30 dd. 08.03.2017, pubblicato sulla Gazzetta del 10 maggio scorso, ha impugnato la l. p. n. 20/2016 (Legge di stabilità provinciale 2017) limitatamente all'art. 10, comma 2, lettera d) in relazione alla disciplina delle sanzioni a carico degli enti locali per il mancato conseguimento dell'equilibrio dei bilanci, denunciando la violazione della competenza statale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica e dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia.

L'art. 10, comma 2, lettera d) della l.p. n. 20/2016 modifica l'art. 8 della l.p. n. 27/2010, art. riguardante la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. L'art. 8 modificato prevede che con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, siano definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle risultanze del bilancio, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie. Secondo la Presidenza del Consiglio la disposizione, laddove demanda la definizione delle sanzioni agli enti locali ad un provvedimento adottato d'intesa tra Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, è illegittima per violazione della competenza statale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) ed eccede le competenze statutarie di cui all'art. 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale di autonomia.

La presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di rinunciare all'impugnativa (ricorso n. 60/2016) proposta avverso la l.p. 21 luglio 2016, n. 11 "Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010".

L'art. 9 impugnato (introduttivo dell'art. 44 sexies nella l.p. sulle foreste e sulla protezione della natura 2007) riguarda il piano del parco nazionale. Secondo il Governo la disciplina censurata, limitando la portata pianificatoria di tale piano, esorbita dagli ambiti della competenza primaria della Provincia in materia di "alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna" (art. 8, comma primo, n. 16 dello statuto) e viola la competenza esclusiva statale in tema di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma secondo, lettera s), della cost.).

 

a cura di Gianna Morandi ufficio legale – servizio legislativo

25 maggio 2017

Allegati
L'articolo 9 relativo al piano nazionale parchi
Sentenza 118 maggio 2017